L’affidamento condiviso dei figli minori

L’affidamento condiviso dei figli minori - Studio Legale Chiara Berretta

La legge n. 56/2006 ha introdotto l’affidamento condiviso dei figli nonché il principio alla bigenitorialità, inteso come diritto del minore ad avere entrambi i genitori, responsabili verso di lui, sia in termini economici che affettivi. Il dibattito sull’affidamento congiunto (poi denominato condiviso) è stato lungo e dibattuto. Con l’affidamento monogenitoriale prima vigente, uno solo dei genitori era l’affidatario, convivente con il minore e titolare della potestà genitoriale ordinaria, altro coniuge assumeva un ruolo esterno e marginale.

Un’altra importante tappa si è avuto con la legge n. 154 del 2013, con la quale si è estesa la disciplina unitaria prevista dalla legge n. 54/2006 non solo ai figli nati in costanza di matrimonio ma anche ai figli nati fuori dal matrimonio, eliminando l’odiosa distinzione tra figli legittimi e figli naturali.

IL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’:

L’art. 155 c.c., oggi art. 337 bis c.c., sancisce il principio per cui il figlio minore, nel caso di separazione dei genitori, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale

Il giudice in considerazione di ciò, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale Dei figli minori. Il giudice deve valutare IN PRIMIS la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori; può disporre l’affidamento ad un solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Le due forme di affidamento continuano a coesistere nell’ordinamento, ma la preferenza spetta al primo.

 

 

 

MISURE ECONOMICHE NEI CONFRONTI DEI FIGLI MINORI

Per quanto concerne il mantenimento nei confronti dei minori, ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, dove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, tale assegno viene determinato considerando:

  • le attuali esigenze del figlio;
  • il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • le risorse economiche di entrambi i genitori;
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno di mantenimento viene automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. La norma prevede, inoltre, che ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice può disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Un’altra importante novità della riforma è costituita dal passaggio, al mantenimento diretto della prole, da parte di entrambi.

Anche per quanto concerne le visite, la possibilità che, per uno di essi, continui ad essere interpretata come “facoltà di visita”, deve essere esclusa, con conseguente abbandono di tale terminologia. Infatti, dal punto di vista del tempo da passare con i figli, i genitori sono posti sullo stesso piano. Entrambi i genitori hanno ora, nei casi ordinari, l’esercizio della potestà genitoriale. L’affidamento condiviso non è affidamento alternato, il minore deve avere la massima libertà di accesso a ciascun genitore, ma può abitare presso uno di loro. La possibilità che il minore possa avere due dimore non può essere esclusa. Spetta al giudice valutare tale possibilità.

Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli minori

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli minori (art. 337 quinquies c.c.).

ASCOLTO DEL MINORE

Il giudice prima di emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli minori, può d’ufficio o ad istanza di parte procedere all’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni 12, o anche di età inferiore ove capace di discernimento (art. 337 octies)

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI FIGLI MAGGIORENNI

Il Legislatore ha previsto la possibilità che al figlio maggiorenne sia versato l’assegno di mantenimento direttamente, in questo caso dovrà essere il figlio a richiederlo direttamente.

ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE

Nell’assegnare la casa coniugale il giudice deve tenere conto dell’interesse del minore. Il godimento della casa coniugale ad uno dei due coniugi viene meno:

  • nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare;
  • conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Il provvedimento di assegnazione o di revoca della casa coniugale sono trascrivibili e opponibili ai terzi ex art. 2643 c.c.

Inoltre la legge stabilisce che in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di tenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto (art. 337 septies c.c.).