Separazione dei coniugi |

Sommario: 1. La separazione - 2. La separazione giudiziale - 3. La separazione consensuale - 4. La riconciliazione - 5. L’affidamento condiviso - 6. Gli alimenti
1. La separazione
Consiste nell’interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale e dà vita ad uno status giuridico dei rapporti coniugali avente carattere potenzialmente transitorio, in quanto può essere fatto cessare in ogni momento, senza bisogno di alcuna formalità, con una semplice riconciliazione (art. 157 c.c.).
La separazione non fa venir meno il vincolo coniugale.
L’istituto della separazione è stato modificato dalla legge di riforma del diritto di famiglia (L. 151/75).
Essa determina la cessazione per entrambi i coniugi dell’obbligo di assistenza relativamente a quelle forme che presuppongono la convivenza. Non cessa l’obbligo di collaborazione specie con riguardo ai figli.
Il dovere di fedeltà si riduce, nel senso che devono ritenersi vietati solo i rapporti adulterini che, per le circostanze e le modalità con cui si concretizzano , siano suscettibili di arrecare grave pregiudizio all’onore dell’altro coniuge.
In seguito alla separazione cessa la presunzione di paternità e si scioglie la comunione legale.
La legge disciplina precipuamente la separazione legale, quella, cioè, sanzionata da un provvedimento giurisdizionale; non determina, invece, conseguenze giuridiche la separazione di fatto, che consiste nella interruzione della convivenza coniugale non sanzionata da alcun provvedimento giudiziale, ma attuata sulla base di un mero accordo informale tra i coniugi e sul rifiuto di uno di essi a proseguire la vita in comune.
Il diritto civile disciplina due forme di separazione:
2. La separazione giudiziale art. 151c.c
Con il termine separazione giudiziale si indica quel tipo di separazione che, anteriormente alla riforma introdotta con L. 151/75, veniva denominata separazione per colpa, in quanto fondata su di una specifica violazione dei doveri coniugali da parte di un coniuge. Oggi, invece, il fondamento dell’azione di separazione. Ai sensi del novellato art. 151 c.c. è costituito dal verificarsi di “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole” e ciò “anche indipendente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi”, il giudice purché gli sia chiesto può dichiarare nella sentenza a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione.
3. Separazione consensuale art. 158 c.c.
Il fulcro dell’istituto va rinvenuto nell’accordo con il quale le parti, limitatamente agli interessi disponibili, pongono le regole dei loro futuri rapporti.
Il suddetto accordo ha carattere negoziale, e, come tale, costituisce un atto di autonomia privata, sottratta ad ogni diretta ingerenza da parte dell’organo giudicante il quale ne “prende atto” limitandosi ad un controllo di legalità e, relativamente agli interessi indisponibili, di opportunità: verifica, cioè, che le clausole pattuite non siano nulle per contrarietà a norme imperative o all’ordine pubblico e valuta la convenienza delle stesse per “l’interesse morale e materiale” dei figli minori, interesse che per espressa previsione legislativa è sottratto alla libera disponibilità delle parti (es.: non sarebbe omologabile una separazione che contenesse una clausola di rinuncia alla prole). Ne consegue che il giudice nella separazione quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con gli interessi di questi riconvoca i coniugi ove i separandi non ottemperino l’omologazione indicando agli stessi le modificazioni da apportare nell’interesse della prole, e, in caso di inidonea può rifiutare l’omologazione della separazione. (art. 158 c.c.).
Il Giudice non può, quindi, intervenire direttamente, sostituendosi alle parti, per modificare o colmare eventuali lacune ma può soltanto indicare le modificazioni da apportare in ordine al mantenimento ed ai diritti e doveri verso la prole, nonché alla tutela degli interessi indisponibili delle stesse parti.
4. La riconciliazione
La riconciliazione è prevista dall’art. 154 e dall’art. 157 c.c..
La riconciliazione si basa sulla volontà dei coniugi di ricominciare il cammino comune.
Dopo l’abolizione della “separazione per colpa”, la riconciliazione non implica “alcun perdono”, ma solo il comune intento di superare le cause che hanno determinato la crisi coniugale, qualunque sia stato il contenuto di esse.
La riconciliazione può essere espressa, cioè contenuta in un atto formale oppure tacita, in questo caso abbiamo una ripresa della vita comune dei coniugi, o questi tengono un comportamento incompatibile con lo stato di separazione.
Per quanto concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, la separazione comporta lo scioglimento della comunione legale dei coniugi. In caso di riconciliazione, la comunione legale, o comunque il regime patrimoniale scelto a suo tempo dai coniugi, si ripristina automaticamente, con l’eccezione dei beni acquistati in regime di separazione dei beni.
