Filiazione

Filiazione - Studio Legale Chiara Berretta

  • Figli nati in costanza di matrimonio: azioni a tutela dello status di paternità: disconoscimento di paternità e azione di contestazione di legittimità.
  • Figli nati fuori dal matrimonio: Riconoscimento dei figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

In materia di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio la materia è stata modificata ad opera della legge n. 219/12 entrata in vigore il 17 dicembre del 2012, la quale ha finalmente equiparato lo status giuridico dei figli, eliminando l’odiosa distinzione tra figli naturali ovvero, quelli nati da genirori non coniugati e figli legittimi, al contrario, nati in costanza di matrimonio. Adesso si parla, semplicemente, solo di figli.
L’art. 74, così come novellato, infatti recita: “la parentela e’ il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e’ avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e’ avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e’ adottivo . Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età”.

Ciò significa che un figlio nato fuori dal matrimonio avrà un vincolo di parentela non soltanto con i genitori, ma anche con le famiglie di quest’ultimi: nonni, zii, cugini; con inevitabili ripercussioni in sede ereditaria.
Il vincolo di parentela, con le famiglie dei futuri genitori adottivi, invece non si avrà nel caso di adottati maggiorenni.

1. Figli nati in costanza di matrimonio

tale situazione si pone in essere al verificarsi di tre condizioni: la maternità della moglie, la paternità del marito e il concepimento del figlio durante il matrimonio. Naturalmente di queste tre condizione la più agevole da provare è sicuramente la prima, poiché la maternità della moglie si può provare mediante testimonianze dirette a stabilire il parto della predetta e l’ identità del figlio nato, mentre la paternità del marito è difficile da stabilire, essa si deve accertare mediante presunzione di legge.
La prima presunzione è quella appunto della paternità del marito, cioè si presume che il marito sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio, la seconda viene definita il c.d. periodo legale del concepimento o presunzione di concepimento durante il matrimonio, in virtù di questa presunzione il figlio si considera concepito durante il matrimonio e quindi legittimo, quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili di esso.
Questa presunzione però non opera quando sono decorsi 300 giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, oppure dalla omologazione di separazione consensuale, inoltre, non opera quando dalla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice gli stessi sono stati autorizzati a vivere separati, nel caso in cui sia in corso un giudizio di separazione, annullamento, di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ovviamente pur operando questa presunzione si ammette la prova contraria, quindi, ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio è stato concepito durante il matrimonio e possono provare il concepimento anche durante la convivenza.
Il figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, e/o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.
In ogni caso al figlio non è preclusa in alcun modo l’azione per accertare lo stato di figlio legittimo.

2. Figli nati fuori dal matrimonio

Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è un atto di accertamento formale del rapporto di filiazione, ovvero, l’atto con cui un soggetto dichiara di essere genitore del proprio figlio, il riconoscimento può avvenire all’atto di nascita oppure con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un’ufficiale dello stato civile oppure al giudice, in un atto pubblico e anche in un testamento, qualunque sia la forma di questo (sia pubblico che olografo).
Legittimati a porre in essere il riconoscimento sono il padre e la madre anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona all’epoca del concepimento, il riconoscimento potrà avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni di età non produce effetto senza il suo consenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto di quattordici anni di età non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, ma non ha il consenso dell’altro genitore potrà ricorrere al giudice competente, che fisserà un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice deciderà con una sentenza che terrà luogo del mancato consenso; al contrario, nel caso in cui venga fatta opposizione da parte del genitore non consenziente, e questa non sia palesemente infondata, il giudice, potrà assumere ogni opportuna informazione, disporre l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assumere eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione. Al termine del procedimento il giudice pronuncerà sentenza che terrà luogo del consenso mancante, contestualmente il giudice provvederà anche in ordine all’affido e al mantenimento del minore. La legge prevede che non possono procedere ad alcun riconoscimento i genitori che non abbiano compiuto i sedici anni di età, salvo, che il giudice non li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio.

3. Dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità

È la dichiarazione di paternità e di maternità fatta dal giudice con sentenza, a seguito dell’instaurazione di un procedimento.
La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso ex artt. 250 e 251 c.c.
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo, così sancisce l’art. 269, comma 2, c.c.
La norma predetta pone solo alcune limitazioni in ordine alla ricerca dell’esistenza di rapporti sessuali tra la madre e ilpreteso padre all’epoca del concepimento.
La giurisprudenza ha però avuto modo di affermare che quest’elementi, pur una funzione probatoria decisiva, possono essere considerati come indici da cui trarre elementi di prova.
Nella prospettiva del principio della libertà nei mezzi di prova ai fini dell’accertamento della filiazione fuori dal matrimonio, la giurisprudenza ammette la possibilità di far ricorso a prove ematologiche e genetiche anche nel senso di fornire la prova positiva della paternità.
Il ricorso e l’utilizzo da parte del giudice per questo genere di prova è rivestito da particolare cautela e comunque in combinazione con altri elementi che possono emergere dalla causa: convivenza tra il padre e la madre all’epoca del concepimento, eventuali dichiarazioni scritte provenienti dal padre, il possesso dello stato di figlio nato fuori dal matrimonio. Proprio ai fini della dimostrazione di quest’ ultimo elemento, cioè il possesso dello stato di figlio nato fuori dal matrimonio, sono presi in considerazione da parte del giudice le eventuali elargizioni economiche continuative e costanti fatte dal presunto padre nei confronti del presunto figlio, l’iscrizione a scuola, l’interesse ai risultati scolastici, la ricerca di un posto di lavoro, non è sufficiente, al contrario, il frequentare la casa materna e la presunta stima nei confronti del presunto figlio.
La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colei che si pretende essere madre.
Giova ricordare che il rifiuto del soggetto di sottoporsi alle prove genetiche oppure ematologiche, può essere valutato dal giudice negativamente, infatti, tale rifiuto non può essere giustificato adducendo motivi di protezione per la propria riservatezza.

Avvertenza: i contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato. L’autore declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio o non aggiornato di tali contenuti. Per avere una soluzione certa della questione giuridica che interessa è opportuno che l’utente prenda contatto con lo studio legale richiedendo una consulenza  legale on-line, oppure fissando un appuntamento presso lo studio del professionista.

Sommario: 1. Figli nati in costanza di matrimonio2. Figli nati fuori dal matrimonio 3. Dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità