ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Gli artt. 473 bis.69 c.p.c., quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra coniuge o convivente il giudice su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti con cui il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell’ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute. Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del P.M., soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata. Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del P.M. dal tribunale per i minorenni.

ATTUAZIONE ORDINI DI PROTEZIONE

Art. 473 bis.71 c.p.c., L’istanza per l’ordine di protezione può essere proposto anche dalla parte personalmente, con ricorso davanti al tribunale di residenza o domicilio di colui che lo richiede. Il presidente del tribunale designa il giudice competente per la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo ove occorre, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vitae sul patrimonio personale e comunque delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. In caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro u termine non superiore a 15 giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore a 8 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione. Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, ovvero conferma, modifica è ammesso reclamo al tribunale. Il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale. Sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio no fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.