Eredità e successione

Eredità e successione - Studio Legale Chiara Berretta

Lo studio legale Berretta presta la propria assistenza professionale sia in materia testamentaria, sia  in materia  di donazioni, in particolare:

° consulenza ed assistenza legale in ambito testamentario;
° impugnazione di testamenti per  lesione di quota legittima o per invalidità;
° assistenza sia in ambito giudiziale che  stragiudiziale  per eventuali  divisioni ereditarie;
° assistenza legale per l’individuazione di  quote ereditarie;

Importante prima di iniziare qualsiasi causa in materia di successioni è necessario prima esperire il procedimento di mediazione, il quale è previsto come condizione di procedibilità (cfr. La mediazione civile all’interno di questo sito).
Qui di seguito segnaliamo alcune informazioni di carattere pratico.

1. La successione a titolo universale e a titolo particolare

Preliminarmente dobbiamo dire che l’eredità è costituita dall’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmissibili che fanno capo al defunto al momento della sua morte. Pertanto, l’eredità è costituita non solo dai beni e dai crediti di cui il defunto era titolare al momento della sua morte, ma anche dei debiti.
Occorre precisare che non tutti i diritti e/o rapporti del defunto si possono trasmettere ad altri. La patrimonialità è uno degli elementi che determinano la trasmissibilità dei diritti e/o rapporti che fanno capo al defunto. Tuttavia, alcuni diritti patrimoniali, come il diritto d’uso e il diritto di abitazione, non sono trasmissibili e si estinguono quindi con la morte del loro titolare. Il diritto di proprietà su beni materiali, sia mobili sia immobili, è invece sempre trasmissibile.

Successione a titolo universale

Si parla di successione a titolo universale artt. 456 ss c.c., quando un soggetto subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi di un altro soggetto. Il nostro ordinamento giuridico riconosce solo la successione universale mortiscausa (per morte).
In particolare, la successione mortis causa mira ad assicurare la continuità dei rapporti patrimoniali facenti capo al decuius (defunto). L’art 42 Cost. u.c. dispone che è la legge a stabilire le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sull’eredità (riserva assoluta di legge).
Nell’ambito della successione mortis causa si può, quindi, individuare una successione legittima ed una successione testamentaria.
La successione universale, di regola, non si realizza automaticamente, bensì a seguito di un atto di accettazione compiuto dal chiamato all’eredità; unica ipotesi di successione universale automatica è quella dello Stato ai sensi dell’art. 586 c.c., nel caso in cui manchino altri successibili.
Per il diritto internazionale privato la successione per causa di morte è regolato dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte.
Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre con dichiarazione espressa in forma testamentaria l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato (art. 46 L. 218/95).

Successione a titolo particolare

Si parla di successione a titolo particolare quando è trasferita una determinata posizione soggettiva attiva o passiva. Essa può essere mortis causa o inter vivos.
Oltre agli acquisti dei diritti reali, nella successione inter vivos si inquadrano anche gli istituti della successione nel credito che può derivare da: un atto di disposizione, e allora si parla di cessione del credito (art. 1201 – 1205 c.c.), da un altro fatto (di solito un pagamento) e allora si tratta di una surrogazione del terzo nei diritti del creditore ( art. 1201 – 1205).
Ammissibile è ancora la successione inter vivos nel debito, realizzabile mediante gli istituti della delegazione estromissione ed accollo; sua caratteristica è che può avvenire solo se il creditore vi consenta.
L’acquisto mediante successione inter vivos è assoggettato a due regole fondamentali: l’acquirente non può vantare un diritto più ampio di quello spettante all’alienante; l’acquisto del nuovo titolare dipende, di regola, dall’effettiva esistenza del diritto nel patrimonio del precedente titolare.

