Infortunistica stradale |

Lo studio legale Berretta presta la propria assistenza professionale diretta all’ottenimento del risarcimento danno per sinistri ed incidenti stradali.
Qui di seguito segnaliamo alcune sommarie informazioni di carattere giuridico su tale argomento.
Sommario: 1. Introduzione alla nuova disciplina prevista dal D. lgs 209/2005 - 2. Procedura di risarcimento del danno ordinario - 3. Il risarcimento diretto - 4.Incidente con veicolo non identificato o non assicurato
1. Introduzione alla nuova disciplina prevista dal D. lgs 209/2005
La disciplina dell’assicurazione obbligatoria r.c auto è attualmente disciplinata dal Codice delle Assicurazioni, che ha abrogato la l. 24.12.69 n. 990, modificata con il D.P.R. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in l. 26 gennaio 1977, n. 39, successivamente con l. 57/2001 e ancora con l. 273/2002, questa disciplina è stata trasfusa nel D. lgs 209/2005.
Il nuovo codice delle assicurazioni ha comportato notevoli novità, una prima novità si può ravvisare nel c.d. risarcimento diretto.
Con il Risarcimento diretto, il danneggiato da sinistro stradale non deve più rivolgere la c.d. domanda di risarcimento alla Compagnia assicuratrice del danneggiante, ma all’assicurazione del veicolo coinvolto nel sinistro.
La procedura di risarcimento diretto non si applica:
se nel sinistro risultano coinvolti più di due veicoli a motore;
in assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
in presenza di responsabilità imputabile ad un veicolo diverso da quelli entrati in collisione anche se non identificato;
se il sinistro non è avvenuto in Italia;
se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all’estero.
Quando il sinistro non rientra nell’ambito di applicazione del c.d. risarcimento diretto, bisogna presentare la richiesta di risarcimento, come in passato, alla Compagnia assicuratrice del danneggiante. (procedura di risarcimento di ordinaria)
2. Procedura di risarcimento del danno ordinario
La procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del codice delle assicurazioni va inoltrata all’assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro.
Tale richiesta deve essere inviata necessariamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e, per essere completa, deve contenere
Per i soli danni alle cose:
i nomi degli assicurati;
le targhe dei veicoli coinvolti;
le denominazioni delle compagnie di assicurazioni;
la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
le generalità di eventuali testimoni;
il luogo,i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno;
il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento del danno;
una copia del “modello Blu”, qualora presente.
Per i soli danni alla persona:
1 - l’età, l’attività ed il reddito del danneggiato;
2 - il codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento;
3 - l’entità delle lesioni subite;
4-la dichiarazione di cui all’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, INAIL, Etc);
5. l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
6- l’eventuale certificato di morte;
7- una copia del “Modello Blu”, qualora presente.
In caso di ricezione da parte della compagnia di assicurazione del veicolo responsabile di una richiesta di risarcimento incompleta, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la compagnia di assicurazione del responsabile deve richiedere le necessarie integrazioni.
L’assicuratore del veicolo responsabile deve provvedere all’offerta di risarcimento o al rifiuto motivato entro i termini indicati di seguito.
Per i danni alle cose:
60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa in assenza di “Modello Blu”firmato da entrambi i conducenti;
30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa, in presenza di “Modello Blu” firmato da entrambi.
Per i danni alla persona o in caso di morte:
90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa.
I termini di pagamento da parte dell’assicurazione del veicolo responsabile dopo la formulazione dell’offerta dovranno essere di 15 giorni in caso di sua accettazione o rifiuto, ed entro 30 giorni in caso di suo silenzio.
In caso di danno alla persona il danneggiato non potrà rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa del responsabile. Qualora ciò avvenga, i termini per l’offerta risarcitoria saranno sospesi.
Attivando tale procedura è possibile farsi assistere da un legale a spese della compagnia di assicurazione, anche nella fase stragiudiziale della pratica.
Nell’ipotesi in cui si verifichi un caso di offerta non congrua o in caso di mancata offerta il danneggiato dovrà proporre azione risarcitoria nei confronti della Compagnia assicuratrice del veicolo responsabile facendosi assistere da un legale, anche trattenendo la somma eventualmente offerta dall’assicurazione.
A partire dalla fase giudiziale le spese legali, in caso di esito favorevole, vengono corrisposte dalla compagnia di assicurativa.
3. Il Risarcimento del danno diretto
a) La richiesta del risarcimento diretto ai soli danni alle cose deve contenere:
nomi degli assicurati;
2. il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
3. le targhe dei veicoli coinvolti;
4. la denominazione delle compagnie di assicurazioni;
5. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
6. le generalità di eventuali testimoni;
7. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
8. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Allegando anche una copia del “Modello Blu” - Denuncia di Sinistro.
