Divorzio

Il d.l n. 132/2014 ha introdotto nell’ambito del diritto di famiglia lanegoziazione assistita, cercando di semplificare, almeno apparentemente, i procedimenti i separazione personale e di divorzio.
E’ importante sottolineare che tale riforma non prevede il c.d. divorzio
breve, nulla è stato modificato in tal senso. E’ tutt’ora necessario rispettare il termine di tre anni dalla separazione per poter procedere al  divorzio.

Divorzio

Il d.l n. 132/2014 ha introdotto nell’ambito del diritto di famiglia la negoziazione assistita, cercando di semplificare, almeno apparentemente, i procedimenti i separazione personale e di divorzio.
E’ importante sottolineare che tale riforma non prevede il c.d. divorzio
breve, nulla è stato modificato in tal senso. E’ tutt’ora necessario rispettare il termine di tre anni dalla separazione per poter procedere al  divorzio.

Qui di seguito segnaliamo alcune sommarie informazioni di carattere giuridico su tale argomento.

Sommario: 1. Scioglimento del matrimonio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio, comunemente definito DIVORZIO – 2. Conseguenze giuridiche a seguito del divorzio. 3. Procedimento

1. Scioglimento del matrimonio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio, comunemente definito DIVORZIO.
Il divorzio è l’istituto giuridico che determina lo scioglimento o la cessazione ex nunc degli effetti civili del matrimonio quando sia venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed possa non possa essere ricostituita.
Nel nostro ordinamento si parla di scioglimento del matrimonio quando ci si riferisce ad un matrimonio contratto con il rito civile; ed è definito cessazione degli effetti civili del matrimonio il venir meno del matrimonio celebrato con il rito religioso, sia esso cattolico che acattolico.
Il divorzio è previsto e disciplinato dalla L. n. 898 del 1 dicembre del 1970.
Il matrimonio si può sciogliere al di là della morte di uno dei due coniugi, ex art. 149 c. c., anche attraverso il divorzio.
La legge dispone che il giudice pronunci lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio quando, esperito il tentativo di conciliazione, verifica che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta per l’esistenza di una delle cause che sono previste dall’art. 3 della l. 1 dicembre 1970, n. 898, successivamente modificata dalla l. n. 74 del 1987.
Comunemente si ritiene che il divorzio si possa ottenere solo a seguito di separazione consensuale e/o giudiziale trascorso il tempo previsto dalla legge.
In realtà le ipotesi in cui un soggetto può ottenere una pronuncia di divorzio sono riconducibili a cinque gruppi:
1) A seguito di separazione consensuale o separazione giudiziale protrattasi ininterrottamente per tre anni. Lo scioglimento in questo caso può aversi dopo che sia stata pronunciata separazione giudiziale passata in giudicato, oppure dopo che sia stata omologata dal tribunale la separazione consensuale. In quest’ultimo caso, però, è bene precisare che il triennio decorre non dall’omologa, ma dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale;
2) Matrimonio non consumato;
3) Divorzio ottenuto all’estero dal coniuge cittadino straniero;
4) Cambiamento di sesso;
5) Condanna penale di uno dei due coniugi: lo scioglimento del matrimonio in questo caso può essere chiesto da uno dei due coniugi, quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge sia stato condannato: a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ai 15 anni; b) a qualsiasi pena detentiva per incesto, violenza carnale ovvero per induzione o sfruttamento della prostituzione, ecc; c) qualsiasi pena per omicidio volontario in danno del figlio, ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne per i seguenti delitti commessi a danno del coniuge o di un figlio: delitti di lesioni personali gravissime, delitto di circonvenzione di incapace, ecc.
Il procedimento di divorzio è per molti aspetti simile a quello di separazione, sebbene acune fasi del giudizio abbiano connotazioni e finalità diverse.
Il divorzio comunemente definito giudiziale, si verifica in caso di disaccordo dei coniugi; in questo caso ciascuno di loro può presentare un ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il divorzio giudiziale, si sostanzia in un procedimento di tipo contenzioso che si conclude con una sentenza a seguito di un ordinario giudizio di cognizione (una vera e propria causa civile), comprendente due fasi distinte: una c.d. presidenziale, poichè si svolge davanti al Presidente del Tribunale, terrotorialmente competente, l’altra definita contenziosa, che si svolge davanti al giudice designato.
