Regime patrimoniale

Regime Patrimoniale - Studio Legale Chiara Berretta

Lo studio legale Berretta presta la propria assistenza professionale  nelle seguenti ipotesi:

  • Il regime di separazione dei beni
  • Il regime di separazione dei beni
  • Le convenzioni matrimoniali
  • Il fondo patrimoniale
  • L’impresa familiare.

Qui di seguito forniamo alcune  brevi e sommarie informazioni di carattere giuridico  su tali istituti.

1. Regime patrimoniale della comunione dei beni
Con l’espressione comunione dei beni s’intende l’istituto giuridico regolato dagli artt. 177-197 c.c., così come sostituiti dagli artt. 56-57 della l.n. 151 1975, che modificò sostanzialmente tutto il diritto di famiglia.
A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime legale della famiglia è costituito, ai sensi dell’ art. 159 c.c., dalla comunione dei beni che si instaura automaticamente tra i coniugi al momento della celebrazione del matrimonio.
I coniugi potranno, escludendo il regime legale della comunione dei beni, optare per un diverso regime patrimoniale, quello della separazione dei beni
Tale scelta potrà avvenire per espressa volontà dei coniugi stessi, i quali dopo la celebrazione del matrimonio (le dichiarazioni di scelta per il regime della separazione dei beni devono porsi in essere subito dopo la celebrazione, in sede di compilazione da parte del celebrante dell’atto di matrimonio ex art. 107, comma 2, c.c., e art. 8, comma 2, l. 27 maggio 1929, n. 847. Sono irrilevanti le dichiarazioni rese prima o durante la celebrazione del matrimonio, se non confermate in sede di compilazione dell’atto di matrimonio)    potranno  scegliere il regime della   separazione dei beni.
Durante il matrimonio, nel caso in cui i coniugi non abbiano optato prima  per il regime della separazione dei beni, potranno passare al regime della separazione dei beni mediante una convenzione che rivestirà in questo caso  il carattere di atto pubblico, in questo modo potranno modificare il precedente regime prescelto.

Tre sono le categorie di beni prese in considerazione dal regime di comunione legale:

a) comunione immediata:
gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio che rientrano a far parte della comunione c.d. immediata e attuale di cui ciascuno dei due è contitolare con l’altro coniuge a parità di quota;
In questo caso il legislatore pone una regola generale, indipendentemente dal coniuge che abbia compiuto l’acquisto, l’oggetto di tale acquisto cade in comunione immediata e automatica.
b) comunione de residuo:
ossia quei beni che restano di proprietà esclusiva di ciascun dei coniugi fino al momento di scioglimento della comunione, quando divengono di proprietà comune per la parte in cui non sono stati consumati,
oggetto di questo tipo di comunione sono

  • i frutti di  beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  • i proventi dell’attività separata di ciascuno dei  coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili e gli incrementi di aziende appartenenti ad un solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi;
  • i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente, solo se detti beni e incrementi sussistono al momento dello scioglimento della comunione.

In questo caso i frutti e i proventi di cui si parla sono rimessi durante il matrimonio alla libera disponibilità del coniuge, il quale fatto salvo il dovere di contribuire ai bisogni familiari può liberamente disporne.

3) beni personali:
che in ragione della data  in cui sono stati acquistati, della natura del titolo dell’acquisto o in funzione della loro destinazione o della provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto, sono di proprietà esclusiva del coniuge.
Sono oggetto di questo tipo di comunione:

  • i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario, i beni rispetto ai quali  il coniuge era titolare di un diritto reale di godimento;
  • i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità oppure nel testamento non è in alcun modo specificato che tali beni debbano essere attribuiti alla comunione e quindi ad entrambi i coniugi;
  • i beni ed accessori di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
  • i beni che  servono all’esercizio della professione del coniuge;
  • i beni conseguiti a titolo di risarcimento del danno,
  • la pensione attinente alla perdita della capacità lavorativa parziale e/o totale;
  • i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto;
  • i beni immobili, nonché le navi, i galleggianti, gli aeromobili e gli autoveicoli quando l’esclusione dalla comunione risulti dall’atto di acquisto, se si esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
  • amministrazione dei beni e rappresentanza in giudizio spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

La comunione dei beni  si scioglie nelle seguenti ipotesi:

  • Separazione dei coniugi;
  • Annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • Separazione giudiziale dei beni;
  • Mutamento convenzionale del regime patrimoniale ;
  • Fallimento di uno dei due coniugi;
  • Per accordo dei coniugi previa stipulazione di una convenzione matrimoniale (questo caso si può porre in essere nell’ipotesi in cui l’azienda sia gestita  da entrambi i coniugi costituita dopo il matrimonio).

2. Regime patrimoniale della separazione dei beni
Istituto giuridico disciplinato dagli artt. 215 – 219, così come introdotto  dalla l. n. 151 del 1975, il predetto istituto consente ai coniugi, che non abbiamo optato  per il regime della comunione dei beni, che ricordiamo essere il regime ex lege introdotto dalla legge n.151 del 1975,  di stabilire  che ciascuno di essi mantenga anche dopo il matrimonio la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Nel caso di separazione dei beni ovviamente il coniuge è titolare esclusivo del bene ed ha un godimento esclusivo dello stesso.
Se uno dei due coniugi, nonostante, l’opposizione del coniuge titolare del bene lo amministra e pone in essere atti relativi a detti beni, risponde  secondo le regole della responsabilità da atto illecito, con conseguente obbligo al risarcimento del danno e della mancata percezione dei frutti.
Se uno dei coniugi amministra i beni dell’altro con la procura di quest’ultimo, senza l’obbligo di rendiconto nei confronti del coniuge titolare del bene, il coniuge che amministra il bene predetto nonché  i suoi eredi,  a richiesta  del coniuge titolare del bene e /o  allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono obbligati a consegnare i frutti esistenti al momento della richiesta, ma non tenuti al contrario a restituire i frutti percepiti  e consumati anteriormente.La separazione dei beni si diversifica dalla separazione giudiziale dei beni.
Nel caso della separazione dei beni, la comunione legale tra i coniugi non si instaura mai, perché i coniugi dichiarano sin dall’inizio di optare per la separazione dei beni, nel caso della separazione giudiziale dei beni, si consegue lo scioglimento della comunione successivamente.
La separazione giudiziale dei beni, si ha nel caso in cui venga pronunciata l’interdizione e/o l’inabilitazione dei coniugi oppure nel caso di mala gestione nell’amministrazione della comunione.
Può essere,inoltre, pronunciata  con sentenza  da parte dell’organo competente, qualora, su richiesta di uno dei due coniugi,  l’altro coniuge metta in pericoli gli interessi dell’altro, della comunione o della famiglia, oppure nel caso in cui uno dei coniugi non contribuisca ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e capacità lavorative.
La sentenza  che pronuncia la separazione giudiziale dei beni, da parte dell’organo competente, retroagisce  dal momento della proposizione della domanda e non dal momento in cui la sentenza viene emessa.
Tale sentenza viene annotata a margine dell’atto di matrimonio e sull’originale delle condizioni matrimoniali.

Bibliografia: Dizionario dei termini giuridici, CELT Casa Editrice la Tribuna, 2007- Il DIRITTO, Enciclopedia giuridica del Sole 24, Corriere della Sera, 2008.