Gli impedimenti dirimenti

Studio Legale Chiara Berretta

1. Gli impedimenti dirimenti

Nell’interpretazione ed applicazione dei canoni riguardanti gli impedimenti si deve tener conto sempre del principio generale dello ius connubi, ovvero il diritto di sposarsi. Il  can. 1058 recita: “tutti possono contrarre matrimonio se non hanno la proibizione del diritto”. Di fatto, questo principio generale appare menzionato storicamente in riferimento agli impedimenti, nel Liber Sextus, la decretale sul matrimonio dei sordi e dei muti.
Gli impedimenti sono limitazioni ad un diritto fondamentale, per questo devono essere interpretati strettamente.
Gli impedimenti possono consistere in fatti, che consistono in quella circostanza o relazione personale che implica un ostacolo legale alla costituzione del matrimonio, o in norme giuridiche, è la proibizione legale a contrarre matrimonio che riguarda le persone che si trovano in quella circostanza o relazione Alle volte rimanendo il fatto, il legislatore può dispensare dall’impedimento. E’ opportuno, in ogni caso, distinguere in ogni momento tra il fatto e la norma.
Il termine impedimento è oggi molto tecnico e preciso. Nel diritto classico si trovano degli elenchi d’impedimenti, distinguendo tra le cause che impediscono di celebrare validamente il matrimonio e quelli che impediscono di celebrare lecitamente il matrimonio. Le cause potevano riguardare:

  1. ex parte consensu, si riferivano al consenso matrimoniale, tra i quali c’erano i difetti e i vizi del consenso matrimoniale: simulazione, timore, condizione, errore, ecc.;
  2. ex parte formae,riguardanti i vizi di forma o la sua assoluta mancanza nella celebrazione del matrimonio. Di fatto, nel Concilio di Trento la mancanza della forma stabilita venne chiamata “impedimento di clandestinità” tentando di spiegare perché il matrimonio celebrato senza la forma ad validitatem, a partire dal decreto Tametsi, sarebbe stato nullo;
  3. ex parte personae, che riguardavano la mancata capacità o abilità nelle persone dei contraenti.

Nel diritto classico, impedimento, significa tutto ciò che può rendere nullo o illecito un matrimonio. Nel CIC del 1917, si è operato una restrizione del concetto, precisando più correttamente i termini, sono stati tolti dalla nozione di impedimento gli impedimenti ex parte personae ed ex parte consensu. Tra agli impedimenti si distingueva tra impedimenti impedienti e impedimenti dirimenti.
Nel codice del 1983 la nozione di impedimento subisce un’ulteriore revisione, perché gli impedimenti impedienti, che rendono illecito, benché valido il matrimonio vengono eliminati dal codice.
Gli impedimenti possono essere di diritto ecclesiastico, con possibilità di dispensa, e di diritto divino, non dispensabili da parte dell’autorità ecclesiastica.

2) Impedimento concernente la capacità naturale

– Impedimento di età  (can. 1083)
L’uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici anni compiuti, non possono celebrare matrimonio. La conferenza Episcopale è libera di fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.
Approfondimenti
In questo impedimento e nel seguente non è facile distinguere tra incapacità e inabilità. Gli anni devono essere compiuti. Questo riguarda la validità, la Conferenza Episcopale, ad effetto di liceità, può fissare un’età maggiore.
Questo impedimento può essere dispensabile. Nella legislazione precedente esisteva un limite alla dispensa: nel caso in cui fosse mancato un anno al raggiungimento dell’età minima, soltanto la Santa Sede avrebbe potuto dispensare. Oggi non è più così.

–  Impedimento di impotenza (can. 1084)
L’impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell’uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio.

Se l’impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito, stante il dubbio, dichiarato nullo.
La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto del can. 1098
Approfondimenti
L’impotenza è solo quella relativa alla consumazione del matrimonio e non l’impotenza per generare, cioè la sterilità.
L’impotenza riguarda l’impossibilità di realizzare il primo atto coniugale, che ha una propria portata giuridica. L’impotenza può essere assoluta o relativa, quest’ultima ha, di solito, una radice psichica.
Antecedente, significa che l’impotenza dev’essere anteriore al matrimonio. Perpetua in senso giuridico, significa che non può essere guarita con mezzi leciti e morali.
Nel Decretum Gratiani non era riconosciuta l’impotenza relativa. I due termini utilizzati erano: impotentia e maleficium. Quest’ultimo termine faceva riferimento all’impotenza relativa. Qualora l’impotenza abbia una origine psichica sarà necessario vedere se applicare il capo di nullità del canone 1095 o questo.  Nel caso in cui si applichi questo canone  l’impedimento di impotenza riguarda soltanto la prima copula coniugale.
L’ impedimento di impotenza non è dispensabile.

3) Impedimenti di incompatibilità giuridica

Impedimento di vincolo precedente (can. 1085)
Attenta invalidamente il matrimonio che è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato.

Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che sia constata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente
Approfondimenti:
Quello che rende nullo il matrimonio per impedimento non è l’apparenza di vincolo, ma l’esistenza di un vincolo reale. Nel caso in cui il primo matrimonio è nullo, se la nullità non è stata dichiarata, il secondo matrimonio sarà illecito, ma non nullo. Il secondo matrimonio non si può presumere valido fintantoché il primo non sia dichiarato nullo.
Il fatto che costituisce l’impedimento è l’esistenza reale di un vincolo precedente. Un’altra fattispecie è quella della morte presunta. Il fondamento si trova nelle proprietà essenziali  del matrimonio, l’unità e l’indissolubilità; durante la sussistenza di un vincolo coniugale non è possibile costituirne un altro.
Lo scioglimento del vincolo può avvenire:
– morte di uno dei coniugi;
– scioglimento perché rato e non consumato;
privilegio pietrino;
privilegio paulino.
Questo impedimento è di diritto naturale, il che implica che non sia dispensabile ed obbliga anche i non battezzati.

Impedimento di ordine sacro (can. 1087)
Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini
Approfondimenti:
Secondo questo canone sono impediti i vescovi, i sacerdoti ed i diaconi. Il fondamento dell’impedimento è di diritto ecclesiastico. I diaconi rimasti vedovi possono chiedere la dispensa alla Santa Sede per potersi risposare. L’impedimento non viene tolto, ma si chiariscono le condizioni per ricevere la dispensa.
La prassi è che si concede facilmente ai diaconi permanenti, meno facilmente ai presbiteri, e mai ai vescovi

Impedimento di voto (can. 1088)
Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso

Approfondimenti:
Se l’istituto religioso è di diritto diocesano, l’autorità competente per dispensare è il vescovo diocesano; se, invece, l’istituto è di diritto pontificio, l’ autorità     competente per la dispensa è la Santa Sede.

4) Impedimenti derivanti da parentela

:
Impedimento di consanguineità (can. 1091) Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e discendenti, sia quelli legittimi sia naturali.
Nella linea collaterale, il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso.
L’impedimento di consanguineità non si moltiplica.
Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinei in qualunque grado della linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.
Approfondimenti:
Esiste la dispensa di consanguineità mai in linea retta, e nella linea collaterale soltanto dopo il secondo grado.

Impedimento di affinità   (can. 1092)
L’affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado.

Approfondimento:
L’affinità è impedimento solo in linea retta.
Impedimento di pubblica onestà (can. 1093)
L’impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune oppure da concubinato notorio o pubblico; e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l’uomo e le consanguinee della donna, e viceversa.
Approfondimenti:
Questo impedimento non sorge dal matrimonio valido, ma da un matrimonio invalido o da concubinato pubblico o notorio. L’impedimento non riguarda le due persone, ma gli “affini” o consanguinei del partner

Impedimento legale o adozione (can. 1094)
Non possono contrarre validamente il matrimonio quelli che sono uniti tra loro da parentela legale sorta dall’adozione, nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale

Approfondimenti:
L’impedimento di parentela legale è tra l’adottato e l’adottata e tra il genitore e il figlio legale.
L’impedimento di parentela spirituale non esiste più nel diritto latino; nel diritto orientale è soltanto tra il padrino o la madrina e tra il figlioccio o la figlioccia.

5) Altri impedimenti:

Impedimenti di disparità di culto (can. 1086)
E’ invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l’altra non battezzata.

Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni previste nei cann. 1125 e 1127.
Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can. 1060 la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l’altra invece non battezzata.
Approfondimenti:
L’impedimento è di diritto umano, ma con un fondamento nel diritto divino, a causa del quale per concedere la dispensa si devono compiere i requisiti stabiliti per l’autorizzazione dei matrimoni misti (cann. 1125 e 1126) riguardanti la protezione della fede del coniuge e degli eventuali figli e la dignità del matrimonio. Parte della dottrina afferma che l’inosservanza  di questo requisito renderebbe nulla la dispensa.

–  Impedimento di ratto (can. 1089)
Non è possibile, costituire un valido matrimonio tra l’uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapinatore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.
Approfondimenti:
Lo scopo dell’impedimento è quello di proteggere la libertà della persona. Tuttavia, suscita qualche perplessità l’avere previsto la fattispecie solo con riferimento alla donna rapita e non invece nel caso dell’uomo rapito. Il CCEO  (codice delle Chiese Oientali) prevede l’impedimento anche per il caso in cui il rapito sia l’uomo (can. 806 CCEO)

–  Impedimento di crimine (can. 1090)
Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente tale matrimonio.
Attentano pure invalidamente il matrimonio tra loro quelli che hanno cooperato fisicamente o moralmente all’uccisione di un coniuge
Approfondimenti:
Nei precedenti storici e nella legislazione del 1917 (can1075), l’impedimento di crimine coinvolgeva diverse fattispecie, tra le quali c’era l’adulterio con promessa di matrimonio o con tentato matrimonio, l’adulterio con uccisione del coniuge, e la cooperazione nell’uccisione del coniuge di uno dei due.
La legislazione in vigore ha ridotto l’impedimento ad alcune fattispecie di uccisione del proprio coniuge o di quello della persona con cui si vuole celebrare il matrimonio.
Si ringraziano i Proff.ri M.A. Ortiz e H. Franceschi, Proff.ri di Diritto Matrimoniale – Università Pontificia Santa Croce.
Ortiz M.A. H. Franceschi, Diritto Canonico del matrimonio e della famiglia II, Università Pontificia Santa Croce, Roma, 2007

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