La richiesta di risarcimento consente al danneggiato di avviare la procedura di risarcimento diretto che fissa a carico dell’impresa di assicurazione precisi termini entro i quali formulare o negare l’offerta di risarcimento:
entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, completa degli elementi necessari, in caso di danni a cose in presenza di “Modello Blu” sottoscritto da entrambi i conducenti;
entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, completa degli elementi necessari, in caso di danni a cose in presenza di “Modello Blu” sottoscritto dal solo danneggiato. Oltre ai dati per la richiesta di risarcimento per i danni a cose
b) In caso di lesioni al conducente si deve, inoltre, indicare:
1. l’età, l’attività ed il reddito del danneggiato;
2. il codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento;
3. l’entità delle lesioni subite;
4. la dichiarazione di cui all’art. 142 del Codice delle Assicurazioni circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (INPS,INAIL,ecc);
5. l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
6. l’eventuale consulenza medico - legale di parte, correlata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
E’ necessario allegare una copia del “Modello Blu” - Denuncia sinistro.
Se l’eventuale grado di Invalidità Permanente è inferiore ai 9 punti percentuali, sarà il conducente del veicolo non responsabile del sinistro che subisce lesioni personali ad aver diritto di ottenere un risarcimento dalla propria compagnia di assicurazione, formulando un offerta entro i 90 giorni dalla richiesta di risarcimento completa di tutte le informazioni e documenti necessari, oppure spiegando i motivi per cui ritiene di non dovere formulare l’offerta.
c) contenuto della richiesta di risarcimento diretto in caso di danni ai trasportati
Se al momento del sinistro, oltre a conducente, in auto erano presenti dei passeggeri che potrebbero aver subito danni a cose o lesioni personali come conseguenza dell’urto, questo dovrà essere indicato nella denuncia.
L’art. 141 del Codice delle assicurazioni, prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, pone, a carico della compagnia di assicurazioni del veicolo che li trasportava, l’obbligo di risarcire i danni subiti dai trasportati.
Entro i 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa la compagnia di assicurazione dovrà proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, oppure comunicare i motivi del diniego.
d) In caso di non applicabilità del risarcimento diretto
Se la percentuale di Invalidità Permanente eccede il 9%, la pratica dovrà essere obbligatoriamente passata alla compagnia della controparte (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18.07.06).
Al contrario, i danni al veicolo e alle cose trasportate saranno, invece, risarcite sempre dalla compagnia del veicolo che li trasportava.
In tutte le ipotesi in cui si verifichi la procedura dell’indennizzo diretto, è possibile farsi assistere da un legale a proprie spese. Occorre, inoltre, chiarire che nell’eventualità in cui l’offerta formulata dalla compagnia non sia ritenuta congrua dal danneggiato, o in mancanza di un’offerta di indennizzo, il danneggiato dovrà proporre azione risarcitoria nei confronti della propria compagnia di assicurazione, anche trattenendo in questo caso la somma offerta
E’ necessario ribadire come la richiesta di indennizzo diretto alla propria compagnia debba contenere tutti gli elementi ed i documenti sin qui enunciati, previsti dalla nuova normativa, perché l’assicurazione possa formulare una congrua offerta.
In caso, contrario, verrà richiesta al danneggiato una integrazione ed i termini per la formulazione dell’offerta (30,60,90) ricominceranno decorrere dalla datat della ricezione dei documenti o degli elementi richiesti.
Al fine di evitare la dilazione dei tempi di attesa, è consigliabile farsi sempre assistere da un legale, in questa delicata fase.
Lo studio legale Berretta fornisce il servizio di “redazione della richiesta di risarcimento diretto”.
4. Incidente con veicolo non identificato o non assicuratoPer questa normativa fattispecie la normativa vigente dispone che i danni cagionati da un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa vengano risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la CONSAP causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, ne casi:
sinistro cagionato da veicolo/natante NON IDENTIFICATO: in tale ipotesi vengono risarciti solo i danni alla persona.;
sinistro cagionato da veicolo/natante NON ASSICURATO: in tale ipotesi vengono risarciti, integralmente, i danni alla persona e, previa detrazione di Euro 500,00, i danni a cose;
veicolo/natante risultante assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica Italiana, in regime di stabilimento o di libertà di prestazioni di servizio, che al momento del servizio si trovi in stato di liquidazione coatta vi venga posta successivamente: in tale ipotesi vengono risarcito i danni alla persona e a cose integralmente.;
veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria: in tale ipotesi vengono risarciti integralmente sia i danni alla persona che i danni a cose, limitatamente ai terzi trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà, ovvero che siano inconsapevoli della circolazione illegale.
In tutti questi casi è consigliabile farsi assistere da un legale.
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Sommario: 1. Introduzione alla nuova disciplina prevista dal D. lgs 209/2005 - 2. Procedura di risarcimento del danno ordinario - 3. Il risarcimento diretto - 4.Incidente con veicolo non identificato o non assicurato
Dizionario dei termini giuridici, Angelo Favata , CELT Casa editrice la Tribuna
Le Xikon, I nuovi strumenti di studio, diritto privato civile, Ed. Simone.