Mediazione Civile

L’avv. Chiara Berretta nel febbraio del 2011 ha conseguito con attestato rilasciato dall’istituto Lodo arbitrale, ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia la qualifica di “Conciliatore Professionista”. Dall’ anno 2011 la stessa è iscritta nell’elenco dei mediatori abilitati presso l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa.

Qui di seguito illustreremo in maniera molto generica l’istituto della mediazione.

Normativa

La mediazione è stata per la prima volta introdotta nel nostro ordinamento con il D. lg del 04 marzo 2010, n. 28;  nell’ottobre del 2012 la Corte Costituzionale, con  sentenza n. 272 del 2012, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui aveva previsto il carattere obbligatorio della mediazione civile.

La mediazione è stata reintrodotta nel nostro ordinamento a seguito del d.lgs.  n. 69 del 2013, il quale ha apportato diverse modifiche alla precedente normativa.

  1. Definizione della mediazione

La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accodo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Quindi la mediazione è uno strumento che permette ai cittadini di poter risolvere le loro controversie con l’aiuto di una terza persona, denominata mediatore, il quale deve essere nei confronti delle parti  assolutamente imparziale. La figura del mediatore è disciplinata dall’art. 1 lett.b) del decreto: il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà. Il mediatore  quindi, non è giudice, né un arbitro, ma può essere definito più semplice, come colui che cerca attraverso varie tecniche di persuasione di facilitare la risoluzione di un conflitto, che altrimenti sfocerebbe in una delle ennesime cause contenziose.  L’organismo dove il mediatore presta la propria opera  è vigilata dal Ministero della Giustizia.

  1. Ambiti applicativi della mediazione

La mediazione è obbligatoria nelle seguenti materie:

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, contratti bancari e finanziari (art. 5).

Ciò significa che qualora le parti non propongano istanza di mediazione, il giudice può rilevarla d’ufficio, assegnando alle stesse un termine di 15 gg. per procedere al tentativo di conciliazione, fissando, quindi, un’ udienza oltre tre mesi (termine di durata massima della mediazione)

  1. Competenza territoriale
    Le parti possono presentare istanza solo presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente compete per l’eventuale causa.
  2. Assistenza obbligatoria dell’avvocato
    E’ necessaria l’assistenza obbligatoria dell’avvocato, il quale dovrà sottoscrivere l’accordo raggiunto.
  3. L’informativa obbligatoria al cliente

L’articolo 4 del decreto legislativo, dispone che l’avvocato a cui si rivolge l’assistito debba informare il proprio cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e per quanto concerne le materie di cui art. 5 (cioè le materie elencate ut supra) deve informare il proprio cliente della obbligatorietà del procedimento di mediazione. Tale informazione da parte del legale verso il proprio cliente dev’essere fornita in maniera chiara e precisa e per iscritto, in caso di violazione di tale obbligo da parte dell’avvocato il contratto tra il legale e il cliente  potrà essere annullato su istanza del  cliente stesso.

  1. Svolgimento del procedimento di mediazione

Il primo incontro deve avvenire entro trenta giorno dal deposito della domanda, presso l’Organismo di conciliazione; si tratta di un incontro preliminare in cui il mediatore dovrà rendere edotte le parti sull’opportunità di ricorrere al procedimento di mediazione. L’assistenza dell’avvocato è obbligatoria.

All’esito dell’incontro si possono verificare due ipotesi: la prima, le parti possono esprime la loro volontà nel non voler proseguire nel procedimento di mediazione, in questo caso la procedura finirà con un verbale negativo ,che potrà essere utilizzato per l’eventuale giudizio davanti alle autorità giudiziarie. La seconda ipotesi, si verifica allorché le parti, esprimono la loro volontà nel voler proseguire con la mediazione, a quel punto, inizierà il vero procedimento di mediazione, che potrà concludersi con un verbale negativo o positivo.

  1. Durata della mediazione

La mediazione ha una durata massima di tre mesi, può essere prorogato su richiesta delle parti.

  1. Esito della mediazione

Gli esiti possibili della mediazione sostanzialmente possono essere due: le parti conciliano” trovando quindi un accordo, il quale dovrà essere sottoscritto dalle parti, dal mediatore e altresì dagli avvocati.

L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede l’Organismo di conciliazione e diventa esecutivo. In questo modo se la controparte non adempie a quanto stabilito nel verbale di accordo, la controparte potrà procedere senza alcun indugio ad esecuzione forzata, per l’esecuzione in forma specifica  e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nel caso in cui le parti, non riescono a trovare un accordo, quindi non conciliano, neppure con l’aiuto del mediatore, quest’ultimo redigerà verbale negativo.  Esiste anche una terza ipotesi. Se il regolamento dell’Organismo lo prevede, il mediatore, nel caso di mancato accordo “può” fare una proposta di risoluzione della controversia,  che comunque le parti restano libere di accettare o meno. In questo caso, però, qualora l’accordo redatto dal mediatore corrisponderà a quanto stabilito nella sentenza dal giudice, la parte vittoriosa, che in sede di conciliazione ha rifiutato la proposta del mediatore, sarà condannata dal giudice al pagamento di tutte  le spese processuali sostenute dalla controparte.

 

  1. Riservatezza
    Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo. Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata. Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo. Infatti, l’art. 10 del decreto stabilisce: “le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto o perseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità”.
  2. Spese della mediazione

Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministero della Giustizia per gli organismi di mediazione pubblici. Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministero della giustizia.

  1. Agevolazioni fiscali
    Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in ogni caso di successo della mediazione, un credito d’imposta sino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale d’accordo è esente dall’imposta di registro sino a concorrenza del valore di € 50,000.