Procedure fallimentari

Procedure immobiliari

Lo studio legale Berretta presta la propria assistenza professionale nell’ambito del diritto fallimentare.
Qui di seguito segnaliamo alcune sommarie informazioni di carattere giuridico su tale argomento


Sommario: 1. Il fallimento - 2. Il Concordato preventivo -
3. L’amministrazione controllata 4. Liquidazione coatta amministrativa

1. Il fallimento

L’ imprenditore può trovarsi, per mille motivi, in una situazione di crisi, che non gli consente di far fronte ai propri impegni in maniera regolare. Tale situazione è chiamata “insolvenza”. La crisi di un impresa nella maggioranza dei casi coinvolge numerosi creditori, e di riflesso, può determinare squilibri all’interno del sistema economico generale.
Per tale motivo, il legislatore ha preferito togliere ai creditori la possibilità di agire singolarmente per il soddisfacimento dei propri crediti e prevedere una procedura giudiziale collettiva di regolamento dei rapporti relativi all’impresa e di liquidazione dei beni, vale a dire la procedura fallimentare, fondata sul criterio del trattamento paritario di tutti i creditori (definito usualmente con il latinismo par condicio creditorm).
Scopo della procedura fallimentare è:
- accertamento dei presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di fallimento;
- l’identificazione, l’acquisizione e la conservazione dei beni dell’imprenditore fallito;
- la liquidazione dei beni;
- il riparto dei ricavati fra i creditori.
I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono:
- la natura di imprenditore commerciale del debitore(presupposto soggettivo);
- lo stato di insolvenza.
Quanto al requisito soggettivo, la legge fallimentare specifica che non sono soggetti a fallimento gli enti pubblici economici, i piccoli imprenditori agricoli.
Non falliscono le società tra avvocati. Si discute se può fallire l’artigiano: il codice civile da un lato lo considera un piccolo imprenditore, ma, dall’altro non viene espressamente menzionato tra i soggetti che non falliscono. La corte di Cassazione è orientata nel senso che l’artigiano possa fallire in caso di raggiungimento da parte della sua impresa di un organizzazione di dimensioni ragguardevoli, con conseguenti introiti e investimento di capitali.
Quanto al presupposto oggettivo, vale a dire lo stato di “insolvenza”, esso è definito dalla legge fallimentare come l’incapacità dell’imprenditore, emergente da inadempimenti o altri fatti esteriori, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.. Non è il semplice inadempimento, che riguarda una determinata obbligazione, ma è una situazione che riguarda tutta la situazione patrimoniale del debitore.

2.Il Concordato preventivo
Il concordato preventivo, istituto che la legge prevede al fine di evitare al soggetto la procedura fallimentare, consiste nell’accordo tra il debitore e i creditori in merito alle modalità di estinzione delle obbligazioni, fermo restando che i creditori privilegiati devono essere soddisfatti integralmente mentre quelli chirografari devono ricevere almeno il 40% dei loro crediti. Il concordato preventivo è ammesso solo prima della dichiarazione di fallimento.
La domanda per l’ammissione a tale procedura deve essere proposta con ricorso al tribunale in cui si trova la sede principale.

3.L’amministrazione controllata
E’ l’istituto giuridico già previsto dagli artt. 187-193 legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e poi soppresso dal D:1 vo 9 gennaio 2006, n. 5 a decorrere dal 16 luglio 2006, cui può far ricorso imprenditore che si trovi in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, purché sia iscritto nel registro delle imprese, non sia stato dichiarato fallito nei cinque anni precedenti, non sia stato ammesso ad una procedura di concordato preventivo e non sia stato condannato per banca rotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio.
L’amministrazione controllata consiste nel provvedere al controllo della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore a mezzo di un giudice delegato e di un commissario giudiziale.
Non può essere disposta per un periodo superiore ad un anno, ma può cessare in ogni momento allorché l’imprenditore sia in grado di soddisfare i suoi debiti.

4.Liquidazione coatta amministrativa
Trattasi di una procedura avente, come dice la denominazione stessa, natura amministrativa, attraverso la quale si procede ad estinguere imprese che, per la natura dell’attività esercitata, sono sottoposte al controllo della P.A.
Essa di regola esclude e sostituisce il fallimento.

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Sommario: 1. Il fallimento - 2. Il Concordato preventivo - 3. L’amministrazione controllata 4. - Liquidazione coatta amministrativa

Dizionario dei termini giuridici, Angelo Favata , CELT Casa editrice la Tribuna
Le Xikon, I nuovi strumenti di studio, diritto privato civile, Ed. Simone.



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