Frequently Asked Questions

Procedure immobiliari

FAQ - FAMIGLIA

Vi può essere violazione del dovere di fedeltà anche in assenza di una relazione sessuale extraconiugale?

Vi è violazione anche in caso di infedeltà apparente. La Cassazione  ha precisato che il dovere di fedeltà non deve essere inteso solo come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma come impegno di non tradire la fiducia. E’ sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale  tra i coniugi.

Il rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge comporta violazione degli obblighi coniugali?

Si. La cassazione ha chiarito che tale rifiuto integra la violazione di norme imperative e inderogabili, in quanto si traduce nell’aggressione e a  beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell’altro coniuge.

Che cos’è il mobbing familiare?

La Corte di Appello di Torino (sentenza 21 febbraio 2000) ha ravvisato questa ipotesi nel comportamento del coniuge che abbia assunto in pubblico nei confronti del pater reiterati atteggiamenti di denigrazione e ingiuria, svalutando il compagno sul piano estetico, morale e familiare. La Corte ha addebitato la separazione al coniuge autore del mobbing, condannadolo peraltro a risarcire i danni.

La separazione può essere sempre chiesta?

Il coniuge che ritiene intollerabile la prosecuzione della convivenza può rivolgersi al giudice e chiedere la separazione. Spesso si sente dall’altro coniuge che non intende accordarla. Ma è opportuno sapere che la volontà dell’altro coniuge è irrilevante, a tale proposito.
Pertanto, anche in assenza del consenso di uno  due coniugi la separazione può essere ugualmente chiesta.

Può essere modificato, successivamente alla separazione , l’assegno di mantenimento o alimentare?

Sì. Rebus sic stantibus. Cioè sino a quando le condizioni non cambino. Quindi quando le condizioni economiche dell’obbligato, successivamente  alla sentenza di separazione, migliorino o peggiorino.

La famiglia di fatto è prevista e disciplinata dalla  legge?
La famiglia di fatto non è disciplinata dalla legge e non è espressamente riconosciuta dall’ordinamento. Tuttavia non mancano delle disposizioni , sia nel codice come l’art. 317 Bis c.c. che si applicano alle stesse. L’articolo, però. disciplina il rapporto tra i genitori non coniugati ed i figli nati dalla loro unione.
Quale autorità giudiziaria è competente per decidere le questioni concernenti lo scioglimento delle coppie di fatto?
Poiché le stesse non sono riconosciute e disciplinate dalla legge non vi è alcun autorità competente nel caso in cui due persone non legate da vincolo matrimoniale decidano di porre fine al loro rapporto.
Cosa diversa nel caso in cui dalla loro unione siano nati dei figli, in questo caso la competenza è del tribunale dei minori per le questioni che riguardano l’affidamento dei figli nonché il loro mantenimento.
Nel caso in cui si deve discutere solo del mantenimento è competente il tribunale ordinario.
Ove non vi sia figli le coppie, qualora abbiano da regolare rapporti giuridici o pretese da avanzare, devono rivolgersi al tribunale ordinario, non in ragione di una specifica disposizione di legge, ma in virtù dei principi generali.
Alla presenza di figli, può essere assegnata al convivente la casa familiare?
La risposta è affermativa.
Nel caso in cui non vi siano stati  figli, la risposta è negativa, perché non è prevista in tale situazione, neppure per le coppie matrimoniali.
Nel momento della fine del rapporto, il convivente non può neppure subentrare nel rapporto di locazione, poiché per effetto della sentenza n. 404 del 1988,  pronunciata dalla Corte Costituzionale,  in quanto la stessa  in assenza di figli,  prevede il subentro nel contratto di locazione solo in caso di morte del partner e non in caso di separazione di fatto.
Ai conviventi è riconosciuta, tuttavia, la possibilità di regolare tale tipo di situazione attraverso delle convenzioni, preventivamente stipulate, attraverso le quali è attribuito ad uno di essi la possibilità di continuare ad abitare la casa familiare, anche nel caso in cui la cessazione della convivenza venga meno.
Quali rapporti possono essere regolati dai conviventi con  apposite convenzioni?
Sicuramente i rapporti con un contenuto  patrimoniali. Per stipulare tali convenzioni, i conviventi devono avere la capacità d’agire.
Le convenzioni possono essere stipulate sia prima che durante la convivenza e anche in seguito, cioè alla cessazione del rapporto, anche ai fini di un’eventuale transazione tra gli stessi ex art. 1965 c.c.

