Separazione giudiziale riforma Cartabia: ambito di applicazione della nuova disciplina.

La riforma Cartabia stabilisce una nuova procedura concernente il ricorso per la separazione e il divorzio, siano essi consensuali che giudiziali. L’articolo 473 bis del Codice di Procedura Civile si applica ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del Tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO

Il giudice competente

La competenza territoriale è disciplinata dall’art. 473 bis.11 c.p.c.

Per i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano il MINORE il Tribunale competente è quello del luogo in cui il minore ha la residenza abituale Nel caso di trasferimento non autorizzato del minore e se non è trascorso un anno, il tribunale competente è quello del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. In tutti gli altri casi ovvero anche divorzio e separazioni si applicano le disposizioni generali, salvo deroghe previste dalla sezione II del capo III del titolo in questione.

Forma della domanda

L’art. 473 bis.12 c.p.c., disciplina la forma della domanda introduttiva per i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e altri procedimenti familiari.

Divorzio, separazione giudiziale e per le cause in materia di famiglia si introducono con un ricorso, che deve includere:

  1. a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è presentata;
  2. b) il nome, il cognome, il luogo la data di nascita, la cittadinanza, la residenza, il domicilio o dimora e il codice fiscale del richiedente e del convenuto, oltre ai figli minori comuni, adulti non autosufficienti economicamente o con grave disabilità e altri soggetti coinvolti nelle domande o nel procedimento;
  3. c) nome, cognome e codice fiscale del procuratore, unitamente alla procura;
  4. d) determinazione dell’oggetto della domanda;
  5. e) chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda, con le relative conclusioni;
  6. f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende avvalersi e dei documenti da comunicare.

Se nel ricorso sono presenti richieste di contributo economico o se ci sono figli minori, è necessario depositare con il ricorso anche i seguenti documenti:

  1. a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  2. b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  3. c) estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

La riforma Cartabia ha introdotto un importante novità: il PIANO GENITORIALE. Nel caso in cui vi siano figli minori è necessario allegare al ricorso un piano genitoriale, nel quale saranno stabiliti gli impegni e le attività quotidiane dei figli riguardanti la scuola, il percorso educativo, le attività extrascolastiche, le frequentazioni abituali e le vacanze normalmente godute. Il ricorso viene depositato presso il giudice competente insieme ai documenti indicati.

Deposito ricorso e decreto fissazione udienza art. 473 bis.14 c.p.c.:

– tra il deposito del ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di 90 giorni;

– nel provvedimento che fissa l’udienza, si assegna un termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’udienza;

– il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al convenuto dall’attore almeno 60 giorni liberi prima dell’udienza;

se la notifica deve essere fatta all’estero, l’udienza deve essere fissata entro 120 giorni dal deposito del ricorso e tra la notifica e l’udienza devono esserci almeno 90 giorni.

Provvedimenti indifferibili art. 473 bis.15 c.p.c.

In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo, i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica (art. 473 bis.15 c.p.c.).

Provvedimenti del giudice art. 473 bis.22 c.p.c.

Il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.

Art.473 bis.23 c.p.c. prevede la possibilità di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di eventi successivi o nuovi accertamenti istruttori. Inoltre, l’art. 473 bis.24 c.p.c prevede che sia possibile presentare reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti alla Corte di Appello. Il reclamo è ammesso anche contro provvedimenti temporanei emessi durante il processo che sospendono o limitano significativamente la responsabilità genitoriale, oltre a quelli che apportano importanti modifiche all’affidamento e alla collocazione dei minori o che ne stabiliscono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. Il reclamo deve essere presentato entro un termine perentorio di dieci.

UN RUOLO CENTRALE E’ RICONOSCIUTO DALLA RIFORMA AL MINORE di seguito i punti principali :

ASCOLTO DEL MINORE: l’art. 473 bis.4 c.p.c. prevede che il giudice ascolti il minore che abbia compiuto 14 anni e anche di età inferiore ove abbia la capacità di discernimento nei procedimenti nei quali debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione da parte del giudice tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. Il giudice non procederà all’ascolto del minore qualora esso sia in contrasto con l’interesse dello stesso o manifestamente superfluo oppure in caso di impossibilità fisica o psichica del minore se quest’ultimo manifesti la volontà di non essere ascoltato. Nelle procedura consensuali provvede ad ascoltare il minore solo qualora sia necessario.

