Risarcimento danni

Risarcimento danni - Studio Legale Chiara Berretta

Lo studio legale Berretta presta la propria assistenza professionale per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale derivante da fatto illecito.
Qui di seguito segnaliamo alcune sommarie  informazioni  di carattere giuridico su tale argomento.

E’ importante ricordare che in caso di risarcimento danno danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, nonchè per quanto attiene alla diffamazione con il mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, il ricorso al procedimento di mediazione è previsto come condizione di procedibilità; ciò significa che prima di adire il tribunale sarà necessario ricorrere alla mediazione, quale strumento alternativo alla risoluzione della controversia.

Sommario: 1.  Il danno risarcibile: danno patrimoniale e morale 2.
L’ imputabilità a più responsabili

1. Il Risarcimento danno: danno patrimoniale e morale
Funzione precipua del risarcimento del danno è la reintegrazione del pregiudizio conseguente all’inadempimento contrattuale o ad un fatto illecito.
La legge distingue tra:
– risarcimento del danno in forma specifica, consistente nella riproduzione di una “situazione materiale corrispondente a quella che sarebbe sussistita se non fosse intervenuto il fatto” produttivo dell’obbligazione risarcitoria;
– risarcimento del danno per equivalente, comportante il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla perdita subita e al mancato guadagno. Il codice civile prevede la reintegrazione in forma specifica solo in materia di responsabilità civile, ma dottrina e giurisprudenza non hanno alcuna difficoltà ad estendere l’applicazione al danno derivante dall’inadempimento contrattuale.
Il danno si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale, quest’ultimo risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.) e sempre che il fatto non costituisca reato.
Il danno patrimoniale, è la lesione che si traduce in un pregiudizio al patrimonio del danneggiato.
Il danno non patrimoniale o morale, è quello arrecato direttamente alla persona del danneggiato (e non al suo patrimonio).
Il risarcimento del danno deve comprendere sia il danno emergente, sia il lucro cessante.
Nel caso di danno da inadempimento o ritardo contrattuale, il risarcimento del danno è limitato ai soli danni prevedibili nel momento in cui sorse l’obbligazione, a meno che l’inadempimento abbia carattere doloso, mentre tale prevedibilità non rileva nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
L’obbligo del risarcimento del danno è un tipico debito di valore, e quindi, nel calcolo dell’entità del danno si deve tener conto della svalutazione monetaria; per il ritardo nell’inadempimento di obbligazioni pecuniarie, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi moratori.
Il giudice qualora il danno non posso essere provato nel suo esatto ammontare, può ricorrere a criteri equitativi.

2. L’ imputabilità a più responsabili
In taluni casi può accadere che un fatto illecito sia imputabile a più soggetti: ciò può accadere nell’ipotesi in cui il danno sia, per esempio, cagionato dalla condotta concorrente di più individui oppure nell’ipotesi in cui la legge stabilisce espressamente una responsabilità solidale tra più soggetti (è il caso di danni da circolazione di veicoli, la legge stabilisce,infatti, la responsabilità solidale del conducente e del proprietario del veicolo). Al riguardo, l’art. 2055 c.c. prevede che “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
Ciascun soggetto responsabile potrà essere tenuto a risarcire per intero il danneggiato, potendo, successivamente, rivolgersi agli altri (ossia “agire in regresso”) chiedendo la restituzione di una parte della somma pagata, corrispondente alla gravità della colpa di ciascuno, sulla base dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate (nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali).
Esempio, se Sempronio e Caio risultano solidalmente responsabili nei confronti di Tizio, quest’ultimo potrà chiedere l’intero risarcimento a Caio. Caio, in questo caso, dovrà innanzitutto pagare tale somma senza poter contestare la responsabilità di Sempronio; solo in un secondo momento potrà chiedere a Sempronio il rimborso di una somma equivalente alla responsabilità di Sempronio nella determinazione dell’illecito (pertanto, se Sempronio ha concorso per il 60% nel cagionare l’evento lesivo, dovrà corrispondere a Caio il 60% della somma pagata a Tizio). Può, tuttavia, accadere che non sia possibile determinare chi due abbia avuto responsabilità maggiore nel cagionare il danno: in questo caso ciascuno risponderà per il 50%.

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Sommario: 1. Il danno risarcibile: danno patrimoniale e morale – 2. L’ imputabilità a più responsabili

Dizionario dei termini giuridici, Angelo Favata , CELT Casa editrice la Tribuna
Le Xikon, I nuovi strumenti di studio, diritto privato civile, Ed. Simone.