 I conviventi possono regolare i loro rapporti attraverso delle convenzioni? Quali possono essere i limiti di tali convenzioni?
Le convenzioni come in precedenza  detto, possono regolare solo rapporti economici, non possono in alcun modo prevedere obblighi di natura  personale, quali quelli indicati nell’art. 143 c.c. che si applicano a  persone unite da vincolo matrimoniale.
La liceità, riconosciuta  in linea di principio, non toglie che possano esserci disposizioni all’interno delle predette convenzioni che possano essere considerate da parte del nostro ordinamento giuridico nulle in quanto contrarie a norme imperative, oppure per illiceità della causa o illiceità dei motivi ex art. 1325 c.c..
Nota curiosa  è che in altri Paese trovano, al contrario, applicazione, sia i prenuptial agreements, sia i cohabitation agreements. Con essi le parti regolano aspetti economici della loro futura coabitazione o stabiliscono in via preventiva le condizioni di un eventuale divorzio o di una cessazione della convivenza anche in relazione all’affidamento ed alle esigenze di tutela dei figli.
 
Qual è la sorte di un conto contestato, nel momento in cui si scioglie la convivenza?
La sorte è quella di un qualsiasi conto corrente contestato, ciò si significa che le quote del conto si presumono  di entrambi in parti uguali, questo ,però, per quanto concerne i rapporti interni tra le parti. Nei confronti dell’istituto bancario, i conviventi sono creditori solidali, e uno di loro può ritirare l’intero saldo, alla cessazione della convivenza.
In questo caso, l’altra parte può richiedere la metà di quanto prelevato, in questo caso non all’istituto bancario, bensì all’ex partner.
E’ bene specificare che la presunzione di uguaglianza delle quote non è assoluta, ammettendo la prova contraria da parte di uno dei due ex conviventi, il quale lo potrà in corso di causa dimostrare.
I beni donati da un convivente ad un altro, devono essere restituiti dopo la fine della convivenza?
Quanto è giornalmente prestato da un convivente ad un altro, nel corso della vita in comune non è ripetibile, poiché fornito in base ad un’obbligazione naturale.
Quando non si tratta  prestazioni quotidiane, ma di veri e propri doni, la possibilità di chiederne la restituzione, dopo la fine della convivenza, è esclusa dall’art. 770 c.c. secondo comma, che le qualifica come “l’liberalità  d’uso”.
Il fatto che il regalo possa  rientrare nelle liberalità d’uso esclude che l’atto possa essere qualificato come donazione e che, quindi, siano applicabili le norme sulla forma sulla revocabilità della donazione.
Sono liberalità d’uso, i doni che i conviventi si scambiano in occasione di compleanni, ricorrenze della coppia, ecc. Tali liberalità possono anche non essere di modico valore, se ciò rientra nelle usanze e corrisponde alle condizioni economiche delle parti.
Nel caso in cui  tali elargizioni non possano essere qualificate, per le particolarità del caso, non possa essere qualificata come liberalità d’uso e/o adempimento di un ‘obbligazione naturale, essa potrà essere qualificata come donazione ed eventualmente essere annullata, se non redatta per atto pubblico ex art. 728 c.c.

I gioielli devono essere restituiti?
Può accadere che i gioielli di proprietà di uno dei conviventi in epoca antecedente rispetto all’inizio della vita in comune siano utilizzati dall’altro. In questo caso se  il convivente che non riesce a provare, anche per fatti concludenti, che   tali gioielli gli  sono stati donati  da parte del ex  compagno dovranno essere restituiti.
Ove, al contrario, si riesca a dimostrare la donazione, oppure nel caso in cui i gioielli siano stati acquistati nel corso della convivenza e chiaramente destinati all’uso di uno dei due partners, essi non devono essere restituiti.