2. La successione legittima

Il nostro ordinamento prevede due tipi di successione: la successione legittima e la successione testamentaria.
La successione legittima è disciplinata dagli artt. 565 e ss. c.c., che individuano le categorie dei suscettibili, in base ad un rapporto di parentela o di coniugio e le quote loro attribuite nella successione legittima.
La successione legittima non va confusa con quella necessaria.
Il legittimario artt. 536 -552 c.c. è colui al quale la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio delde cuius, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie. Se una persona muore senza fare testamento, o se il testamento riguarda solo parte dei beni dell’eredità o ancora se il testamento non è valido, si apre la successione legittima.
Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi, legittimati, adottivi e naturali, ai genitori, agli ascendenti legittimi, ai collaterali entro il sesto grado,.
Se tutti questi soggetti mancano, o non vogliono o non possono accettare l’eredità, l’eredità si devolve allo Stato.
I parenti sopra elencati si dividono in tre ordini successivi:
– discendenti;
– gli ascendenti, i fratelli e le sorelle;
– gli altri parenti collaterali fino al sesto grado.
Il fondamento di tale normativa va ricercato nella difesa del superiore interesse della famiglia: si vuole assicurare ai più stretti congiunti, tassativamente indicati, una porzione del patrimonio ereditario, dopo la morte del titolare.
Al coniuge spetta la metà del patrimonio del defunto, se vi è un solo figlio; 1/3 se vi sono più figli. Se vi sono solo ascendenti legittimi o fratelli e sorelle del defunto, al coniuge spettano i 2/3 dell’eredità. In mancanza di tutti i soggetti sopra indicati, al coniuge spetta l’intera eredità.
Il coniuge separato conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato, tranne l’ipotesi in cui gli sia stata addebitata la separazione.
In questo caso, ha diritto solamente a un assegno vitalizio se, al momento della apertura della successione, riceveva dal coniuge deceduto gli alimenti.
I figli succedono ai loro genitori in parti uguali.
Se non vi sono discendenti, né fratelli, né sorelle del defunto, o loro discendenti, succedono il padre e la madre del defunto in parti uguali.
Se non vi sono neppure i genitori del defunto, succedono per metà gli ascendenti della linea paterna e per metà gli ascendenti della linea materna. Se gli ascendenti non sono di uguale grado, l’eredità spetta a quello più vicino senza distinzione di linea.
Se il defunto non lascia né discendenti, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
Se con i genitori o con uno di loro concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, cioè fratelli nati da entrambi gli stessi genitori del defunto, tutti succedono per capi. Tuttavia, la quota dei genitori del defunto non può essere minore della metà del patrimonio.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, cioè con solo genitore in comune con il defunto, ciascuno di loro ha diritto a metà della quota che spetta a ciascuno dei fratelli germani o dei genitori, fatta salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se non vi sono né discendenti, né genitori,né ascendenti, né fratelli o sorelle loro discendenti, succedono senza distinzioni di linea il parente o i parenti più prossimi.
Il fondamento di tale normativa va ricercato nella difesa del superiore interesse della famiglia: si vuole assicurare ai più stretti congiunti, tassativamente indicati, una porzione del patrimonio ereditario, dopo la morte del titolare.