5. L’affidamento condiviso
Il dibattito sull’affidamento congiunto (poi denominato condiviso) è stato lungo e dibattuto.
Con l’affidamento monogenitoriale prima vigente, uno solo dei genitori era l’affidatario, convivente con il minore e titolare della potestà genitoriale ordinaria, altro coniuge assumeva un ruolo esterno ed marginale.
E’ necessario chiarire che l’affidamento congiunto, prima della riforma che ha introdotto l’affido condiviso, era previsto dall’ art. 6,2° comma ultima parte, della legeg 878/70, come modificato dalla legge 74/87.
La norma, dettata per il divorzio, era ritenuta applicabile anche alle separazioni, non essendo possibile rinvenire tra le due disposizioni alcuna differenza nella ratio, identificabile nel voler garantire ai figli la possibilità di non perder la vicinanza ed il contributo educativo di entrambi i genitori, e nel dare la possibilità al tribunale di scegliere , tra una gamma maggiore di possibilità.
In realtà essendo l’affido ad un solo genitore previsto e disciplinato dal codice civile, mentre l’affidamento congiunto era previsto dalla legge sul divorzio e ritenuto applicabile anche alle separazioni, la norma, quindi, non precisava quale fosse il contenuto, né gli strumenti concreti per garantire il suo funzionamento, nella maggioranza dei casi l’affidamento avveniva in favore di un solo genitore.
Con la riforma introdotta con la legge n. 54/2006 tale situazione si è ribaltata, il modello indicato in via prioritaria dal legislatore è quello dell’affidamento condiviso.
Le due forme di affidamento continuano a coesistere nell’ordinamento, ma la preferenza spetta al primo.
Un’altra importante novità della riforma è costituita dal passaggio, al mantenimento diretto della prole, da parte di entrambi.
Per mantenimento, non si intende solo la corresponsione di quanto occorre per il sostentamento dei figli, ma tutto ciò che risulta necessario per la loro educazione ed istruzione, verosimilmente anche sportiva, all’attività di svago, quindi, soddisfacimento di tutte le loro esigenze di vita e socialità.
La Corte di Cassazione (sent. 19 marzo 2002, n. 3974) ha affermato che le esigenze dei figli non sono riconducibili al solo obbligo alimentare, ma vanno estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, nonché all’assistenza morale e materiale e alla predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
Per determinare concretamente il contributo, è necessario, in primo luogo, valutare le esigenze dei figli, quali si desumono dalle loro precedenti esperienze di vita, dall’ambiente in cui si trovano e dalla fascia di reddito in cui la famiglia si colloca,nonché di spese ulteriori nel dover tener conto di aspirazioni, inclinazioni, così come disposto dall’art. 147 c.c.
Anche per quanto concerne le visite, la possibilità che, per uno di essi, continui ad essere interpretata come “facoltà di visita”, deve essere esclusa, con conseguente abbandono di tale terminologia.
Dal punto di vista del tempo da passare con i figli, i genitori sono posti, sullo stesso piano.
Entrambi i genitori hanno ora, nei casi ordinari, l’esercizio della potestà.
L’affidamento condiviso non è affidamento alternato, il minore deve avere la massima libertà di accesso a ciascun genitore, ma può abitare presso uno di essi.
La possibilità che il minore possa avere due dimore non può essere esclusa. Spetta al giudice valutare tale possibilità.
6. Gli alimenti
Gli alimenti rappresentano uno dei principali obblighi di carattere patrimoniale che possono sorgere all’interno della famiglia e, più precisamente, dal matrimonio, dalla filiazione o dall’instaurazione di un rapporto di parentela (zio- nipote) affinità (suocero/a- nuora/genero).Tale obbligo deriva dal principio di solidarietà familiare, in applicazione del quale la legge impone ai membri della famiglia di attivarsi e sostenere economicamente il familiare che non sia in grado di poter far fronte alle spese necessarie per soddisfare le proprie esigenze fondamentali di vita. Il diritto agli alimenti rappresenta un diritto personale e non può di conseguenza essere richiesto se non dal soggetto che si trovi in particolari situazioni, inoltre, non può essere ceduto.
In particolare è riconosciuto il diritto agli alimenti solo nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all’art. 438 c.c. ossia:
- uno stato di bisogno del richiedente;
- impossibilità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento;
- possibilità economica di colui che deve versare gli alimenti.
Eventuali modifiche di uno di questi presupposti determinano la cessazione o la modificazione dell’obbligo alimentare.
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Dizionario dei termini giuridici, Angelo Favata , CELT Casa editrice la Tribuna
Le Xikon, I nuovi strumenti di studio, diritto privato civile, Ed. Simone.