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La filiazione legittima: azioni a tutela dello status di paternità: disconoscimento di paternità e azione di contestazione di legittimità.
Filiazione naturale: Riconoscimento dei figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.
Qui di seguito forniamo alcune brevi e sommarie informazioni di carattere giuridico su tali istituti.
FILIAZIONE LEGITTIMA
Preliminarmente dobbiamo dire che si parla di filiazione legittima quando il figlio nasce in costanza di matrimonio, quindi, essa si pone in essere al verificarsi di tre condizioni: la maternità della moglie, la paternità del marito e il concepimento del figlio durante il matrimonio. Naturalmente di queste tre condizione la più agevole da provare è sicuramente la prima, poiché la maternità della moglie si può provare mediante testimonianze dirette a stabilire il parto della predetta e l’ identità del figlio nato, mentre la paternità del marito è difficile da stabilire, essa si deve accertare mediante presunzione di legge.
La prima presunzione è quella appunto della paternità del marito, cioè si presume che il marito sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio, la seconda viene definita il c.d. periodo legale del concepimento o presunzione di concepimento durante il matrimonio, in virtù di questa presunzione il figlio si considera concepito durante il matrimonio e quindi legittimo, quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili di esso.
Questa presunzione però non opera quando sono decorsi 300 giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, oppure dalla omologazione di separazione consensuale, inoltre, non opera quando dalla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice gli stessi sono stati autorizzati a vivere separati, nel caso in cui sia in corso un giudizio di separazione, annullamento, di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ovviamente pur operando questa presunzione si ammette la prova contraria, quindi, ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio è stato concepito durante il matrimonio e possono provare il concepimento anche durante la convivenza.
Il figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, e/o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.
In ogni caso al figlio non è preclusa in alcun modo l’azione per accertare lo stato di figlio legittimo.
FILIAZIONE NATURALE
Parliamo di filiazione naturale quando il figlio è nato non in costanza di matrimonio, cioè i genitori all’epoca del concepimento non erano uniti in matrimonio.
Si parla di filiazione naturale anche nel caso in cui una delle due parti, può essere sia il padre che la madre, all’epoca del concepimento del figlio era legata in matrimonio con un'altra persona, questo tipo di filiazione viene denominata filiazione adulterina.
Quindi, possiamo tranquillamente affermare che la denominazione filiazione naturale è quella riferita a persone che non sono unite in matrimonio.
Il codice del 1942 riservava ai figli nati fuori dal matrimonio un trattamento giuridico diverso e nettamente inferiore rispetto a quello riservato ai figli legittimi. Tale differente trattamento è stato superato completamente attraverso al riforma del diritto di famiglia del 1975.
La disciplina odierna anche se formalmente distingue la filiazione legittima da quella naturale, dal punto di vista sostanziale il rapporto che si instaura tra genitori e figli riceve una normativa unitaria, chiaro indice di ciò è dato dal fatto che l’art. 261 c.c. stabilisce: “il riconoscimento da parte del genitore comporta l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”. Da qui scaturiscono: l’obbligo di istruzione e di educazione, l’esercizio della potestà da parte del genitore, il dovere dei figli verso i genitori, l’usufrutto legale, gli obblighi alimentari.
Per quanto attiene, invece, ai diritti successori, pur la riforma attribuendo a tutti i figli i medesimi diritti sulla successione dei genitori, tuttavia non si giunge ad una parificazione completa. Infatti l’art. 537,3 comma stabilisce: “i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali”.
Ai figli legittimi è riconosciuto il diritto di commutazione, nei confronti dei figli naturali.
Il figlio naturale può essere riconosciuto volontariamente oppure giudizialmente.
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE
E’ l’atto mediante il quale il figlio viene riconosciuto dal genitore naturale.
Il riconoscimento puòavvenire all’atto di nascita oppure con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un’ufficiale dello stato civile oppure al giudice tutelare, in un atto pubblico e anche in un testamento, qualunque sia la forma di questo (sia pubblico che olografo).