La giurisprudenza ha ritenuto che questa normativa si applicasse anche a regali di particolare valore, qualora questi siano conformi agli usi e alle condizioni economiche della coppia.

 

FAQ - CONDOMINIO

E’ possibile apportare alla cosa comune in modo da ricavarne, personalmente, una maggiore utilità?
Ciascun condomino, come stabilito dall’articolo 1102 c.c., può apportare a proprio spese, modifiche alle parti comuni per migliorarne il godimento. Non è quindi necessario il consenso da parte dell’assemblea per attuare le opere finalizzate a ricavare dalla cosa comune uno specifico vantaggio, aggiuntivo a quello ottenuto dalla generalità degli appartenenti alla comunione. Lo stesso articolo detta però i paletti da rispettare:
a. evitare ogni alterazione della cosa comune;
b. non limitare il diritto d’uso da parte degli altri partecipanti alla comunione.
Il regolamento di condominio di natura contrattuale (ossia approvato ed accettato da tutti i condomini) può però impedire ogni tipo di modificazione alla cosa comune, anche se non viene pregiudicato in modo significativo il suo uso da parte degli altri comproprietari.

Che maggioranza serve per approvare la tabella millesimale?
E’ necessario che tutti i condomini, nessuno escluso, siano d’accordo, altrimenti occorre rivolgersi al giudice. Se l’approvazione avviene a maggioranza la relativa delibera è nulla e può essere impugnata in qualsiasi tempo dai condomini assenti o dissenzienti. I presenti, invece, possono impugnarla solo in caso di errore. E’ nulla anche una delibera che ha disciplinato la ripartizione di una spesa in base a tabelle non approvate all’unanimità.

Si può aprire un balcone nella facciata dell’edificio?
Si, ma tenendo presente tre regole precise:
- si deve rispettare il decoro architettonico dell’edificio;
- non si deve arrecare danno alle parti comuni o alla proprietà individuale di uno o più condomini;
- va rispettata la normativa urbanistica e quella sulle distanze.
L’apertura di un balcone è consentita anche se sporge sul cortile condominiale, con conseguente occupazione della colonna d’aria sovrastante la parte comune,a condizione che non risultino pregiudicate la normale fruizione o le possibilità di utilizzo da parte di altri condomini.
Per evitare qualsiasi contestazione è bene acquisire l’autorizzazione da parte degli altri condomini prima di dare il via ai lavori.

L’assemblea condominiale può, a maggioranza, deliberare di destinare una parte del cortile a uso parcheggio, delimitando con strisce i posti auto?

Si, ma a condizione che i posti macchina non vengano assegnati ai singoli condomini in via esclusiva, definitiva e permanente. Una simile soluzione , infatti, comporta di fatto la divisione di un bene immobile, per la quale è richiesto il consenso di tutti i condomini. Pertanto l’eventuale delibera adottata a maggioranza sarebbe nulla e quindi impugnabile senza limite di tempo.

FAQ - DIRITTO CANONICO

E’ necessario un procedimento di delibazione perché la sentenza ecclesiastica abbia efficacia nello stato italiano?

Si. La delibazione è quel procedimento che permette di dare  esecuzione alle sentenze straniere nel territorio italiano. La L. 31 maggio 1995, n. 218, Diritto internazionale privato, prevede il riconoscimento automatico delle sentenze straniere, qualora ricorrano determinati requisiti.
La giurisprudenza ha affermato, però, che per quanto concerne la materia matrimoniale, il Concordato con lo Stato del Vaticano obbliga l’Italia ad osservare tuttora le disposizioni dettate dal codice di procedura civile. Ne consegue che il giudice italiano, ove si tratti di dare esecuzione ad una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario,  non potrà procedere ad un riconoscimento automatico.
A tal fine si è disposto che il giudice civile, nel procedere alla delibazione, debba verificare determinati presupposti:
- se nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dello Stato Italiano;
-  accertare l’esistenza e l’autenticità dei provvedimenti ecclesiastici che hanno dichiarato la nullità del matrimonio, nonché del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che attesti l’esecutività della sentenza. Lo Stato italiano in questo caso parla di esecutività e non di definitività. L sentenze ecclesiastiche  sullo stato delle persone non passano mai in giudicato, qualora ricorrano  nuove e gravi prove e argomento possono le parti chiedere la riapertura del giudizio.
-  le norme contenute nei provvedimenti ecclesiastici non devono essere contrarie all’ordine pubblico.

