Annullamento del matrimonio in sede civile |

Con questa espressione si fa riferimento ad una pronuncia giudiziale (sentenza del giudice competente) con la quale si accerta che nel momento della celebrazione del matrimonio esisteva uno dei vizi che invalidano lo stesso atto costitutivo cioè:
Sono impedimenti dirimenti:
Mancanza di uno dei requisiti relativi alla capacità degli sposi:
- difetto d’età, non possono contrarre matrimonio, l’uomo e la donna se non hanno compiuto il 18 anno di età; tuttavia l’uomo e la donna che hanno compiuto il 16 anno di età possono, per gravi motivi, ammessi a contrarre matrimonio
- interdizione, non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente;
- incapacità naturale di intendere e volere, il matrimonio può essere impugnato da uno dei due sposi che anche se non interdetto, se riesca a dimostrare di essere stato incapace di intendere e volere, per qualunque causa.
Tale azione, però, può essere proposta se non vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha riacquistato la pienezza delle sue facoltà mentali;
Vizi del consenso:
Errore, è considerato causa di annullamento matrimoniale non solo l’errore che verta sull’identità del coniuge, ma anche l’errore essenziale su qualità dell’altro contraente esempio: l’esistenza di una malattia fisica o psichica, di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita matrimoniale; dichiarazione di delinquenza abituale; lo stato di gravidanza causato di un soggetto diverso dalla persona caduta in errore; l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni; l’esistenza di condanne per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni;
Violenza o timore, può essere chiesto l’annullamento del matrimonio, se il consenso dalle nozze è stato estorto con violenza fisica o morale.
Tali azioni non possono essere proposte se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno dato origine al timore, ovvero sia stato scoperto l’errore.
Simulazione, i due coniugi possono chiedere l’annullamento del matrimonio se durante la celebrazione tutti e due erano d’accordo di non adempiere ai doveri coniugali. La richiesta non potrà essere avanzata se hanno convissuto oltre un anno dalla celebrazione del matrimonio
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO IN SEDE CIVILE
Quando si parla di scioglimento del matrimonio ci si riferisce ad un matrimonio valido celebrato a norma del codice civile; ma ci si riferisce anche alla cessazione degli effetti derivanti dalla trascrizione di un matrimonio celebrato col rito religioso, sia concordatario che acattolico.
Oltre che con la morte di uno dei due coniugi, così come previsto dall’art. 149 c.c., il matrimonio si scioglie giudizialmente con il divorzio, introdotto in Italia con la L. 1 dicembre 1970, n. 898.
La legge dispone che il giudice pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili quando, esperito il tentativo di conciliazione, accerta che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta per l’esistenza per una delle cause previste dall’art. 3 Lg 1970 n. 898, che qui di seguito elenchiamo:
- Condanna penale di uno due coniugi, esempio: condanna penale di uno dei due coniugi ergastolo, ovvero una pena superiore agli anni 15, qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un figlio, ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un figlio;
- Separazione personale dei coniugi, protrattasi per almeno tre anni ininterrottamente;
- Divorzio ottenuto all’estero dal cittadino straniero, per tale motivo il cittadino italiano che ha contratto matrimonio con un cittadino straniero, il quale avvalendosi delle leggi del suo Paese ha ottenuto all’estero una sentenza di scioglimento o di annullamento del matrimonio, o ha contratto all’estero nuove nozze;
- Matrimonio non consumato, il legislatore si riferisce non solo all’impotentia coendi, ma anche ad altre ipotesi, ad esempio: nel caso di matrimonio per procura, l’ininterrotta permanenza degli sposi nei relativi Paesi di residenza; il differimento volontario della copula (congiunzione carnale) per un periodo eccessivo, in modo da impedirla;
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Dizionario dei termini giuridici, Angelo Favata , CELT Casa editrice la Tribuna
Le Xikon, I nuovi strumenti di studio, diritto privato civile, Ed. Simone.
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