Interdizione

Studio Legale Chiara Berretta

Lo studio legale Berretta presta la propria assistenza professionale a parenti di persone che si trovino in determinate situazioni di disabilità, gli stessi hanno la facoltà di presentare dinanzi alla competente autorità giudiziaria un ricorso per richiedere l’interdizione, oppure l’inabilitazione ovvero ricorrere ad un’amministrazione di sostegno.
Qui di seguito segnaliamo alcune sommarie informazioni di carattere giuridico su tale argomento

1. Inabilitazione

Con il termine inabilitazione si è solito indicare una situazione permanente, derivante da una sentenza; si tratta di una situazione giuridica poiché l’inabilitazione prevista e regolata dagli artt. 415 – 432 c.c., deve essere dichiarata dal giudice con una sentenza e  su impulso di parte.
Il giudizio civile al seguito del quale la persona è inabilitata può essere promosso con ricorso: dal coniuge, dai parenti entro il  IV grado,  dagli ascendenti entro il II grado, dal tutore o dal curatore, ed infine anche su ricorso proposto dal pubblico ministero.
Possono essere dichiarati inabili la seguente tipologia di persone: coloro che si trovano in un a condizione abituale di malattia mentale, tale malattia non è però così grave  da dar luogo ad un’interdizione, i prodighi, coloro che abusano di alcool o di sostanze stupefacenti esponendo in questo modo sé stessi e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, i sordomuti ed i ciechi dalla nascita, i quali non abbiano ricevuto una educazione adeguata che permetta loro di essere autosufficienti.

Procedimento
Questo si compone essenzialmente di tre fasi: preliminare, istruttoria e decisionale.
La fase istruttoria è  la fase cardine dell’intero procedimento, poiché è volta all’acquisizione di elementi, notizie e  prove per la formulazione del giudizio.
In questa fase i poteri del giudice sono fortemente inquisitori, quest’ultimo infatti ha la facoltà di procedere d’ufficio, quindi senza una preventiva istanza della parte, all’acquisizione dei mezzi istruttori che ritenga utili, come ad esempio: ascoltare i parenti, farsi assistere da un consulente tecnico, nella specie da uno psichiatra.
Deve in ogni caso procedere obbligatoriamente all’esame dell’inabilitando e/o interdicendo, infatti, l’art. 419 c.c., dispone che non si possa pronunziare l’inabilitazione e/o interdizione  senza che si sia proceduto all’esame del soggetto.
Effetti
Gli effetti che scaturiscono da una sentenza che dichiari l’inabilità di un soggetto, determina nei confronti di quest’ultimo l’incapacità di compiere da solo gli atti eccedenti la semplice amministrazione e rende così necessario per il compimento di tali atti l’assistenza di un curatore che viene all’uopo nominato dal giudice stesso.
La sentenza di inabilitazione ha effetto dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza.
La sentenza deve inoltre essere annotata nell’apposito Registro esistente presso il Tribunale; e deve essere trasmessa entro dieci giorni all’Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell’atto di nascita
Nel caso in cui il predetto ponga in essere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, senza le formalità previste dalla legge, dopo la sentenza di inabilitazione oppure dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione, tali atti possono essere annullati dall’inabilitato su propria istanza, oppure dai suoi eredi o aventi causa.

2. Interdizione

Questo termine indica la situazione giuridica permanente di una persona fisica, conseguente ad una sentenza che accerta una malattia mentale abituale e grave; anche questa è una situazione giuridica giacché l’interdizione, disciplinata dagli artt. 414 – 432 c.c., deve essere dichiarata dal giudice con sentenza, a seguito di un giudizio civile che può essere promosso dai seguenti soggetti: coniuge o da parenti entro il IV grado, da affini entro il II grado o dal tutore o dal pubblico ministero.
Procedimento
Per quanto concerne il procedimento  di interdizione  si rinvia a quanto detto precedentemente per il procedimento di inabilitazione.

Effetti
Nel caso in cui il giudice pronunci l’interdizione del soggetto, l’interdetto  verrà privato totalmente della capacità di agire, sia gli atti  di ordinaria che di straordinaria amministrazione saranno posti in essere da un tutore nominato dal giudice stesso.
Il tutore può essere nominato nel corso del procedimento e/o in sentenza.
Anche la sentenza che pronuncia dell’interdizione deve essere annotata nell’apposito Registro esistente presso il Tribunale ed entro dieci giorni deve essere comunicata all’Ufficiale dello Stato Civile per essere annotata a margine dell’atto di nascita

3. Amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno  è una figura abbastanza recente  istituita  con la legge n. 6  del 09 gennaio 2004. L’art. 1 della predetta legge spiega la finalità di tale istituto: “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile  della capacità di agire, le persone in tutto od in parte prive di autonomia  nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
L’amministrazione di sostegno si presenta, quindi, come uno strumento di protezione  che si può applicare a tutte le situazioni di impossibilità totale o parziale di curare i propri interessi, siano essi temporanei e/o definitive, dovuti ad infermità oppure a menomazioni psico – fisiche.
Presupposto imprescindibile per poter applicare tale istituto e quindi  procedere alla nomina di un amministratore di sostegno è la riduzione dell’autonomia nella vita quotidiana, a prescindere dalla sua causa e dalle sue eventuali conseguenze sulle facoltà intellettive dell’interessato.
La linea di demarcazione tra l’amministrazione di sostegno e l’inabilitazione è abbastanza agevole, l’inabilitazione ha per opinione maggioritaria un ambito di applicazione  esclusivamente patrimoniale, l’amministrazione di sostegno “può” o  “esclusivamente” riguardare la cura personae.
La linea di demarcazione con l’interdizione è al contrario più problematica, l’interdizione presuppone la totale incapacità della persona di agire, ma tale presupposto rientra anche nella nozione di amministrazione di sostegno, infatti, per espressa disposizione di legge, nella specie l’art. 404 c.c, questa può applicarsi a soggetti permanentemente e totalmente  inautonomi nella cura dei propri interessi. E’ ovvio che il problema non si pone nel caso in cui  sussista una qualche capacità della persona, in quel caso  l’interdizione è assolutamente preclusa.
La Corte di Cassazione nei suoi primi interventi ha cercato di utilizzare,  nell’applicazione dell’uno e dell’altro istituto,  stiamo parlando nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad un caso  di incapacità totale, il criterio  dell’ opportunità, ovvero  se sia più idoneo per assicurare una più  adeguata protezione al beneficiario l’istituto dell’amministrazione di sostegno oppure quello dell’interdizione.
E’ però predominante l’orientamento invalso in giurisprudenza per cui l’amministrazione di sostegno  è di generale applicazione, mentre l’interdizione è vista come estrema ratio, e quindi, da evitare ogni qual volta la stessa protezione  nei confronti del soggetto interessato possa essere soddisfatta anche con l’ amministrazione di sostegno.
Esistono comunque delle differenze tra amministrazione di sostegno e interdizione: l’amministrazione è pronunciata  con decreto da parte del giudice tutelare, e non con sentenza da parte del tribunale in composizione collegiale, e non conduce mai ad una declaratoria formale di incapacità del soggetto, al contrario dell’interdizione, in cui il soggetto è privo completamente della capacità di agire.
Procedimento
Questo si propone con ricorso davanti al giudice tutelare. Legittimati a proporre tale ricorso sono: il coniuge, purché non separato legalmente, il padre, la madre, il figlio o il fratello e/o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. E’ legittimato anche il convivente stabile, per convivente stabile, s’intende preferibilmente, chi forma con il beneficiario una famiglia di fatto e non chi genericamente coabita con lui in via continuativa: quest’ultimo per parte sua, potrà segnalare il caso al pubblico ministero, che a sua volta è legittimato a proporre ricorso.
Legittimati, infine, sono anche i responsabili dei servizi e degli enti assistenziali, nei confronti di quest’ultimi esiste un vero e proprio dovere di segnalazione, qualora  siano a conoscenza di situazione dove si renda necessario tale intervento.
L’art. 407, comma 2, c.c., impone al giudice tutelare l’audizione del beneficiario, salvo il caso di provvedimento urgente, in questo caso potrà essere pronunciato inaudita altera parte,inoltre, l’esame del beneficiario può essere demandato anche ad un consulente d’ufficio, nominato all’uopo dal giudice, in quest’ultimo caso sarà il consulente stesso che procederà all’esame del beneficiario.
Il giudice provvede con decreto motivato reclamabile davanti alla Corte di Appello territorialmente competente, il provvedimento è ricorribile anche per Cassazione.
La legge indica il contenuto minimo del decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno: oltre alle generalità dell’interessato si deve precisare anche l’oggetto dell’incarico, sia per quanto riguarda gli atti che il beneficiario potrà compiere con l’ausilio dell’amministratore, sia quelli che l’amministratore potrà compiere in nome e per conto del beneficiario stesso.
Il decreto deve inoltre indicare la durata dell’amministrazione, il limite di spesa dell’amministratore e le modalità di rendiconto periodico al giudice.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno (e quindi i poteri dell’amministratore) deve essere immediatamente annotato nel registro delle amministrazioni di sostegno, da tenersi presso l’ufficio del giudice tutelare.
Entro dieci giorni deve essere comunicato all’Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita; eugualmente per quanto concerne i provvedimenti emanati dal giudice nel corso dell’ amministrazione.

Si segnala: Sentenza tribunale di Modena 26 gennaio 2009: All’amministratore di sostegno possono essere demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della persona beneficiaria, l’operazione di individuazione e scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la cura della salute, sia fisica che psichica, della persona, tenendone edotto il Giudice Tutelare.

Sommario: 1- Inabilitazione: procedimento – effetti 2Interdizione: procedimento – effetti  3Amministrazione di sostegno: procedimento