Quali sono le sentenze canoniche che possono essere delibate dalla Stato Italiano?

Tutte le sentenze ecclesiastiche di nullità fondate sui vizi del consenso (errore, violenza, incapacità naturale). In questo caso è necessario, però, procedere ad un’ulteriore specificazione. La disciplina canonistica differisce sensibilmente da quella  prevista dall’ordinamento italiano. La prima consente che tali cause di invalidità del matrimonio siano fatte valere senza limiti di tempo, ius veritatis, ovvero il diritto alla verità principio basilare nell’ordinamento canonico, mentre nell’ordinamento italiano sussistono termini di decadenza molto stretti. Ciò comporta che se i coniugi hanno coabitato per oltre un anno gli è precluso chiedere l’annullamento in sede civile. Nonostante questa differenza fondamentale tra i due ordinamenti, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità non trova ostacolo nel fatto che la causa di nullità sia promossa anche  molto tempodopo la scoperta del vizio che sussisteva all’epoca della celebrazione delle nozze, e sebbene i coniugi abbiano continuato coabitare per anni. Esempio: si può chiedere anche dopo dieci anni.

Possono essere delibate le sentenze che siano fondate sulla simulazione unilaterale?

Anche in questo caso è necessaria una specificazione. Nell’ordinamento italiano perché si possa chiedere l’annullamento del matrimonio per simulazione è necessario che gli sposi si siano accordati a non adempiere gli obblighi e a non esercitare i diritti che discendono dal matrimonio. Si parla in questo caso di una simulazione bilaterale (entrambi i coniugi). L’ordinamento canonico, al contrario, prevede l’invalidità delle nozze quando anche uno solo dei contraenti, con un positivo atto di volontà, abbia escluso il matrimonio  stesso oppure un suo elemento essenziale (simulazione unilaterale, uno solo dei coniugi).
La giurisprudenza della Cassazione sembra consolidata nell’affermare la delibazione della sentenza ecclesiastica fondata sulla simulazione unilaterale nel caso in cui questa sia stata manifestata all’altro coniuge, quest’ultimo sia divenuto, quindi, cosciente della difformità tra la reale volontà del prossimo coniuge e la dichiarazione che questi avrebbe pronunciato al fine della celebrazione delle nozze.
La giurisprudenza di legittimità afferma, inoltre, che alla sentenza di nullità matrimoniale è ancora possibile riconoscere gli effetti civili quando la riserva mentale di un coniuge (simulazione parziale) sia stata comunque effettivamente conosciuta dall’altro coniuge, cui pure il primo non l’ha manifestata in modo esplicito, ed anche nel caso in cui  non siano stata conosciuta dall’altro coniuge in buona fede a causa della sua negligenza.
Ne consegue che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità non deve essere negata,  neppure, quando il coniuge  che non poteva conoscere, o ignorava per proprio negligenza, il vizio del consenso dell’altro coniuge, chiede lui la delibazione o non si opponga ad essa. 

Quali sono i provvedimenti ecclesiastici che non possono essere delibati non nostro ordinamento?

