Procedure fallimentari |

Lo studio legale Berretta presta la propria assistenza professionale nell’ambito del diritto fallimentare.
Qui di seguito segnaliamo alcune sommarie informazioni di carattere giuridico su tale argomento
Sommario: 1. Il fallimento - 2. Il Concordato preventivo -
3. L’amministrazione controllata 4. Liquidazione coatta amministrativa
2.Il Concordato preventivo
Il concordato preventivo, istituto che la legge prevede al fine di evitare al soggetto la procedura fallimentare, consiste nell’accordo tra il debitore e i creditori in merito alle modalità di estinzione delle obbligazioni, fermo restando che i creditori privilegiati devono essere soddisfatti integralmente mentre quelli chirografari devono ricevere almeno il 40% dei loro crediti. Il concordato preventivo è ammesso solo prima della dichiarazione di fallimento.
La domanda per l’ammissione a tale procedura deve essere proposta con ricorso al tribunale in cui si trova la sede principale.
3.L’amministrazione controllata
E’ l’istituto giuridico già previsto dagli artt. 187-193 legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e poi soppresso dal D:1 vo 9 gennaio 2006, n. 5 a decorrere dal 16 luglio 2006, cui può far ricorso imprenditore che si trovi in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, purché sia iscritto nel registro delle imprese, non sia stato dichiarato fallito nei cinque anni precedenti, non sia stato ammesso ad una procedura di concordato preventivo e non sia stato condannato per banca rotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio.
L’amministrazione controllata consiste nel provvedere al controllo della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore a mezzo di un giudice delegato e di un commissario giudiziale.
Non può essere disposta per un periodo superiore ad un anno, ma può cessare in ogni momento allorché l’imprenditore sia in grado di soddisfare i suoi debiti.
4.Liquidazione coatta amministrativa
Trattasi di una procedura avente, come dice la denominazione stessa, natura amministrativa, attraverso la quale si procede ad estinguere imprese che, per la natura dell’attività esercitata, sono sottoposte al controllo della P.A.
Essa di regola esclude e sostituisce il fallimento.
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Sommario: 1. Il fallimento - 2. Il Concordato preventivo - 3. L’amministrazione controllata 4. - Liquidazione coatta amministrativa
Dizionario dei termini giuridici, Angelo Favata , CELT Casa editrice la Tribuna
Le Xikon, I nuovi strumenti di studio, diritto privato civile, Ed. Simone.