Il divorzio breve

Divorzio Breve - Studio Legale Chiara Berretta

I nuovi termini per ottenere il divorzio.

Il 26 maggio 2015 è entrata in vigore la legge n. 55 comunemente denominata legge sul “divorzio breve“.
Il testo si compone di tre articoli.
Si tratta di una svolta significata da parte del Legislatore poiché la legge prevede una notevole riduzione dei tempi per ottenere il divorzio.
Qui di seguito analizzeremo i tre articoli della legge.
L’art. 1 ha inciso sui tempi di attesa tra la separazione ed il divorzio.
Il citato articolo prevede due termini essenziali:
a) Il primo termine è di sei mesi, se alla separazione si giunge in via consensuale , tale termine si applica anche nel caso di separazione giudiziale trasformata in consensuale (si parla di separazione consensuale quando entrambi i coniugi di comune accordo decidono di separarsi);
b) Il secondo termine è di 12 mesi dall’avvenuta comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (si ha separazione giudiziale quando i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo e si debba, quindi, instaurare un contenzioso tra gli stessi).
I termini di sei mesi e dodici mesi decorrono dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.
L’art. 2 ha inciso sullo scioglimento della comunione legale tra coniugi, modificando l’art. 191 c.c., ed anticipando lo scioglimento della comunione tra gli stessi. L’articolo recita: nel caso di separazione personale la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato.
Sostanzialmente nel caso di separazione consensuale la comunione si scioglie alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi davanti al Presidente, purché sia intervenuta l’omologazione.
Nel caso di separazione giudiziale la comunione si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati ex art. 708 c. p.c. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
L’art. 3 stabilisce un’applicazione immediata, quindi, anche per quanto concerne i procedimenti in corso. L’art. 3 recita “si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data”.
Il termine di sei mesi si applica anche:
1) Negoziazione assistita e decorre dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
2) Separazione davanti all’Ufficiale di stato civile e decorre dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale