Unioni civili e convivenze

Unioni civili e convivenze - Studio Legale Chiara Berretta

La legge n. 76/16 meglio conosciuta come la “Cirinnà” entrata in vigore il 05 giugno 2016 sulle Unioni Civili e sulla regolamentazione delle convivenze costituisce senza alcun dubbio la più importante riforma del Diritto di Famiglia dopo quella del 1975.

  1. LE UNIONI CIVILI

    L’unione civile tra persone dello stesso sesso viene definita dall’art. 1 una formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione; si tratta di un nuovo istituto di diritto di famiglia.

    La costituzione dell’unione civile

    Due persone dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante la dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni; La certificazione redatta dall’ufficiale di stato civile attestante la costituzione dell’unione civile, deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, nonché i dati anagrafici e la residenza dei testimoni. Non sono contemplate le pubblicazioni.

    L’unione civile è valida tra persone maggiorenni.

     

    Le cause impeditive alla costituzione dell’unione civile

    L’art. 1, comma 4, disciplina le cause impeditive dell’unione civile che sono date:

    • precedente matrimonio o di un’unione tra persone dello stesso sesso;
    • interdizione per infermità mentale di una delle parti;
    • la sussistenza tra le parti di un rapporto di parentela (lo zio e il nipote, la zia e la nipote);
    • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato, tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte;
    • quando il consenso all’unione è stato estorto con violenza o determinato da paura. La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

    L’unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell’articolo 68 del codice civile, puo’ essere impugnata da ciascuna delle parti dell’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L’unione civile costituita da una parte durante l’assenza dell’altra non puo’ essere impugnata finche’ dura l’assenza. L’unione civile può altresì essere impugnata ai sensi del comma 7 della predetta, legge il consenso e’ stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita’ determinato da cause esterne alla parte stessa. Puo’ essere altresi’ impugnata dalla parte il cui consenso e’ stato dato per effetto di errore sull’identita’ della persona o di errore essenziale su qualita’ personali dell’altra parte. L’azione non puo’ essere proposta se vi e’ stata coabitazione per un anno dopo che e’ cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore. L’errore sulle qualita’ personali e’ essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purche’ l’errore riguardi:

    1. a) l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
    2. b) le circostanze di cui all’articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.

    La parte puo’ in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile dell’altra parte. Se si oppone la nullita’ della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

    Diritti e doveri

    Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Infine la legge prevede che le parti di comune accordo stabiliscano il loro indirizzo di vita familiare e fissino la propria residenza. Il Legislatore non ha inserito nel novero dei diritti e doveri, l’obbligo di fedeltà.

    Cognome

    I contraenti hanno, inoltre, la facoltà, di assumere, mediante dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile e per tutta la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi (ciascuno dei contraenti può poi anteporre o posporre al cognome comune il proprio, se diverso).

    Successioni – trattamento di fine rapporto e reversibilità

    Il Legislatore ha equiparato il contraente dell’unione civile alla strega del coniuge superstite, stabilendo che in materia di successioni ed eredità si applichino le disposizioni del Codice Civile.

    L’art. 1, comma 17 prevede, inoltre, che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità ex artt. 2118 e 2120 c.c., ovvero la pensione di reversibilità ed il trattamento di fine rapporto, dovranno essere estese alla parte dell’unione civile superstite.

    Inabilitazione, interdizione e amministrazione di sostegno

    L’art. 1, comma 15 stabilisce che nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare, ove possibile, deve preferire la parte dell’unione civile. L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la quale puo’ presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. 

    Regime patrimoniale

    L’art. 1, comma 13, stabilisce che il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e’ costituito dalla comunione dei beni.

    Scioglimento

    L’unione civile si scioglie nelle seguenti ipotesi:

    1) quando una delle parti muore o ne viene dichiarata la morte presunta;

    2) uno dei contraenti viene condannato per i reati di cui all’articolo 3, n. 1) della legge 10 dicembre 1970, n. 898, ovvero, quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza;

    3) uno dei contraenti ricade nelle fattispecie previste dall’articolo 3, n. 2) lettera a), c), d) ed e) della legge 10 dicembre 1970, n. 898:

    1. a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
    2. b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
    3. c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
    4. d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

    4) le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta’ di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile e’ proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volonta’ di scioglimento dell’unione.5) viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

    L’art. 1, comma 27, prevede che in caso di cambiamento anagrafico di sesso di uno dei due coniugi, qualora gli stessi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, vi sia l’automatica instaurazione di unione civile tra persone dello stesso sesso.

    Nel caso delle unioni civili non trova applicazione il regime della separazione legale (sia consensuale che giudiziale). Le parti dell’unione civile, in caso di crisi irreversibile, potranno ricorrere al divorzio, senza dover ricorrere prima alla separazione Alle unioni civili si applicano le norme previste per il divorzio, per la negoziazione assistita e per lo scioglimento del vincolo davanti al Sindaco.

    La parte più debole avrà diritto agli alimenti.

     

    Adozioni

    La legge non prevede la stepchild adoption, ovvero l’adozione del figlio biologico del partner. Su tale punto spetterà alla magistratura pronunciarsi valutando ogni singolo caso.

     

     

    LA CONVIVENZA DI FATTO

    La secondo parte della legge ha inteso disciplinare anche la materia delle convivenze di fatto.

    L’art. 1, comma 36, disciplina l’istituto della convivenza, intendendo per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione.

    La legge dunque richiede perché si possa parlare di convivenza ex art. 1, comma 36

    • un legame stabile e di tipo affettivo
    • reciproca assistenza morale e materiale

    Ma non solo poiché il comma 37 prevede la dichiarazione anagrafica facendo riferimento all’art. 4 del Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, il quale prevede che, agli effetti anagrafici, per famiglia “si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita’, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare”; nonché alla lettera B) del comma 1 dell’art. 13, specificando che trattasi di convivenza per vincoli affettivi.

    Tale dichiarazione anagrafica non ha valore costitutivo della convivenza, ma solo probatorio; ciò significa che i conviventi non coabitanti non potranno invocare la presunzione posta dall’art. 1 comma 37, attraverso il certificato di stato di famiglia ma potranno, a quel punto, provarla ex art. 1 comma 36, adducendo un legame stabile, di tipo affettivo, di reciproca assistenza morale e materiale.

    Sono esclusi dalla convivenza di fatto ex art. 1 comma 36:

    • i minorenni;
    • i soggetti vincolati da rapporti di parentela, affinità, adozione;
    • i soggetti già da vincolati da matrimonio o unione civile.

    Per tutte le altre convivenze che non rientrano nell’art. 1 comma 3, si applicherà quella giurisprudenza che si è consolidata sino a questo momento.

    Diritti e doveri dei conviventi

    Nei rapporti tra conviventi il Legislatore ha escluso dal novero dei doveri tra conviventi: il dovere di fedeltà, assistenza morale e materiale, i doveri di collaborazione e coabitazione, i doveri connessi alla fissazione di una residenza comune. Con la cessazione della convivenza può solo sorgere un diritto agli alimenti, qualora uno dei due conviventi versi in uno stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle (art.1 comma 65). Non è stato previsto un diritto all’assegno di mantenimento. Il convivente non è chiamato inoltre alla successione legittima del compagno/a potrebbe,però, potrebbe rientrare nella successione testamentaria; in questo caso solo relativamente alla quota della disponibile.

    I diritti riconosciuti al convivente nei confronti dei terzi:

    1) in ordine alla casa familiare in caso di morte del proprietario della casa, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.2) in ordine alla casa familiare in caso di morte del conduttore, il convivente di fatto superstite ha facolta’ di succedergli nel contratto. Tale diritto di abitazione viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza. 3) risarcibilità del danno da perdita del convivente, il comma 49 dell’art. 1 della legge specifica che si debbano applicare i medesimi criteri individuati per il coniuge superstite nella liquidazione del danno nei confronti del convivente superstite. 4) ai conviventi spettano gli stessi diritti riconosciuti ai coniugi dal sistema penitenziario (art. 1; comma 38);5) diritto reciproco di visita di assistenza nonché di acceso alle informazioni personali in caso di malattia, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari ( art.1, comma 39).6) in caso di malattia e ricovero, l’art. 1 comma 40, riconosce al convivente di designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
    a) in caso di malattia che comporta incapacita’ di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Tale designazione andrà fatta in forma scritta ed autografa, nel caso di impossibilità a redigerla, alla presenza di un testimone.
    7) Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parita’ di condizioni, i conviventi di fatto (art. 1, comma 45).8) Il convivente di fatto puo’ essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile (art. 1, comma 48).9) Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche’ agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di societa’ o di lavoro subordinato».Regime patrimoniale

    Il Legislatore non ha previsto alcun regime patrimoniale per i beni acquistati dai conviventi, insieme o separatamente, in costanza di convivenza; ciò non toglie che possa operare il regime della comunione ordinaria.

