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La delibazione della sentenza ecclesiastica

 

Approccio storico: la giurisdizione ecclesiastica nel Concordata lateranense
Il Concordato del laterano aveva previsto all’art. 34, commi quarto e ss., che le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, fossero riservate alla competenza del giudice ecclesiastico.
Una volta che i provvedimenti erano divenuti definitivi, e dopo il controllo da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, le sentenze erano trasmesse d’ufficio alla Corte di Appello territorialmente competente, ciò significa che non era necessario alcun impulso delle parti.
La Corte di Appello provvedeva a rendere questi provvedimenti efficaci nell’ordinamento italiano, tale procedimento era definito alla dottrina e dalla giurisprudenza automatico, visto che nessun controllo da parte della Corte poteva essere posto in essere. La stessa, infatti, si limitava ad accertare l’esistenza ed l’autenticità dei provvedimenti dell’autorità ecclesiastica.
La materia del riconoscimento automatico della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale è stato oggetto di specifiche previsioni da parte dell’accordo di Villa Madama, (reso esecutivo in Italia con la legge 25 marzo 1985 n. 121) mediante il quale la Santa Sede e lo Stato hanno provveduto alla revisione  del Concordato.
Ora, al contrario di quanto accadeva precedentemente,   per  effetto delle nuove norme, quindi, il provvedimento che rende esecutivi  i provvedimenti ecclesiastici deve avere la forma di sentenza e non di ordinanza.

Tali effetti, inoltre, non sono più automatici, ed è necessario un impulso delle parti.

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Dizionario dei termini giuridici, Angelo Favata , CELT Casa editrice la Tribuna
Le Xikon, I nuovi strumenti di studio, diritto privato civile, Ed. Simone.

 



 





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