Tribunale Apostolico della Rota Romana

Tribunale - Studio Legale Chiara Berretta

Il Tribunale Apostolico della Rota Romana, che più comunemente (ma impropriamente, poiché da  più di 30 anni i dicasteri e i tribunali non sono più “Sacri”) viene conosciuto come TRIBUNALE DELLA  SACRA ROTA, è un dicastero della  Curia romana ed è il tribunale ordinario di appello della Santa Sede.

Le primissime origini della Rota Romana sono da ricercare in quella CappellaDomini Papae a cui il Romano Pontefice sin dal XII secolo, affidò il compito di istruire in suo nome le cause, inviate per la loro risoluzione a Roma, queste provenivano da tutto il mondo, nel 1212 il Papa conferì loro il potere di pronunciare in sua vece, la sentenza.
I cappellani assumono il nome di Auditores generales causarum Sacri Palaii Apostolici, e con la Ratio iuris del 1331 di Giovanni XXII ricevono il primo stabile ordinamento.
Fonti storiche vaticane  riconducono questo nome alla  circostanza che in epoca passata gli Uditori si disponevano intorno ad una recinto di forma circolare  per giudicare le cause o dalla rotazione dei turni giudicanti.
Il Papa Sisto IV nel 1472  fissò a dodici il numero degli Uditori mentre Pio IV  con la costituzione In throno iustitiae del 1561, estese la competenza della Rota a tutto il mondo.
Con Benedetto XIV, ci fu un ulteriore precisazione per quanto concerne l’ambito di competenza giurisdizionale della Rota, infatti, con la costituzione Iustitiae et pacis del 09 ottobre 1746, viene stabilito un elenco tassativo di cause che sono di competenza  di questo tribunale, che qui di seguito elenchiamo: le cause di beatificazione e di canonizzazione, le cause concernenti la nullità della professione religiosa e lo scioglimento dagli ordini sacri, le cause contenziose civili, ecclesiastiche e laiche, le cause beneficiali e matrimoniali, nonché tutte le cause maggiori provenienti dai tribunali inferiori, per cui la Rota viene ad assumere quasi la natura di tribunale di appello.
Nel 1834 Papa Gregorio XVI  aveva fatto della Rota il tribunale di appello per le cause civili ed ecclesiastiche dello stato Pontificio, nel 1870  con l’occupazione di Roma,   la Rota interruppe la sua attività giudiziaria, (quasi però, perché in effetti, i Prelati uditori continuavano ad essere nominati dal Papa e addetti alla Congregazione dei Riti per controllare la legalità dei processi di beatificazione, e prestavano il loro servizio  liturgico al Pontefice durante le celebrazioni).
La Rota riprese la sua attività con  Pio X, il quale con  la Costituzione   Sapienti consilio del 29 giugno 1908,  riordinò la Curia Romana, e restituì alla Rota Romana le sue funzioni originarie. Furono  poi pubblicate la La Lex propria S. R. Rotae et Signaturae Apostolicae (1908) e le Regulae servandae apud S. R. Rotae Tribunal (1910), rinnovate poi dalleNormae S. R. Rotae Tribunalis 1 sett. 1934.
Le Norme vigenti sono state approvate e promulgate da Giovanni Paolo II il 7 febbraio 1994, ed in vigore dal 1 ottobre 1994”.
Il Tribunale della Rota Romana giudica in turni di tre  o più uditori, o videntibus omnibus.
I giudici chiamati Uditori di questo tribunale sono ancor oggi nominati dal Papa e costituiscono un Collegio presieduto da un Decano, primus inter pares, nominato dal Papa tra gli Uditori i quali diventano emeriti al compimento del settantacinquesimo anno di età.
L’elezione degli Uditori non sempre è stata esclusiva prerogativa del Papa: vi sono stati, infatti, periodi, nei quali alcuni Stati ed alcune città potevano nominare qualche Uditore; così due ne nominò la Spagna, uno la Germania e uno la Francia; Bologna, Milano, Venezia, Ferrara, Perugia ebbero pure il privilegio di nominare ciascuno un Uditore. Dovevano essere   doctores iuris famosi oltre che distinti per prudenza e integrità di vita.
Il presidente del turno è sempre il più anziano per nomina  dei giudici.
Il Collegio rotale, è da sempre internazionale  (sin dalla Ratio iuris del 1331, che prevedeva un Gallus, un Teutonus, unAngelus, un Polonus, due Ispanici e alcuni Uditori provenienti da Roma e   da alcuni Stati italiani).
La Rota è tribunale di appello di sé stesso.
Le sentenze pronunciate dalla Rota sono in latino.
La costituzione apostolica Pastor Bonus di Giovanni Paolo II disciplina il Tribunale della Rota Romana con i seguenti articoli:
Articolo 126
Questo tribunale funge ordinariamente da istanza superiore del grado di appello presso la Sede apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all’unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di grado inferiore.
Articolo 127
I giudici di questo tribunale, dotati di provata dottrina e di esperienza e scelti dal Sommo Pontefice dalle varie parti del mondo, costituiscono un collegio; al medesimo tribunale presiede il decano nominato per un determinato periodo dal Sommo Pontefice, che lo sceglie tra gli stessi giudici.
Articolo 128
Questo tribunale giudica:
1· in seconda istanza, le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello;
2· in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo tribunale apostolico e da qualunque altro tribunale a meno che esse non siano passate in giudicato.
Articolo 129
§ 1. Il medesimo, inoltre, giudica in prima istanza:
1· i Vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo;
2· gli abati primati, o gli abati superiori di congregazioni monastiche e i superiori generali di istituti religiosi di diritto pontificio;
3· le diocesi o altre persone ecclesiastiche, sia fisiche sia giuridiche, che non hanno un superiore al di sotto del romano Pontefice;
4· le cause che il romano Pontefice abbia affidato al medesimo tribunale.
§ 2. Giudica le medesime cause, se non sia previsto altrimenti, anche in seconda ed ulteriore istanza.
Articolo 130
Il tribunale della Rota Romana è retto da una sua propria legge.

COMUNICAZIONE  IMPORTANTE: Questo NON E’ IL SITO UFFICIALE DEL Tribunale Apostolico della RotaRomana, ma è una pagina puramente descrittiva, contenuta nel sito dell’avvocato Chiara Berretta, titolare  dello studio legale Berretta, che svolge la propria attività lavorativa  in Massa.
L’avvocato Chiara Berretta ha conseguito il grado accademico di licenza in Iure canonico, nel giugno del 2009 presso l’ Università Pontificia della Santa Croce in Roma.

Bibliografia:
https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/roman_rota/documents/rc_trib_rota_pro_20010529_profile_it.html