Il riconoscimento può avvenire congiuntamente da parte di entrambi i genitori, oppure separatamente.
Il riconoscimento non può avere valore nel caso in cui entrambi i genitori non abbiano compiuti i sedici anni di età.
Qualora il figlio che si vuole riconosce abbia già compiuto il sedicesimo anno di età perché il riconoscimento abbia valore sarà necessario l’assenso del figlio stesso.
Qualora il figlio da riconoscere abbia meno di sedici anni in questo caso sarà necessario anche il consenso del genitore che precedentemente aveva riconosciuto il figlio.
Il riconoscimento è un atto irrevocabile nei confronti del genitore che l’ha fatto; qualora il riconoscimento sia contenuto in un testamento questo produce i suoi effetti dalla morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato, poiché trattasi appunto di atto irrevocabile.
Il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore suddetto l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.
Il figlio riconosciuto assume il cognome del genitore che per primo l’ha riconosciuto oppure acquista il cognome del padre qualora il riconoscimento sia avvenuto da parte di entrambi i genitori contemporaneamente. Nel caso in cui il riconoscimento sia avvenuto prima ad opera della madre e solo in un secondo momento ad opera del padre il figlio naturale a questo punto può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA’ e DI MATERNITA’
E’ la dichiarazione di paternità e di maternità fatta dal giudice con sentenza, a seguito dell’instaurazione di un procedimento civile.
La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso ai sensi degli artt. 250 e 251 cod. civile.
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo così sancisce l’art. 269, comma2 .c.c.. la norma predetta pone solo alcune limitazioni in ordine alla ricerca della paternità, per il cui accertamento non sono sufficienti la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento. La giurisprudenza ha però avuto modo di affermare che questi elementi, pur svolgendo una funzione probatoria decisiva, possono essere considerati come indici da cui trarre elementi di prova.
Nella prospettiva del principio della libertà nei mezzi di prova ai fini dell’accertamento della filiazione naturale, la giurisprudenza ammette la possibilità di far ricorso a prove ematologiche e genetiche anche nel senso di fornire la prova positiva della paternità.
Il ricorso e l’utilizzo da parte del giudice a questo genere di prova è rivestito da particolare cautela e comunque in combinazione anche ad altri elementi che possono emergere dalla causa: convivenza tra il padre e la madre all’epoca del concepimento, eventuali dichiarazioni scritte proveniente dal padre, il possesso dello stato di figlio naturale. Proprio ai fini della dimostrazione di questo ultimo elemento, cioè il possesso dello stato di figlio naturale, sono presi in considerazione da parte del giudice le eventuali elargizioni economiche continuative e costanti fatte dal presunto padre nei confronti del presunto figlio, l’iscrizione a scuola, l’interesse ai risultati scolatici, la ricerca di un posto di lavoro, non è però sufficiente al contrario, il frequentare la casa materna e la presunta stima nei confronti del presunto figlio.
La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che si pretende essere madre.
Giova ricordare che il rifiuto del soggetto di sottoporsi alle prove genetiche oppure ematoligiche, può essere valutato dal giudice negativamente, infatti, tale rifiuto non può essere giustificato adducendo motivi di protezione per la propria riservatezza.
L’azione diretta ad accertare e quindi ad ottenere una dichiarazione di paternità e/o di maternità da parte del Tribunale è imprescrittibile riguardo al figlio.
Nel caso di morte del figlio che ha intentato causa davanti al giudice per l’accertamento della paternità e/o della maternità può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti; nel caso in cui l’azione non sia al contrario stata promossa quest’ultima potrà essere iniziata dagli stessi discendenti sopra menzionati..
Qualora il figlio sia minorenne l’azione in questo caso sarà promossa dal genitore che esercita la potestà genitoriale, nel caso di figlio interdetto, l’azione sarà promossa con l’autorizzazione del giudice tutelare dal tutore nominato.
