Il Contratto

Procedure immobiliari

Lo studio legale Berretta presta la propria assistenza professionale in ambito contrattuale ed eventuale contenzioso giudiziale.
Qui di seguito segnaliamo alcune sommarie informazioni di carattere giuridico su tale argomento.

Sommario: 1. Il contratto - 2. Il contratto preliminare - 3. Gli effetti nei confronti dei terzi: a) contratto a favore di terzo – b) contratto per persona da nominare

1. Il Contratto

L’art. 1321 c.c. definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto patrimoniale.
Esso è l’espressione dell’autonomia negoziale, intesa quale potere delle parti di autoregolamentare i propri interessi (art. 1322 c.c.). E’ un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, poiché si perfeziona con il consenso di due o più parti.
Esso, inoltre, si caratterizza per la sua patrimonialità, in quanto ha per oggetto rapporti suscettibili di valutazione economica.
L’art. 1325 c.c. individua gli elementi essenziali del contratto, la cui mancanza da luogo alla nullità dello stesso. Essi sono: l’accordo delle parti che è costituito dal reciproco consenso in ordine al contenuto dell’autoregolamentazione; l’oggetto, cioè in senso lato, il contenuto del contratto, in senso stretto, la prestazione (c.d. oggetto immediato) e il bene che ne è oggetto (c.d. oggetto mediato); la causa, che è definita come la funzione economica – sociale che il negozio mira a raggiungere, e la forma, che è il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà contrattuale
Gli elementi accidentali, sono quegli elementi che possono essere apposti liberamente dalla volontà delle parti, al fine di introdurre nell’atto i particolari interessi da esse perseguiti.
La distinzione riguardo al perfezionamento del vincolo contrattuale:
- contratti consensuali, si perfezionano con il semplice consenso delle parti.
- contratti reali, tale categoria richiede per il suo perfezionamento, oltre al consenso delle parti anche la consegna della cosa;
- contratti ad esecuzione istantanea, sono quelli che esauriscono i loro effetti in un solo istante
- contratti di durata, sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo;
- contratti ad effetti reali o traslativi,sono quelli che producono, come effetto, il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato;
- contratti ad effetti obbligatori, sono quelli che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio.
Distinzione riguardo al nesso tra le attribuzioni patrimoniali:
- contratti a prestazioni corrispettive, sono caratterizzati dal fatto che il contratto genera due attribuzioni patrimoniali contrapposte e ciascuna delle parti è tenuta ad una prestazione. Tra le due prestazioni si stabilisce uno speciale nesso di corrispettività che consiste nella interpidenza fra esse, per cui ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione, se non è effettuata anche la prestazione dall’altra parte;
- contratti unilaterali, sono quei contratti che, pur implicando l’esistenza di due parti e due distinte dichiarazioni di volontà, generano l’obbligo della prestazione per una sola parte, che si trova nella posizione esclusiva di debitore (es. donazione, mutuo);
- contratti commutativi, in tali contratti, fin dal momento della conclusione, ciascuna delle parti conosce l’entità del vantaggio e del sacrificio che riceverà dal contratto(es. vendita, nella quale il venditore sa che si spoglierà del bene e che in cambio riceverà una certa somma di danaro)
- contratti aleatori, sono quelli in cui, l’entità o l’esistenza della prestazione o della controprestazione è collegata ad un elemento incerto, e nei quali, pertanto, il rischio contrattuale c.d alea è più ampio ed assume rilevanza causale. Esempi. Contratto di assicurazione, gioco, scommessa, vendita di cose future.
Distinzione sotto il profilo dell’autonomia negoziale
- contratti tipici, contratti previsti e disciplinati dalla legge;
- contratti atipici o innominati, sono quelli che non rientrano in un dato tipo legale. La possibilità di stipulare tali tipi di contratti è espressamente riconosciuta dal 2° comma dell’art. 1322 c.c.

2. Il contratto preliminare
Con il contratto preliminare le parti si obbligano a concludere un contratto, detto contratto definitivo, del quale preterminano il contenuto essenziale.
Nella pratica si utilizza il contratto preliminare quando le parti intendono “fermare l’affare”.
E’ importante ricordare che il contratto preliminare è nullo se non è stipulato nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. E’ questo il motivo per cui in un caso di compravendite immobiliari sia il contratto preliminare sia il contratto definitivo devono essere stipulati per iscritto.
Nell’ipotesi in cui una delle parti non adempia all’obbligo di concludere il contratto definitivo, l’altra parte può innanzitutto ottenere dal giudice una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso (art. 2932 c.c.).
Per esempio, nel caso di un contratto preliminare di compravendita di un immobile, è la sentenza stessa che trasferisce l’immobile all’acquirente, sotto la condizione sospensiva del pagamento del prezzo, come precisato anche dalla Corte di Cassazione.
Qualora, invece, la parte adempiente preferisca rinunciare alla conclusione del contratto, essa può chiedere ed ottenere dal giudice la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento e la condanna della controparte al risarcimento del danno.

3. Gli effetti tra le parti nei confronti dei terzi: a) il contratto a favore di terzo b) il contratto per persona da nominare.
L’art. 1372 c.c. dispone che il contratto una volta concluso ha forza di legge tra le parti. Ciò significa che non può essere sciolto se non in virtù di altro accordo tra le medesime parti, o per altre cause espressamente previste dalla legge.
Non è ammesso che una parte decida di svincolarsi unilateralmente dal contratto.
In particolare, il contratto non produce effetti tra le parti se non in casi espressamente previsti dalla legge.
a) Il contratto a favore di terzo, possono prodursi effetti nella sfera di un terzo se i contraenti concludono un contratto a favore del terzo ai sensi dell’art. 1411 e ss c.c.
Si ha tale contratto quando una parte , detta stipulante, designa un terzo quale avente diritto alle prestazioni dovute dalla controparte, quest’ultima detta promettente.
Esempio tipico di questo è il contratto di assicurazione sulla vita stipulato da un genitore a favore del figlio.
Lo stipulante deve avare un interesse meritevole di tutela che giustifichi la conclusione del contratto. Se manca tale interesse o questo è illecito, è nulla solo la disposizione a favore del terzo, mentre il contratto rimane efficace e la prestazione è dovuta allo stipulante.
b) Il contratto per persona da nominare, nel contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il contratto stesso deve produrre effetti (art. 1401 c.c.). Con l’atto di nomina, il terzo subentra in tutto e per tutto in sostituzione o in aggiunta allo stipulante nei diritti e negli obblighi che derivano dal contratto, con effetto retroattivo, cioè sin dal momento della stipulazione originaria.
La dichiarazione di nomina, per essere efficace, deve essere fatta secondo determinate modalità:
occorre che lo stipulante sia munito di una procura anteriore alla stipulazione del contratto, ovvero che la nomina sia accompagnata dall’accettazione della persona nominata;
deve essere comunicata all’altra parte entro tre giorni dalla stipulazione del contratto, salvo che le parti non abbiano stabilito un termine diverso art. 1402 c.c.;
deve presentare la stessa forma che le parti hanno adoperato per il contratto, anche se si tratta di forma non prescritta dalla legge.
conseguenza: se la dichiarazione non è posta in essere con i requisiti necessari ed entro il termine di tre giorni, il contratto produce effetti tra i contraenti originari art. 1405 c.c.

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Sommario: 1. Il contratto - 2. Il contratto preliminare - 3.Gli effetti nei confronti dei terzi: a) contratto a favore di terzo – b) contratto per persona da nominare

Dizionario dei termini giuridici, Angelo Favata , CELT Casa editrice la Tribuna
Le Xikon, I nuovi strumenti di studio, diritto privato civile, Ed. Simone.

 



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