Il divorzio non contenzioso ossia il c.d. divorzio congiunto, si concretizza quando entrambi i coniugi di comune accordo decidono di procedere con lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia di divorzio ha efficacia dal giorno dell’ annotazione della sentenza nei registri dello stato civile. Quello che conta ai fini dell’annotazione è il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del vincolo o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,  a nulla rilevando l’eventuale prosecuzione del giudizio per le determinazioni accessorie (nel caso di divorzio giudiziale).
2. Le conseguenze giuridiche a seguito del divorzio
Dopo l’annotazione della sentenza nei registri dello Stato civile i coniugi riacquistano la libertà di stato e possono contrarre nuovo matrimonio.
La legge prevede tra l’altro con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, che il Tribunale possa disporre un assegno di mantenimento a favore dei figli e dell’altro coniuge qualora quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. Nel caso in cui il coniuge titolare dell’assegno di mantenimento passi a nuove nozze cessa l’obbligo per altro coniuge di corrispondere l’assegno, al contrario, obbligo di mantenimento nei confronti dei figli permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
Corresponsione del mantenimento in un’unica soluzione
La legge n. 898/1970, all’ottavo comma, prevede per gli ex coniugi la possibilità di concordare, quale modalità di esecuzione dell’obbligo assistenziale permanente post matrimonium, la corresponsione del quantum in un’unica soluzione. Su questo punto la Corte di Cassazione ha precisato con una sentenza la n. 5302/2006 che:“gli accordi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all’assegno divorziale sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell’ art. 5 comma 8 l. n. 898 del 1970 nel testo di cui alla l. n. 74 del 198 – a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorziale può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati “secundum ius”, non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio.”
Diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità
Inoltre il coniuge titolare dell’assegno di mantenimento ha diritto ex art. 9 comma 3 della legge sul divorzio a percepire la pensione di reversibilità, calcolata nel caso di ex coniuge superstite sulla durata del rapporto.
Diritto dell’ex coniuge al trattamento di fine rapporto
Inoltre l’art. 12 bis della medesima legge prevede che l’ex coniuge abbia diritto ad una percentuale del TFR spettante all’altro coniuge anche se l’indennità sia venuta a maturare dopo la sentenza di divorzio.
I requisiti coincidono in gran parte con quelli previsti per la percezione della pensione di reversibilità: precedente sentenza di divorzio passata in giudicato, titolarità dell’assegno di divorzio, e mancato passaggio a nuove nozze da parte dell’ex coniuge beneficiario. Si richiedono, però, due ulteriori presupposti: la cessazione del rapporto di lavoro da cui deriva l’indennità e la maturazione da parte del coniuge onerato del diritto a percepire il TFR.
La Cassazione con la sentenza del 07.06.199 n. 5553 ha chiarito che l’art. 12 bis, va interpretato nel senso che l’exconiuge ha diritto alla quota di TFR solo qualora la stessa sia maturata e percepita dopo la proposizione della domanda introduttiva del divorzio, e non prima.
3. Il procedimento
Per quanto concerne il rito nel caso in cui gli ex coniugi si trovino d’accordo sulle condizioni di divorzio, potranno depositare domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o scioglimento del matrimonio, è un procedimento molto più snello rispetto a quello contenzioso ed evita alle parti inutili lungaggini burocratiche ed aggravi di spese legali. Si risolve normalmente in un’unica udienza.
Nel caso in cui, al contrario, i coniugi non riescano a raggiungere un accordo, per il coniuge che  intenda in ogni caso ottenere il divorzio dovrà presentare un ricorso davanti al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza, oppure, nel caso in cui questo sia irreperibile al tribunale dove lui stesso ha la residenza. Il Presidente del tribunale fissa il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè per un tentativo di conciliazione. Se il coniuge non compare o la conciliazione non riesce (come normalmente accade) il Presidente nomina il giudice istruttore ed emana gli eventuali provvedimenti urgenti. Conclusa la fase istruttoria il tribunale, appurata la sussistenza di una delle cause previste dalla legge, pronucia sentenza comunemente definita di divorzio.

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Dizionario dei termini giuridici, Angelo Favata , CELT Casa editrice la Tribuna