Lo scioglimento del Matrimonio Canonico

Divorzio Breve - Studio Legale Chiara Berretta

Lo scioglimento del matrimonio si può aver per  le seguenti ragioni:

  1. Rato e non consumato;
  2. In favore della fede, c.d. privilegio Paolino;
  3. Privilegio Pietrino.

Il processo di scioglimento e  il processo di dichiarazione di nullità del matrimonio sono due  procedimenti differenti che comportano effetti diversi.
Lo scioglimento ha effetto ex tunc (dall’inizio, effetto retroattivo) il II, il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio, ha effetti ex nunc, (dal momento in cui viene pronunciata la sentenza).

Nel Processo per la dichiarazione di nullità, la sentenza pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, potrà essere delibata nello Stato Italiano, ciò significa che qualora sussistano le condizioni, potrà avere efficacia nello Stato Italiano. Il procedimento, che ha per oggetto lo scioglimento del matrimonio, al contrario, non potrà essere oggetto di delibazione, quindi, non potrà avere alcun valore  giuridico per l’ordinamento italiano.

Avvertenza: i contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato. L’autore declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio o non aggiornato di tali contenuti. Per avere una soluzione certa della questione giuridica che interessa è opportuno che l’utente prenda contatto con lo studio legale richiedendo una consulenza  legale on-line, oppure fissando un appuntamento presso lo studio del professionista.