Non possono essere delibati nel nostro ordinamento:
1) le dispense matrimoniali  matrimonio rato e non consumato questo perché:
- la pronuncia viene emanata discrezionalmente dal Romano Pontefice, quando egli ritenga sussistere oltre all’inconsumazione  anche una iusta causa per accogliere l’istanza;
 gli atti del procedimento di regola non sono conoscibili neppure dalle parti;
- le parti nel corso del giudizio non possono essere assistite da un difensore in senso tecnico (avvocato procuratore);
- l’istruttoria, per effetto   di una scelta del Vescovo, può essere svolta (da un tribunale, ma anche) da un soggetto non dotato di potestà giurisdizionale.
Queste peculiarità non permettono che tale provvedimento possa essere considerato nel nostro ordinamento giurisdizionale e di conseguenza delibabile..
2) le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale  fondate sull’esistenza di impedimenti di natura confessionale, esempio: disparità di culto, ordine sacro e voto perpetuo pubblico di castità
3) la pronuncia di rectractio.Con questo termine si è soliti indicare la sentenza del giudice ecclesiastico che revochi una precedente decisione canonica di nullità matrimoniale, con la conseguenza di riportare in vita il matrimonio.
Occorre ricordare che in base alla disciplina canonica le sentenze in materia di stato delle persone, non passano mai ingiudicato, di conseguenza può adirsi senza limiti di tempo il giudice ecclesistico al fine di ottenere la revoca di una tale decisione, sono necessarie NUOVE E GRAVI PROVE O ARGOMENTI , (restituito in integrum).
In questo caso tale decisione, con cui consegue la reviviscenza del matrimonio nel diritto della Chiesa,  non potrà mai avere efficacia nello stato italiano, per una esigenza di salvaguardare la certezza del diritto e l’autorità del giudicato.

Quali conseguenze economiche produce la delibazione nel nostro ordinamento ?

Nell’ipotesi in cui la decisione canonica di nullità matrimoniale consegua gli effetti civili, e la pronuncia divenga definitiva prima dell’instaurazione del giudizio civile di separazione o divorzio, non si pongono problemi di litispendenza o constrato di giudicato, perché il matrimonio è ormai venuto meno con effetti ex tunc, cioè da allora, anche per lo Stato Italiano.
Si potranno applicare qualora uno dei due coniugi abbia contratto il matrimonio in buona fede la normativa relativa al matrimonio putativo.

Che cosa succede nel caso in cui ci sia contemporaneamente pendenza di due giudizio di nullità matrimoniale, uno dinanzi al giudice ecclesistico ed uno davanti a quello civili?

Tale ipotesi è obiettivamente molto rara, dato che i termini di decadenza dell’azione davanti al tribunale civile sono molto ridotti, comunque in ogni caso, nell’ipotesi in cui ciò possa configurarsi, sembra corretto ritenere che la Corte di Appello territorialmente competente del giudizio di delibazione della sentenza ecclesistica debba negare il riconoscimento degli effetti civili alla decisione canonica di nullità del matrimonio, di cui risulti attestata la esecutività da parte dell’Autorità ecclesiastica competente, se prima di tale esecutività, già pendeva dinanzi al giudice italiano una causa avente  il medesimo oggetto tra le  medesime parti  (cioè lo stesso matrimonio da far dichiarare nullo).
E’ necessario, però, fare un’ulteriore precisazione in ordine al concetto medesimo oggetto. Infatti qualora il giudice civile abbia deciso di non accogliere la domanda, il giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità potrà essere reintrodotto, rimando invesita la Corte di Appello di verificare se la nullità pronunciata dal giudice ecclesiastico attenga ai medesimi motivi di nullità fatti valere in sede civile. Se la verifica avrà esito positivo (stessi motivi es: simulazione di entrambi i coniugi) il giudice civile negherà il riconoscimento, ma se avrà esito negativo (motivi diversi ad esempio: simulazione unilaterale) la Corte potrà porre in essere in riconoscimento

La Corte di appello territorialmente competente può procedere al riesame del merito della decisione ecclesiastica?

No. E’ inibito al giudice dello Stato di procedere al riesame del merito

FAQ - ANNULLAMENTO MATRIMONIO

Qual è la differenza tra lo scioglimento del matrimonio e l’annullamento?