NOMINA DEL TUTORE E DEL CURATORE DEL MINORE: art. 473 bis.7 c.p.c. sancisce la possibilità di nomina di un tutore in caso di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone limitazioni della responsabilità genitoriale

NOMINA CURATORE SPECIALE DEL MINORE: ai sensi dell’art. 473 bis.8 c.p.c. il giudice provvede alla nomina di un curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimenti: a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro; b) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precludere l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; nel caso in cui il minore che abbia compiuto 14 anni e ne faccia richiesta.

RIFIUTO MINORE AD INCONTRARE IL GENITORE: l’art. 473 bis.6 stabilisce che in caso di rifiuto di un minore ad incontrare uno o entrambi i genitori durante i procedimenti di separazione, divorzio giudiziale e altre questioni familiari il giudice debba procedere all’ascolto del minore, indagando sulle cause del rifiuto. Il giudice potrà procedere nello stesso modo qualora vi siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale .

INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI O SANITARI NEI PROCEDIMENTI A TUTELA DEI MINORI: art. 473 bis.27 c.p.c. Il giudice può disporre l’intervento dei servizi sociali o sanitari

ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ECONOMICI

1) Garanzie a tutela del credito: l’art. 473 bis.36 c.p.c. prevede che i provvedimenti, anche se temporanei, di carattere economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca. Se esiste il pericolo che la parte obbligata in tal senso possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di contributo economico, il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale;

2) Pagamento diretto mantenimento dal datore di lavoro: l’ art. 473 bis.37 c.p.c. stabilisce che il creditore a cui spetta la corresponsione periodica del contributo al mantenimento in suo favore o dei figli, dopo aver messo in mora almeno trenta giorni prima la parte debitrice, può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione, in cui è stabilita la misura dell’assegno di mantenimento, ai terzi – come ad esempio il datore di lavoro – i quali saranno tenuti, direttamente al pagamento dell’assegno di mantenimento – trattenendo ad esempio tale somma direttamente dalla busta paga – al soggetto obbligato al mantenimento. Se il terzo non adempie, il creditore può agire con un’azione esecutiva diretta. Se il credito dell’obbligato è già stato pignorato al momento della notificazione, il giudice dell’esecuzione si occupa dell’assegnazione e della ripartizione delle somme tra gli aventi diritto al contributo e gli altri creditori.

3) Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento dei minori: l’art. 473 bis.38 c.p.c. stabilisce che per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, (quindi nel caso di problematiche relative a tali aspetti qualora sia stata introdotto giudizio di separazione e/o divorzio sarà competente il giudice della separazione o del divorzio già instaurato). Se non pende alcun procedimento è competente il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, nel caso in cui il minore si sia trasferito in altro luogo è competente il giudice ex art.473 bis.11 c.p.c. ovvero è competente il tribunale del luogo dove il minore ha la residenza, nel caso di trasferimento non autorizzato del minore e se non è trascorso un anno, il tribunale competente è quello del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell’attuazione del provvedimento, anche d’ufficio, senza indugio e comunque entro 15 giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell’interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati dal giudice conservano la loro efficacia fino a quando gli stessi non vengano modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito. A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore, il curatore speciale del minore, se questi nominati, e il p.m. tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell’attuazione, avendo riguardo all’interesse superiore del minore. Qualora nel corso dell’attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazioni, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei. Il giudice, prosegue la norma, può autorizzare la forza pubblica, con provvedimento motivato, e assolutamente indispensabile e tenendo sempre presente la tutela della salute psicofisica del minore. L’intervento della forza pubblica da parte del giudice è posto in essere sotto la sua vigilanza e con l’ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalla circostanza. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti. Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi, e all’udienza provvede con ordinanza. Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi dell’art. 473 bis. 38 c.p.c. è possibile proporre opposizione.

4) Inadempienze e violazioni: l’art. 473 bis.39 c.p.c. dispone che il giudice, in caso di gravi inadempienze, di uno o di entrambi i genitori, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore, o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento o della responsabilità genitoriale, può modificare i provvedimenti in vigore e sanzionare il genitore inadempiente. Le sanzioni includono l’ammonimento, il pagamento di una somma di denaro, una sanzione amministrativa pecuniaria e il risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o del minore. Tali provvedimenti possono essere impugnati nei modi ordinari.