Recupero Credito - Procedure immobiliari e mobiliari

Procedure immobiliariLo studio legale Berretta presta la propria assistenza professionale nel caso di recupero di crediti insoluti sia in ambito stragiudiziale che giudiziale.
L’attività dello studio verte su ogni questione giuridica attinente al
° Recupero crediti in via stragiudiziale
° Recupero crediti in via giudiziale attraverso decreti ingiuntivi e precetti
 °  Pignoramenti mobiliari ed immobiliari

Qui di seguito segnaliamo alcune sommarie  informazioni di carattere pratico.

Preliminarmente dobbiamo dire che quando parliamo di debito parliamo di una posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio, il dovere di adempiere ad una determinata prestazione.
Se tale dovere non viene adempiuto il debitore “risponde dell’adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri” art. 2740 c.c.
In questo caso la prestazione consiste nel pagamento di una somma di danaro, ci troviamo, quindi, di fronte ad una obbligazione pecuniaria.
Il credito è, al contrario, il diritto all’adempimento, cioè la pretesa giuridicamente tutelata dalla legge che consente al creditore di ottenere la prestazione.
Il procedimento che consente di ottenere il soddisfacimento del proprio credito è il procedimento di esecuzione, il quale ha lo scopo di consentire al creditore l’ effettiva soddisfazione del suo interesse mediante lo svolgimento coattivo delle attività necessarie per l’ottenimento del suo diritto.
Le fasi per un recupero del credito sono le seguenti:
Fase preliminare, caratterizzata, di solito, dall’invio di una lettera di messa in mora.
Tale lettera di messa in mora, è il primo passo formale per l’ottenimento del proprio credito, la lettera dovrà contenere la data in cui la lettera è stata scritta, l’entità del credito che si pretende, la fonte del credito, cioè in base a quale titolo si pretende tale somma: es contratto, in ogni caso dovrà risultare da documenti come: fatture, bolle, ecc.
Nella lettera è, inoltre, necessario che ci sia la specificazione di un termine (ad es. il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre sette giorni dalla presente).
In questa fase può accadere che il debitore si metta in contatto con il creditore, cosa abbastanza normale nell’ipotesi in cui la lettera venga redatta e sottoscritta da un legale. Se non altro per evitare, da parte del debitore ulteriori spese che, comunque, sarebbero a suo completo carico.
Nell’ipotesi in cui ciò non avvenga, ovvero il debitore non si metta in contatto né con il creditore direttamente, né con il legale, nel caso in cui questa sia stato nominato,sarà necessario il passaggio alla fase successiva.
- Fase giudiziale, nella quale si possono distinguere due diverse situazioni: l’ipotesi in cui il creditore disponga di un titolo esecutivo, avente ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile. Per la legge sono titoli esecutivi: le scritture private autenticate, assegni, cambiali, sentenze,ecc.
In questo caso il debitore potrà passare direttamente alla fase esecutiva, ovvero rivolgersi agli ufficiali giudiziari perché pignorino i beni del debitore.
Il pignoramento potrà essere mobiliare, qualora abbia ad oggetto un bene mobile, e per bene mobili s’intende ad esempio: un autoveicolo, quadro, mobili, ecc.
Oppure immobiliare, avente ad oggetto in questo caso un bene immobile esempio: una abitazione di proprietà.
Nell’ipotesi in cui il debitore non disponga di un titolo esecutivo in questo secondo caso, sarà necessario intraprendere una vera e propria causa. Al termine della quale, se il creditore avrà dimostrato il proprio credito otterrà un sentenza, la quale costituirà un valido titolo esecutivo. Questo permetterà al debitore di agire in via esecutiva
In ogni caso, a parere dello scrivente, prima di intraprendere questo tipo di procedura è fondamentale verificare tutte le concrete possibilità di addivenire ad un soluzione bonaria della questione.
Nell’agire per il recupero del credito, infatti, dev’essere data estrema importanza alla fase preliminare, cioè è necessario, nei limiti del possibile, cercare di trovare un accordo tra il creditore e il debitore.
In primo luogo, cercando di verificare, effettivamente le concrete possibilità del debitore di poter adempiere la propria obbligazione, quindi, verificare la sua concreta solvibilità.
In secondo luogo, e nel caso in cui si decida di concedere al debitore, un ragionevole lasso di tempo, è necessario farsi rilasciare idonee garanzie esempio: concessioni di ipoteche, pegni,ecc.

Il pignoramento
L’atto con il quale si dà inizio al processo esecutivo di espropriazione forzata. Consiste in un’ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i loro frutti, in pratica con esso si toglie al debitore la disponibilità del bene pignorato.
Il pignoramento è mobiliare se vengono pignorati beni mobili; è immobiliare se vengono pignorati beni immobili; è presso terzi se vengono pignorati crediti del debitore presso terzi o cose del debitore che sono in possesso del terzo.
Il pignoramento, oltre a produrre l’effetto che il debitore o il terzo pignorato non possono più disporre dei propri beni pignorati, produce ance l’inefficacia, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, degli atti di alienazione effettuati prima di tale pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti nei pubblici registri, nonché di quelli effettuati prima, quando siano stati iscritti prima successivamente al pignoramento.
Il pignoramento produce anche un altro effetto, quello dell’inefficacia delle cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o da questo accettate successivamente al pignoramento.
Il pignoramento diventa inefficace quando nel termine di 90 gg non sia stata depositata istanza di vendita o l’assegnazione.

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Dizionario dei termini giuridici, Angelo Favata , CELT Casa editrice la Tribuna
Le Xikon, I nuovi strumenti di studio, diritto privato civile, Ed. Simone.





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