3. La successione testamentaria

La successione testamentaria è quella successione che viene regolata attraverso un testamento.
Il testamento è l’atto con il quale ogni persona può disporre in tutto o in parte del proprio patrimonio, per il tempo successivo alla sua morte.
Per fare testamento occorre essere maggiorenni e capaci di intendere e volere al momento della redazione dell’atto, vale adire essere nel pieno delle proprie facoltà mentali.
Il testamento può contenere disposizioni di carattere patrimoniale come la nomina di uno o più eredi e l’attribuzione di uno o più legati.
Accanto a disposizioni di natura patrimoniale, il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, quale, per esempio, il riconoscimento di un figlio naturale.
Queste disposizioni possono anche costituire l’unico contenuto del testamento: in tal caso, per la suddivisione del patrimonio del defunto tra gli eredi interveranno le disposizioni previste in materia di successione legittima.
Il testamento è un atto libero e personale, cioè può essere posto in essere solo dal testatore è revocabile, cioè il testatore fino al momento prima della sua morte può sempre revocarlo o modificarlo, è formale, infatti, il nostro ordinamento dispone che il testamento per essere valido debba essere necessariamente redatto con modalità precise.
Si chiamano testamenti speciali, i testamenti redatti in situazioni particolari come: in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche e infortuni, in navigazione marittima o aerea, dai militari o assimilati. Questi testamenti trascorsi 3 mesi dal ritorno alla situazione normale, non sono più validi e devono, quindi, essere rifatti nelle forme del testamento ordinario e cioè:
– olografo;
– pubblico;
– segreto.
Il testamento olografo si chiama così perché deve essere integralmente trascritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore.
E’ quindi il testamento più semplice da redigere sia per la forma – di fatto è una semplice lettera con la quale si dispone dei propri beni per il periodo successivo alla morte- sia per l’economicità, poiché sia per il testamento pubblico che per quello segreto è necessario rivolgersi ad un notaio.
L’unico inconveniente di tale testamento è che può perdersi facilmente o essere alterato o sottratto da terzi con il conseguente rischio che le ultime volontà del testatore, alla sua morte, non vengano rispettate.
Il mancato rispetto dei requisiti formali del testamento olografo comporta determinate conseguenze.
La mancanza di autografia, cioè la redazione di pugno e per intero del testamento da parte del testatore, comporta la nullità del testamento. Tale sanzione mira soprattutto ad evitare che terzi possano manometterlo. La data serve per accertare se il testatore aveva la capacità di intendere e volere al momento della redazione del testamento, nell’ipotesi in cui siano stati redatti più testamenti, quale sia l’ultimo testamento redatto, e quali siano, quindi, le disposizioni anteriori revocate poiché incompatibili con quelle contenute nel testamento più recente.
La mancanza di data e la sua incompletezza, la cancellazione e l’interlineatura comportano l’annullabilità del testamento. E’ ammessa, tuttavia, l’integrazione della data incompleta, la rettifica di quella erronea o impossibile (per esempio 31 aprile), mediante elementi desumibili dallo stesso testamento.
Tagli, integrazioni e correzioni possono essere fatti soltanto da un giudice a seguito di un giudizio instaurato appositamente. L’indicazione della data non esclude la prova della sua falsità, quando tale prova sia necessaria ad accertare l’incapacità di intendere e volere del defunto al momento della redazione del testamento o la prevalenza di un testamento su un altro.
La sottoscrizione, che deve essere presente in calce al testamento, pena la nullità dello stesso, non deve necessariamente comprendere il nome e il cognome del testatore. Può comprendere anche lo pseudonimo, purché individui con certezza la persona del testatore.
Lo scrivente intende comunque ricordare che il testamento olografo, quale scrittura privata, fa piena prova della sua provenienza dal testatore sino a che non venga disconosciuta in giudizio dalla parte contro la quale è prodotta.
Il testamento pubblico, è il testamento redatto con determinate modalità a cura del notaio. Questo testamento ha lo svantaggio di essere meno semplice, e meno economico rispetto al precedente, ma sicuramente ha il vantaggio di essere più sicuro dell’olografo poiché non può perdersi o essere alterato essendo redatto da un pubblico ufficiale (il notaio), fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni del testatore.
Inoltre la consulenza di un notaio eviterà al testatore di incorrere, per ignoranza della legge, in disposizioni testamentarie nulle, rischio in cui è facile imbattersi in un testamento olografo.
Il testamento pubblico richiede una particolare procedura e determinati requisiti formali.
Il testatore deve dichiarare le sue ultime volontà al notaio, prima il notaio accerterà la sua identità, alla presenza di due testimoni. Questi due devono essere quattro se il testatore è analfabeta, è sordo o muto. Il notaio ha,inoltre, l’obbligo di informare il testatore delle dichiarazioni poco chiare e tradurle in forma giuridica senza, però, travolgere la volontà del testatore.
Il notaio dovrà poi procedere alla redazione per iscritto delle ultime volontà del testatore e poi alla lettura del testamento alla presenza dei testimoni e del testatore stesso. Successivamente il testatore, i testimoni e il notaio dovranno sottoscrivere il testamento. La data dell’atto deve indicare ora, giorno, mese e anno.
Il mancato rispetto dei requisiti formali può comportare la nullità, annullabilità o invalidità del testamento.
Il testamento segreto, è costituito da due documenti: l’atto contenete le ultime volontà predisposto dal testatore, c.d. “scheda testamentaria”, l’atto di ricevimento, con cui il notaio certifica la consegna a sue mani, alla presenza di due testimoni, della scheda testamentaria.
Questo tipo di testamento consente al testatore di tenere segrete le sue ultime volontà, sino alla sua morte, e dall’altra, però, mettere al riparo la scheda testamentaria da eventuali smarrimento o distruzioni.
Il testatore consegna personalmente al notaio, alla presenza di due testimoni, la scheda testamentaria dichiarando che essa contiene le sue ultime volontà. La scheda, se non lo è già, viene sigillata dal notaio. Quest’ultimo poi sottoscrive e fa sottoscrivere al testatore e ai due testimoni l’atto di ricevimento nel quale deve essere indicato anche il numero dei sigilli apposti sulla scheda.
La scheda testamentaria, a differenza del testamento olografo, può essere scritta di pugno anche da persona diversa dal testatore. In caso contrario deve essere menzionato nell’atto di ricevimento il motivo per cui manca la sottoscrizione. Se la scheda è costituita da più foglio, la sottoscrizione del testatore deve essere apposta su tutti i fogli e nell’atto di ricevimento il notaio deve indicarne il numero.
Il testatore può in ogni momento recarsi dal notaio e ritirare il testamento. Il notaio dovrà redigere il relativo verbale c.d. “verbale di restituzione”. Anche la restituzione deve avvenire alla presenza di due testimoni che devono sottoscrivere, insieme il verbale.

4. La pubblicazione del testamento

La pubblicazione del testamento ha la funzione di rendere noto ai chiamati, ai creditori del defunto e ai creditori degli eredi il contenuto del testamento e di rendere possibile la sua esecuzione. La pubblicazione può essere richiesta da chiunque ne abbia interesse. Chiunque, quindi, sia in possesso di un testamento olografo deve, al momento della morte del testatore, presentarlo ad un notaio, affinché questi provveda alla sua pubblicazione.
Tale pubblicazione ha luogo alla presenza di due testimoni e consiste nella redazione da parte di un notaio di un verbale nel quale si dà atto dell’apertura del testamento, se sigillato, e del suo stato. Nello stesso verbale viene riprodotto il contenuto del testamento. Infine, lo stesso verbale deve essere sottoscritta dal notaio dai testimoni e da chi lo ha presentato.
Può anche accadere che il testamento olografo non venga presentato al notaio per la pubblicazione, in questo caso chiunque ne abbia interesse può, con ricorso all’autorità giudiziaria del luogo in cui si è aperta la successione chiedere che venga fissato un termine per la presentazione del testamento.
Per quanto concerne il testamento pubblico, in quanto atto pubblico, non ha bisogno di pubblicazione.
Il testamento segreto viene direttamente pubblicato dal notaio a cui è stato consegnato non appena quest’ultimo apprende al notizia della morte del testatore.

5. La donazione

La donazione è un contratto con il quale un soggetto (donante) per spirito di liberalità arricchisce un altro soggetto (donatario) disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo verso lo stesso un’obbligazione
Lo spirito di liberalità è lo stato d’animo in cui si deve trovare il donante nell’effettuare la disposizione a favore del donatario perché la donazione sia valida. Il donante, quindi, non deve essere costretto da niente e da nessuno a effettuare l’atto di attribuzione patrimoniale. Pertanto, è nulla l’obbligazione con la quale il donante si impegna a concludere, in un momento successivo, il contratto di donazione.
L’arricchimento deve consistere in un incremento del patrimonio del donatario a cui deve corrispondere una diminuzione del patrimonio del donante. Per il perfezionamento del contratto è necessaria anche l’accettazione del donatario, che deve essere formalizzata attraverso un atto pubblico. E’ opportuno precisare che l’accettazione può essere contenuta nello stesso atto di donazione o essere anche posteriore.
La donazione è un atto personale, ovvero un atto che non può essere compiuto da un rappresentante del donante.
Questi, tuttavia, può nominare un procuratore speciale per la stipulazione del contratto di donazione. La procura speciale però deve necessariamente indicare la persona del donatario e l’oggetto della donazione, pena l’invalidità della stessa donazione. Se si tratta di persona fisica, il donante deve avere la piena capacità di intendere e volere per poter validamente disporre del suo diritto a favore del donatario o assumere verso lo stesso un’obbligazione.
Se si tratta di persona giuridica, l’atto di donazione è valida solo se lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente prevede l’appunto la capacità della persona giuridica a donare.
La donazione fatta da persona incapace di intendere e volere può essere annullata su istanza del donante , dei suoi eredi o aventi causa. L’azione di annullamento deve essere proposta entro 5 anni dalla data della donazione. Possono ricevere per donazione tutte le persone fisiche, compresi i nascituri e i non concepiti. In tale ultima ipotesi, tuttavia, la donazione è valida purché si tratti del figlio di una persona vivente al momento della donazione.
Anche le persone giuridiche possono ricevere per donazione ; come in materia di testamento l’accettazione della donazione non è più subordinata all’autorizzazione governativa come in passato. Infine anche gli enti non riconosciuti possono ricevere per donazione e per gli stessi non è più necessario, come in passato, la richiesta di riconoscimento
La donazione è uno dei negozi solenni. Ciò comporta che dev’essere fatto per atto pubblico, unica eccezione sono le donazioni di modico valore (definite “manuali”), per le quali l’atto pubblico viene sostituito dalla trasmissione materiale dell’oggetto della donazione dal donate al donatario.
Qualunque benne può essere oggetto di donazione , purché si tratti di beni esistenti nel patrimonio del donante al momento dell’atto della donazione. Da ciò ne consegue che la donazione non può avere per oggetto beni altrui o beni futuri, cioè non ancora venuti in essere.
La donazione può essere revocata per due motivi: ingratitudine o sopravvenienza di figli.
In entrambi i casi occorre proporre una domanda giudiziale che, con sentenza, dichiari l’inefficacia della donazione già compiuta.
La sentenza che dichiara la revocazione condanna il donatario alla restituzione dei beni oggetto delLa donazione. La domanda giudiziale può essere proposta dal donante e dai suoi eredi. Alcuni tipi di donazioni non sono invece revocabili. Queste sono le donazioni obnuziali, cioè quelle fatte in occasione di un matrimonio, quelle rimuneratorie, cioè le liberalità fatte per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

Avvertenza: i contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato. L’autore declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio o non aggiornato di tali contenuti. Per avere una soluzione certa della questione giuridica che interessa è opportuno che l’utente prenda contatto con lo studio legale richiedendo una consulenza  legale on-line, oppure fissando un appuntamento presso lo studio del professionista.

Sommario: 1. La successione a titolo universale e a titolo particolare – 2. La successione legittima – 3. La Successione testamentaria – 4. La pubblicazione del testamento – 5. La donazione