La negoziazione assistita in sede di separazione e divorzio

La negoziazione assistita, così come prevista dal d.l. n. 162 del 12.09.2014 convertito nella  legge n. 162 del 10.11.2014  è una procedura conciliativa alternativa al contenzioso giudiziale, che si  affianca alla già prevista procedura di  mediazione.

Tale procedura riconosce alle parti coinvolte il potere di autoregolamentare i loro reciproci interessi ed agli avvocati un ruolo centrale e fondamentale all’interno della negoziazione, la quale è finalizzata al raggiungimento di un accordo, che una volta perfezionato viene poi omologato dal giudice, il quale lo rende esecutivo.

L’art. 2 definisce: la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati come un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati”.

  1. a) Oggetto: della convenzione di negoziazione ed ambito di applicazione

La convenzione  di negoziazione deve precisare:

il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che in ogni caso non può essere inferire a un mese e non superiore a tre mesi, il quale può essere,però, prorogato di ulteriori trenta giorni, su accordo delle parti;

la convenzione assistita non può avere ad oggetto diritti indisponibili né vertere in materia di diritto del lavoro;

dev’essere redatta per iscritto a pena di nullità;

e dev’essere concluso con l’assistenza di uno o più avvocati.

Sono gli avvocati che certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

L’avvocato, inoltre, ha un dovere deontologico di informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

IMPORTANTE:
La negoziazione assistita dal febbraio 2015 diverrà quindi condizione di procedibilità ciò significa che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale ed in generale in tutti i casi in cui si richiede una somma di denaro non superiore a € 50.000,00 dovrà prima ricorrere alla negoziazione assistita e solo successivamente potrà ricorrere al giudice.

 

  1. b) Non accettazione dell’invito e mancato accordo della convenzione di negoziazione

L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato successivamente dal giudice ai fini delle spese del giudizio. E’ l’avvocato che provvederà, autenticando la firma del cliente, ad inviare l’invito a stipulare la convenzione.  La dichiarazione di mancato accordo è certificata dall’avvocato.

  1. c) Raggiungimento dell’accordo della convenzione di negoziazione

Nel caso in cui le parti riescano con l’ausilio degli avvocati a trovare un accordo, quest’ultimo sarà sottoscritto oltre che dalle parti anche dagli avvocati stessi, che dovranno, altresì, accertare la conformità dell’accordo alle norme imperative nonché all’ordine pubblico.

L’accordo raggiunto costituirà titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

L’avvocato non potrà impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

L’art. 1 prescrive un ulteriore obbligo per l’avvocato, ovvero, i difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione assistita sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine del luogo dove l’accordo è stato raggiunto, oppure al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, nel caso in cui sia più di uno.

 

  1. d) Obbligo di riservatezza per gli avvocati nella convenzione di negoziazione

Il Legislatore ha previsto all’art. 9 che gli avvocati e le parti che partecipano alla negoziazione  assistita  devono comportarsi con lealtà e hanno l’obbligo di tenere riservate le informazioni ricevute. Nel caso in cui la negoziazione dovesse avere esito negativo, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel successivo giudizio, davanti all’autorità giudiziaria, che abbia  in tutto o in parte il medesimo oggetto.

 

LA NEGOZIAZIONE ASSITITA NELL’AMBITO DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Una profonda innovazione, è data dall’introduzione della negoziazione assistita nelle cause di:

1) separazione

 2) divorzio

3)  modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Nello specifico analizzeremo diverse situazioni:

La prima ipotesi che prenderemo in esame  è quella prevista all’art. 12, ovvero:

1) Separazione, divorzio davanti al Sindaco.

Dall’11 dicembre 2014 con l’art. 12 del decreto legge n. 132 /2014  sarà  riconosciuta ai coniugi che di comune accordo intendano procedere alla separazione consensuale, al divorzio, alla modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, di rivolgersi direttamente al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei due, o in alternativa nel Comune dove è stato trascritto il matrimonio, il quale raccoglierà le dichiarazioni di ciascuna parte personalmente, o con l’assistenza facoltativa dell’ avvocato,   che esse  intendono procedere alla separazione, al divorzio, ovvero, a modificare le condizioni della separazione o del divorzio.

Il Legislatore con tale norma ha previsto che:

– la presenza dell’avvocato è facoltativa;

– competente a raccogliere le dichiarazioni dei coniugi al fine di separarsi, divorziare, modificare le condizioni di separazione e divorzio è il Sindaco;

– le parti dovranno ripresentarsi entro il termine di 30 giorni per confermare la loro volontà in ordine alla conferma di tale accordo;

– la mancata comparizione delle parti davanti al Sindaco entro il termine suddetto equivale a mancata conferma dell’accordo.

IMPORTANTE:

– è necessario che non ci siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero non autosufficienti;

– l’accordo non può contenere patti di trasferimento immobiliare,

 

2) Separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio, in ASSENZA DI FIGLI MINORI, MAGGIORENNI  INCAPACI O PORTATORI di  HANDICAP GRAVI O NON AUTOSUFFICIENTI. 

L’art. 6 prevede la negoziazione assistita quando due coniugi intendono di comune accordo separarsi, divorziare, procedere alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio; in questo caso, però, l’iter procedimentale sarà differente rispetto a quello previsto DALL’ART.12 SOPRA ESPOSTO.

  1. A) in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o non autosufficienti, l’accordoraggiunto dai coniugi attraverso la negoziazione, dev’essere inviato entro 10 giorni dagli avvocati al tribunale competente.

In questo caso vista, l’assenza di figli  il pubblico ministero qualora non riscontri irregolarità  appone un nulla osta sull’accordo; gli avvocati dovranno, successivamente, entro il termine di dieci giorni far pervenire all’ufficiale dello stato civile, in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto copia autentica dello stesso.

 

3) Separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio, in PRESENZA DI FIGLI MINORI, MAGGIORENNI  INCAPACI O PORTATORI di  HANDICAP GRAVI O NON AUTOSUFFICIENTI. 

La stessa norma, ovvero, l’art. 6, disciplina  l’ipotesi in cui ci si trovi di fronte a figli minori, o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap gravi, anche in questo caso l’accordo raggiunto dai coniugi a seguito di negoziazione assistita dev’essere fatto pervenire al pubblico ministero entro dieci giorni, presso il tribunale competente; il pubblico ministero dovrà procedere alla verifica della corrispondenza dell’accordo all’interesse dei figli.

Se il pubblico ministero ritiene l’accordo corrispondente all’interesse dei figli lo autorizza con provvedimento, che, successivamente, verrà trasmesso dagli avvocati in copia autentica all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Nel caso in cui il pubblico ministero non ritenga l’accordo rispondente all’interesse dei figli, lo trasmetterà entro cinque giorni al Presidente del Tribunale, il quale dovrà fissare entro i successivi 30 giorni, la comparazione delle parti, dando inizio al processo contenzioso.

La legge prevede, inoltre, la condizione, perché il pubblico ministero possa ricevere l’atto e possa ritenerlo regolare che, nel caso di figli minori, gli avvocati attestino di aver cercato di conciliare le parti, informandole della possibilità di esperire la mediazione familiare ma non solo, i difensori dovranno anche informare i genitori dell’importanza che il minore trascorra adeguati tempi con ciascuno  genitore.

L’accordo a seguito della convenzione ha gli stessi effetti di una sentenza di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio.