SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO RIFORMA CARTABIA

Tra le varie novità della riforma Cartabia in tema di procedure congiunte vi è adesso ex art 473 bis.49 c.p.c. la possibilità di chiedere la separazione consensuale e divorzio congiunto contestualmente. Dalla sua entrata in vigore, la norma è stata oggetto di interpretazione da parte di vari tribunali italiani, i quali hanno dato origine a pronunce discordanti. A fare chiarezza su tale punto è intervenuta la Corte di Cassazione stabilendo il principio secondo il quale “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis. 49 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

– SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO –

Giudice competente

L’art. 473 bis.47 c.p.c. stabilisce che per le domande di 1) separazione personale dei coniugi 2) scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – c.d. divorzio – 3) regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e relative modifiche, la competenza è del Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale (artt. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c.). Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

Tribunale competente per procedimenti senza figli minori

Se non vi sono figli minori, la competenza è individuata nel Tribunale del luogo di residenza del convenuto (art. 473 bis.47 c.p.c.).

In caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il Tribunale del luogo di residenza dell’attore o, se anche l’attore risiede all’estero, qualunque Tribunale italiano (art. 473 bis.47 c.p.c.).

In caso di domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio risulta di competenza del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di una delle parti.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti, il ricorso deve contenere quanto previsto dall’art.473 bis.12 c.p.c. Se le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare. A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al P.M., il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza. All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari alle parti. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del P.M., riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

CUMULO DI DOMANDE DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO l’art. 473 bis.49 c.p.c. introduce una novità davvero importante, la possibilità di cumulare nello stesso procedimento la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’art. 473 bis. 49 c.p.c. infatti stabilisce che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, le parti parti, (sia l’attore nella domanda introduttiva che il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta) possono proporre la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale (ovvero decorso il termine di sei mesi o un anno dalla prima udienza e sia intervenuta sentenza parziale definitiva che abbia pronunciato sulla personale)