    I rapporti tra i conviventi ed i figli

    Si applica la disciplina prevista dalla l. n. 219 del 10.05.2012 e del decreto legge n.

    154 del 28.12.2013

     Cessazione della convivenza

    • morte del convivente;
    • cessazione volontaria della convivenza;
    • per il verificarsi di una delle cause disciplinate dall’art. 1, comma 36, ovvero qualora i conviventi siano minorenni, vincolati da rapporti di parentela, affinità, adozione, da precedente matrimonio o unione civile.

    Con la cessazione della convivenza si estinguono i rapporti tra i conviventi ed i terzi. Dalla cessazione della convivenza non sorge il diritto al mantenimento, a meno che il giudice non stabilisca che uno dei due debba ricevere gli alimenti trovandosi in stato di bisogno, la durata dell’obbligo dev’essere proporzionale ala durata della convivenza (art. 1, comma 65).

    Ciò vale per chi non ha sottoscritto un contratto di convivenza, diversamente, uno delle due parti dovrà presentare un atto scritto per richiederne il recesso, sia esso unilaterale o di comune accordo.

    Contratto di convivenza:

    Forma del contratto di convivenza

    I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. La legge prevede che tale contratto, le sue modifiche nonché la cessazione dello stesso, siano redatte, a pena di nullità, in forma scritta. Il contratto di convivenza può avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura autentica da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (art. 1, comma 51).

    Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma di atto pubblico o ne ha autentica la firma deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe (art. 1, comma 53).Contenuto del contratto di convivenza

    Il contratto di convivenza reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto puo’ contenere:a) l’indicazione della residenza; b) le modalita’ di contribuzione alle necessita’ della vita in comune, in relazione alle sostanze di di ciascuno e alla capacita’ di lavoro professionale o casalingo;c) il regime patrimoniale della comunione dei beni.Il regime scelto dai coniugi può in ogni caso essere modificato nel corso della convivenza con le modalità previste dall’ art.1 comma 5, ovvero con un nuovo contratto.  Invalidità del contratto di convivenza II contratto di convivenza e’ affetto da nullita’ insanabile che puo’ essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse seconcluso: a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; b) in violazione del comma 36, ovvero, al di fuori dei casi in cui si possa configurare una convivenza di fatto; c) da persona minore di eta’; d) da persona interdetta giudizialmente; e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, ovvero, omicidio tentato o consumato sul coniuge). Sospensione degli effetti del contratto di convivenza L’art. 1, comma 58 specifica che gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento. Risoluzione del contratto di convivenza Il contratto di convivenza si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;d) morte di uno dei contraenti. Nel caso previsto dalla lettera a) accordo delle parti sulla risoluzione del contratto di convivenza, la legge prevede che tale risoluzione debba avvenire con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. L’accordo solutorio è soggetto alla pubblicità ex art. 1 comma 52, ovvero il professionista che ha ricevuto l’atto in forma di atto pubblico o ne ha autentica la firma deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza. Inoltre, qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima. Nel caso previsto dalla lettera b) ovvero, recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto e’ tenuto, trasmetterne copia entro dieci giorni al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilita’ esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita’, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.Nel caso previsto dalla lettera c) risoluzione per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un’ altra persona, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonche’ al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile (art. 1, comma 62).Nel caso previsto dalla lettera d) di morte di uno dei due conviventi, il contraentesuperstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinche’ provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.  Diritto internazionale privato ai contratti di convivenza. L’art. 1, comma 64, introduce l’art. 30-bis nella legge n. 218 del 31.05.1995,stabilendo che: “Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza e’ prevalentemente localizzata. 2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima”.