La nullità del Matrimonio Canonico

Procedure immobiliariL’azione di nullità del matrimonio, che viene definita dalla dottrina come lo ius accusandi matrimoniium, spetta in linea di principio ai coniugi, e in casi particolari al promotore di giustizia.
 Per quanto concerne i coniugi, diversamente da quanto stabilito nel codice del 1917, il Codice del 1983 ha stabilito con ampiezza e senza limitazioni ai coniugi il diritto di chiedere all’autorità competente la conoscenza della possibile nullità del loro matrimonio, senza nessun limite per quanto riguarda la colpa o il dolo nella causa della nullità.
Prima del 1983 il coniuge a cui si imputava la nullità non aveva la legittimazione ad impugnare il proprio  matrimonio.
Dato che si tratta di un processo che ha per oggetto lo stato delle persone è caratterizzato dalla presenza del difensore del vincolo (simile alla figura del nostro pubblico ministero), la sua presenza è fondamentale, pena la nullità del procedimento.
Il difensore del vincolo ha il compito di difendere il vincolo del matrimonio.
I legali che assistono le parti prendono il nome di procuratori o patroni  a seconda delle loro funzioni.

Procedimento:
La dichiarazione di nullità di un matrimonio religioso o concordatario si ottiene attraverso una procedura che si svolge dinanzi ai Tribunali ecclesiastici competenti.
Questo procedimento è composto dalle seguenti fasi: Introduzione della causa, fase istruttoria, fase decisoria

1) Introduzione della causa,  consta di un libellum introduttivo, di una citazione, e di una contestazione della lite,
- il libellum introduttivo, deve indicare le ragioni della domanda di nullità, c.d. causa petendi., può essere proposta da entrambi i coniugi, o da uno soltanto o dal promotore di giustizia, in particolari casi;
Dopo la presentazione del libellum il Vicario Giudiziale (Presidente del Tribunale), deciderà se ammettere o meno il libello proposto dalle parti,  solo in quel caso avrà inizio il processo vero e proprio;
- la citazione al convenuto, viene effettuata con lo stesso decreto col quale viene ammesso il libellum.
- contestazione della lite c.d. concordanza del dubbio, cioè la fissazione dei termini della controversia, delle basi di fatto e di diritto, avviene con decreto del giudice. Stabiliti questi termini, essi non possono essere mutati, se non con un nuovo decreto, per causa grave, a istanza di parte e sentite tutte le parti.

2) Fase istruttoria, costituitosi il rapporto processuale, dopo la contestazione della lite, inizia la fase istruttoria, destinata alla acquisizione delle prove, al fine di provare i fatti inerenti la causa di nullità.
Il giudice istruttore raccoglie le prove, questo può essere il Presidente o il Ponente della causa.
Le prove in linea di massima sono le seguenti:
- dichiarazione delle parti;
- documenti;
- testimoni;
- periti;
- presunzioni.
Il processo canonico è un processo caratterizzato dal principio inquisitorio, il giudice può ex officio ricercare altre prove, qualora vi sia una inerzia delle parti.
Il giudice dopo aver acquisito le prove, prima della discussione della causa, procede alla pubblicazione degli atti (si tratta dell’ultimo momento in cui il giudice consente alle parti di prenderne visione, per garantire  il diritto di difesa, ciò non toglie che anche prima di tale momento il giudice possa procedere alla pubblicazione degli atti)
La pubblicazione degli atti avviene con decreto da parte del giudice, per mezzo del quale alle parti  e ai loro avvocati è data la facoltà di prenderne visione.
Per evitare pericoli gravissimi, il giudice può stabilire che qualche atto non sia reso noto alle parti, garantendo comunque  che rimanga impregiudicato il diritto di difesa.
La discussione della causa, ha luogo quando: le parti dichiarano di non aver più nulla da addurre, il tempo utile stabilito dal giudice per produrre  le prove è trascorso, il giudice dichiara di ritenere la causa sufficientemente istruita.  Anche tale conclusione avviene attraverso un decreto da parte del giudice.
Fatta la conclusio in causa, il giudice stabilisce un congruo spazio di tempo perché sia predisposto, se del caso, il sommario degli atti, e siano presentate per iscritto le difese e osservazioni.
Le difese delle parti prendono il nome di restrictus, quelle del difensore del vincolo, animadversiones. (Tali difese scritte risultano fondamentali  per un eventuale processo di delibazione della sentenza pro nullitate eventualmente pronunciata

3) Fase decisoria, avviene dopo la discussione della causa.
La decisione viene adottata in una riunione del collegio giudicante, per pronunciare una sentenza pro nullitate,  si dovrà aver acquisito la c.d. certezza morale (si tratta del grado richiesto per poter dare una sentenza che modifica la posizione giuridica precedente, concetto introdotto da Pio XII nel 1942).
La sentenza canonica di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico di prima istanza acquisisce infatti stabilità quando consegua la c.d. doppia conforme,  cioè sia  confermata con una sentenza o un decreto dal Tribunale canonico di appello.
Quest’ultima decisione deve essere sottoposta al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, chiamato a sancire l’esecutività della decisione canonica, come il supremo organo di controllo ecclesiastico. Tale esecutività viene definita nell’ordinamento canonico giudicato formale.
Il giudicato materiale nel diritto canonico, per quanto concerne le sentenze che abbiano ad oggetto lo stato delle persone non esiste, la sentenza non passa mai ingiudicato.

L’azione per chiedere la nullità del matrimonio è imprescrittibile, può essere chiesta in qualsiasi  momento anche dopo 10 anni dalla celebrazione del matrimonio, questo differenzia notevolmente l’azione per la dichiarazione di nullità in sede civile (che, al contrario, ha termini come vedremo molto stretti).

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