Da Altroconsumo

Dopo l’approvazione della Camera, le unioni civili sono diventate legge. Ma quali sono le novità introdotte per le coppie omosessuali? E cosa cambia rispetto alle cosiddette convivenze di fatto? Facciamo chiarezza.

Dopo il via libera della Camera, l’iter del cosiddetto ddl Cirinnà volge al termine: le unioni civili sono diventate legge. Riassumiamo brevemente quelli che sono i punti fondamentali introdotti.

Differenze tra unioni civili e convivenze di fatto

Il testo di legge sulle unioni civili, dal titolo “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” si occupa di unioni civili e convivenze di fatto. Vediamo quali sono le differenze:

  • per unioni civili si intendono specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso;
  • con il termine convivenze di fatto, invece, si fa riferimento a tutte le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici ma da un legame affettivo e che possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un “contratto di convivenza”.

Cosa prevedono le unioni civili

La novità introdotta sono le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Ecco i punti principali:

  • si costituisce tra persone dello stesso sesso con unadichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e va registrata nell’archivio dello stato civile;
  • i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, allacoabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità;
  • entrambi concordano l’indirizzo della vita familiare e laresidenza comune, esattamente come avviene per le coppie sposate;
  • in assenza di indicazioni diverse, si applica la comunione dei beni;
  • se l’unione dovesse cessare, le parti hanno diritto all’eredità, allapensione di reversibilità e al mantenimento;
  • la separazione avviene davanti all’ufficiale di stato civile, quando le parti ne manifestano la volontà (anche disgiunta).

Diritti e doveri delle convivenze di fatto

Ecco, invece, quali sono le principali novità per i conviventi di fatto (sia etero che omosessuali):

  • i conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l’assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento);
  • se il proprietario della casa di comune residenza dovesse morire, il convivente avrebbe diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;
  • se l’intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fattopuò subentrare nel contratto;
  • i conviventi possono scegliere di gestire i propri rapporti patrimoniali con un “contratto di convivenza” e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento);
  • oltre che in caso di morte o di matrimonio, la convivenza si risolve per accordo delle parti o per volontà unilaterale.
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