Per quanto concerne gli effetti della sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento e implica tutti i doveri propri della filiazione, compreso quello del mantenimento. La sentenza ha natura dichiarativa, così gli effetti del riconoscimento operano ex tunc, cioè dall’allora, e questo perché si tratta semplicemente di accertare una situazione preesistente, costituita dal fatto della procreazione.
L’accertamento giudiziale della filiazione naturale produce in capo al genitore anche l’obbligo di rimborsare pro quota, a decorrere dalla dichiarazione giudiziale, le spese economiche sostenute dall’altro genitore per il mantenimento del figlio sino alla pronuncia della sentenza del giudice.
L’art 277 del codice civile stabilisce che con la sentenza che accerti la filiazione il giudice può assumere i provvedimenti che ritiene utili ai fini del mantenimento, dell’istruzione e dell’educazione del figlio e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali.
BIBLOGRAFIA:
Dizionario dei termini giuridici, CELT Casa Editrice La Tribuna, 2007
Il DIRITTO, Enciclopedia giuridica del Sole 24, Corriere della Sera, 2008
Qui di seguito si riportano alcune sentenze:
1) CASSAZIONE CIVILE, Sez, I, 25 gennaio 2008, n. 1738: “L’ art. 269 c.c. non pone alcun limite in ordine ai mezzi di prova della paternità naturale, onde il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario,senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell’esistenza di rapporti sessuali tra il preteso padre naturale e la madre. Tra questi elementi probatori costituisce concorrente elemento di supporto , in quanto congruamente e logicamente motivata, la valorizzazione del rifiuto del presunto padre di sottoporsi ad esami ematogenici.
La sentenza citata conferma l’orientamento da tempo consolidatosi in giurisprudenza secondo il quale nel giudizio di accertamento della paternità naturale il principio della libertà di prove, stabilito dall’art. 269 c.c. non tollera alcun tipo di limitazioni.
Inoltre la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14976 del luglio 2007 ha precisato che i diversi mezzi di prova hanno tutti un eguale valore probatorio, non è possibile, infatti, stabilire un criterio gerarchico o cronologico di assunzione, la Corte precisa che la consulenza tecnica d’ufficio di natura emato-genetici può essere disposta anche in assenza di prova di un rapporto sessuale tra i genitori naturali, e che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce comportamento valutabile, dal giudice di merito anche in assenza della prova storica di tale rapporto.
Un altra sentenza storica che qui di seguito segnaliamo è la seguente:
“E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 235, comma 1, n. 3 c.c. nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’esame delle prove tecniche, da cui risulta che “il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre”, alla previa dimostrazione, con prove distinte, dall’adulterio della moglie. Detta subordinazione probatoria, infatti, è, da un lato, irragionevole, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost. attesa l’irrilevanza della prova dell’adulterio al fine dell’accoglimento nel merito della domanda di disconoscimento, e dall’altro, comporta un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Costituzione” .
Con questa decisone la Corte costituzionale consente che l’azione per il disconoscimento della paternità possa essere accolta previa dimostrazione dell’unico dato realmente rilevante ai suoi fini, ovvero l’insussistenza di un legame tra il disconoscendo ed il presunto padre. L’intervento della Corte costituzionale, infatti, abbandona le ipotesi previste dall’art. 235, comma 1, c.c., ed incentra l’esito dell’intero procedimento sui soli risultati degli esami genetici o ematologici ritenuti idonei da soli, a fondare l’accoglimento della domanda.
L’art. 235 comma 1, n. 3 recitava: “se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuta celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità”.
La Corte costituzionale era stata investita della questione prima dalla Corte di Cassazione, a cui in un secondo momento si erano aggiunte anche due ordinanze di remissione, emesse rispettivamente dal Tribunale di Treviso e dalla Coorte di Appello di Venezia, tutte avevano sollevato questione di illegittimità costituzionale dell’art. 235 comma 1, n. 3 c.c perché in contrasto con l’art. 3 e 24 della Costituzione.