Mentre lo scioglimento presuppone un matrimonio valido e produce gli effetti ex nunc, cioè dalla data della sentenza irrevocabile che lo pronuncia, l’annullamento presuppone un matrimonio non valido e produce gli effetti ex tunc, cioè dalla data di celebrazione del matrimonio.
Esso si differenzia anche dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, es. divorzio, derivanti dalla trascrizione di un matrimonio celebrato col rito religioso, sia concordatario che acattolico.
Tale matrimonio, infatti, con la pronuncia suddetta cessa di produrre effetti civili stabiliti dall’ordinamento giuridico italiano, ma restano integri gli effetti del proprio culto.
Nel caso di matrimonio cattolico, gli effetti nell’ordinamento canonico restano validi, a meno che, qualora sussistano le condizioni, uno o entrambi i coniugi, non ricorrano al tribunale ecclesiastico, al fine di far dichiarare il loro matrimonio nullo.  Nell’ipotesi in cui, il tribunale di I e di II grado (sono necessarie, infatti due sentenze conformi) dichiarino con sentenza pro nullitate, la nullità del  matrimonio, quest’ultimo non avrà alcun effetto giuridicio neppure nell’ordinamento canonico, poiché mai contratto validamente.

Quali sono le conseguenze nel caso di scioglimento del matrimonio di cessazione degli effetti civili del matrimonio?

La legge prevede che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del  matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, dispone tenuto conto delle capacità economiche di entrambi i coniugi, l’obbligo per uno dei due coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno, quando quest’ultimo dimostri di non aver mezzi adeguati. Nel caso di sentenza che dichiari l’annullamento del matrimonio, stabilendo che il matrimonio stesso non è mai esistito, fa decadere gli effetti giuridici sin dall’inizio, salvo gli effetti del matrimonio putativo.

Che cos’ è il matrimonio putativo?

Il matrimonio putativo, è quel matrimonio annullato, quando almeno da uno dei due coniugi sia stato contratto in buona fede, ovvero lo stesso non era a conoscenza né di eventuali impedimenti dirimenti, né di vizi del consenso, né della mancanza di requisiti relativi alla capacità dell’altro.
Gli effetti del matrimonio putativo sono uguali a quelli del matrimonio valido, essi però si producono fino alla sentenza nei riguardi del coniuge o dei coniugi in buona fede. 
L’art. 129 c.c. recita: “Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad entrambi i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore ai tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di danaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro coniuge ove questi non abbia redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
La corresponsione di somme periodiche di danaro non potrà mai essere in ogni caso superiore al triennio.

Quali sono le conseguenze nei confronti dei figli nel caso di matrimonio annullato?

I figli nati e concepiti durante il matrimonio annullato acquisiscono lo stato per sempre di figli legittimi.

Come si determina l’ammontare di tale assegno nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio?

Nella determinazione di tale assegno il giudice terrà conto del contributo  personale ed economico, apportato da ciascun coniuge alla vita coniugale,  alla formazione del patrimonio familiare, nonché  della durata del matrimonio stesso.

Tale assegno può essere corrisposto in un’unica soluzione?

Si, se richiesta da entrambi i coniugi e purché sia ritenuta equa dal tribunale.

Quando cessa l’ obbligo di corresponsione dell’assegno?

Viene meno se il coniuge nei confronti del quale viene corrisposto l’assegno passa a nuove nozze, o nell’ipotesi in cui l’altro coniuge, cioè colui che corrisponde l’assegno, dimostri un peggioramento della propria situazione economica.
Tale obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio, al contrario, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Quali sono gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli?

 Preliminarmente dobbiamo dire che l’affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli devono avere come esclusivo riferimento l’interesse morale e materiale degli stessi,  entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere educare ed istruire la prole. Nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri il tribunale può nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che diano luogo ad ipotesi di decadenza della potestà genitoriale.

Può il tribunale imporre al coniuge obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale?

Si. Nel caso in cui sussista un pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento nei confronti del coniuge e dei figli. La sentenza, infatti, con la quale è disposta tale imposizione costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Il tribunale può, inoltre, obbligare che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro del coniuge obbligato venga versato direttamente agli aventi diritto alle prestazioni. (pignoramento presso terzi)



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