In particolare il Tribunale di Treviso con ordinanza emessa in data 28 ottobre 2004, aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 235, comma 1, n. 3 c.c. poiché secondo il Tribunale tale norma era in contrasto con l’art. 3 e 24 della Costituzione sostenendo che la prova dell’adulterio della moglie, già assai ardua, per il marito, lo era ancor di più per il figlio, dal momento che costui viene a conoscenza dei fatti molto tempo dopo, quando ormai la prova testimoniale gli è pressoché preclusa.
La Corte costituzionale dichiarando l’incostituzionalità dell’ art. 235, comma 1, n. 3 c.c ha incentrato l’esito dell’intero procedimento sui soli risultati degli esami genetici o ematologici, che sono ritenuti da soli sufficienti a fondare l’accoglimento della domanda.
Sentenza CORTE COSTITUZIONALE, 10 FEBBARIO 2006, N. 50, la quale ha dichiarato: “l’illegittimità dell’art. 274 c.c., in quanto la norma viola l’art. 3, comma 2, della costituzione, sotto il profili dell’”eccesso di potere legislativo”, a causa della contraddizione intrinseca tra l’attuale disciplina del procedimento, non più caratterizzato da segretezza dell’indagine, quanto meno nella fase di legittimità, e suscettibile di reiterazione, sulla base di elementi ulteriori, senza alcun limite temporale- e la ratio originaria della norma, intesa a tutelare il convenuto da azioni temerarie o infondate; viola altresì l’art. 3, comma 1, Cost., per la disparità di trattamento, quanto alle condizioni per l’accertamento dei rispettivi status tra i figli dei genitori coniugati e non coniugati, e gli artt. 2, 30, 24 della Cost., per l’obiettivo effetto di ostacolo alla tutela dei diritti fondamentali dei figli naturali che siffatto procedimento determinerebbe; nonché l’art. 111 Cost.,sotto il profilo della irragionevole durata del processo.
A seguito del venir meno del giudizio di ammissibilità, la valutazione dell’interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di genitorialità potrà essere eventualmente delibato prima dell’accertamento della fondatezza dell’azione di merito”.
Questa decisione da parte della Corte Costituzionale pone fine ad un lungo e dibattuto dibattito che si protraeva ormai da lunghi anni da parte della dottrina e della giurisprudenza, proprio in relazione all’art. 274 c.c.
Tutti gli operatori del diritto si aspettavano da tempo un sostanziale cambiamento in questo senso.
L’art. 274 c.c., introdotto dal codice civile del 1942, prevedeva un preventivo giudizio di delibazione in ordine all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, nel corso del quale, con indagine sommaria e segreta, si potesse valutare l'esistenza, o meno, di indizi tali da far apparire giustificata detta azione, infatti, prevedeva per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità che questa fosse ammessa al ricorrere di terminate circostanze tali da farla apparire giustificata.
Sull’ammissibilità della domanda il Tribunale competente decideva in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso.
Contro il decreto pronunciato dal Tribunale era ammesso appello dinanzi alla competente Corte di appello, la quale anch’essa si pronunciava in camera di consiglio.
Il procedimento era segreto e sommario. Al termine dell’inchiesta gli atti ed i documenti venivano depositati in cancelleria e ne veniva dato avviso alla parti.
Con la dichiarazione di incostituzionalità della Corte Costituzionale con sentenza n. 50/ 2006 il procedimento si è modificato completamente.
Adesso non è più necessario tale preventivo giudizio di delibazione della domanda che come testè enunciato era caratterizzato dalla segretezza e chiaramente allungava di molto il procedimento a discapito della parte che agiva in giudizio per la tutela dei suoi interessi.
Con tale sentenza rivoluzionaria da parte della Corte Costituzionale tale giudizio preventivo non esiste e colui che procede in giudizio può chiedere immediatamente in corso di causa la prova sul DNA.