Mediazione Civile
L’avv. Chiara Berretta nel febbraio del 2011 ha conseguito con attestato rilasciato dall’istituto Lodo arbitrale, ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia la qualifica di “Conciliatore Professionista”. Dall’ anno 2011 la stessa è iscritta nell’elenco dei mediatori abilitati presso l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa, nelle seguenti materie: successioni ereditarie divisioni giudiziali, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diritti reali.
Fondamentale per la buona riuscita di una mediazione sarà la scelta dell’avvocato a cui affidarsi per farsi assistere nella procedura di mediazione. L’avv. Chiara Berretta, data la sua esperienza in tale campo da oltre un decennio, potrà assistere le parti nelle procedure di mediazione con particolare competenza riguardo alle materie successorie. E’ importante scegliere un avvocato competente nelle tecniche di negoziazione e che segua costantemente percorsi specifici di formazione continua in tale ambito.
Qui di seguito illustreremo in maniera molto generica l’istituto della mediazione.
Normativa
La mediazione è stata per la prima volta introdotta nel nostro ordinamento con il D. lg del 04 marzo 2010, n. 28; nell’ottobre del 2012 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 2012, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui aveva previsto il carattere obbligatorio della mediazione civile.
La mediazione è stata reintrodotta nel nostro ordinamento a seguito del d.lgs. n. 69 del 2013, il quale ha apportato diverse modifiche alla precedente normativa. Ulteriori modifiche sono state introdotte a seguito della Riforma Cartabia, qui di seguito le principali novità.
Definizione della mediazione
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accodo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Quindi la mediazione è uno strumento che permette ai cittadini di poter risolvere le loro controversie con l’aiuto di una terza persona, denominata mediatore, il quale deve essere nei confronti delle parti assolutamente imparziale. La figura del mediatore è disciplinata dall’art. 1 lett.b) del decreto: il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà. Il mediatore quindi, non è giudice, né un arbitro, ma può essere definito più semplice, come colui che cerca attraverso varie tecniche di persuasione di facilitare la risoluzione di un conflitto, che altrimenti sfocerebbe in una delle ennesime cause contenziose. L’organismo dove il mediatore presta la propria opera è vigilata dal Ministero della Giustizia
Ambiti applicativi della mediazione
La mediazione è obbligatoria nelle seguenti materie:
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, contratti bancari e finanziari, contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura (art. 5).
Ciò significa che qualora le parti non propongano istanza di mediazione, il giudice può rilevarla d’ufficio, assegnando alle stesse un termine di 15 gg. per procedere al tentativo di conciliazione, fissando, quindi, un’ udienza oltre tre mesi (termine di durata massima della mediazione).
Accesso alla mediazione:
– Competenza territoriale, le parti possono presentare istanza solo presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per l’eventuale causa. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competentepresso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si deve guardare la data del deposito.
– Assistenza obbligatoria dell’avvocato è necessaria l’assistenza obbligatoria dell’avvocato, il quale dovrà sottoscrivere l’accordo raggiunto.
– L’informativa obbligatoria al cliente
L’articolo 4 del decreto legislativo, dispone che l’avvocato a cui si rivolge l’assistito debba informare il proprio cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e per quanto concerne le materie di cui art. 5 (cioè le materie elencate ut supra) deve informare il proprio cliente della obbligatorietà del procedimento di mediazione. Tale informazione da parte del legale verso il proprio cliente dev’essere fornita in maniera chiara e precisa e per iscritto, in caso di violazione di tale obbligo da parte dell’avvocato il contratto tra il legale e il cliente potrà essere annullato su istanza del cliente stesso.
Durata della mediazione
La mediazione ha una durata massima di tre mesi, può essere prorogato su richiesta scritta delle parti prima della sua scadenza (art. 6).
Svolgimento procedimento di mediazione
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima dei venti giorni e non oltre i quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti, la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicati alle parti, a cura dell’organismo. Con la riforma Cartabia, è stato abolito il primo incontro “filtro” con apertura immediata della mediazione e conseguente obbligo di pagamento di un’indennità a favore dell’Organismo per lo svolgimento del primo incontro. Le parti svolgeranno pertanto fin dal primo incontro una mediazione effettiva. L’assistenza dell’avvocato è obbligatoria. LE PARTI PARTECIPANO PERSONALMENTE alla procedura di mediazione; solo in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia. Il nuovo articolo 12 bis prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro il giudice possa desumere arogomenti di prova ex art. 116 cpc. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità della mediazione, e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
Ove necessario il mediatore può chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza dandone atto a verbale. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il tribunale.
Mediazione in modalità telematica
La riforma Cartabia ha previto che la mediazione si possa svolgere con collegamento audiovisivo da remoto (Art. 8 –bis)
Conclusione del procedimento di mediazione
Gli esiti possibili della mediazione sostanzialmente possono essere due: le parti “conciliano” trovando quindi un accordo, il quale dovrà essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura di mediazione nonchè dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.
L’accordo raggiunto con l’assistenza degli avvocati e sottoscritto dalle parti e dai loro difensori costituisce titolo esecutivo. In questo modo se la controparte non adempie a quanto stabilito nel verbale di accordo, la controparte potrà procedere senza alcun indugio ad esecuzione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme impertaive e dell’ordine pubblico.
Nel caso in cui le parti, non riescono a trovare un accordo, quindi non riescano a conciliare, neppure con l’aiuto del mediatore, quest’ultimo redigerà verbale negativo. Esiste anche una terza ipotesi. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore “può” fare una proposta di risoluzione della controversia. In ogni caso il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze ex art. 13 . Le parti restano libere di accettare o menola proposta. In questo caso, però, qualora l’accordo redatto dal mediatore corrisponderà a quanto stabilito nella sentenza dal giudice, la parte vittoriosa, che in sede di conciliazione ha rifiutato la proposta del mediatore, sarà condannata dal giudice al pagamento di tutte le spese processuali sostenute dalla controparte.
Riservatezza
La mediazione è caraterizzata dalla riservatezza. Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo. Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata. Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo. Infatti, l’art. 10 del decreto stabilisce: strong>“le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto o perseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità.
Spese della mediazione
Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministero della Giustizia per gli organismi di mediazione pubblici. Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministero della giustizia.
Agevolazioni fiscali in caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione, si può usufruire di un credito di imposta pari all’indennità corrisposta all’organismo fino a concorrenza di Euro 600;se la mediazione è obbligatoria o è demandata dal giudice, si aggiunge anche il credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 Euro; i crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 Euro per procedura, e fino ad un importo massimo annuale di Euro 2400 per le persone fisiche e di 24 mila euro per le persone giuridiche; in caso di insuccesso della mediazione i crediti sono ridotti della metà; in caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di € 518,00. Il verbale d’accordo è esente dall’imposta di registro sino a concorrenza del valore di € 100,000.00.
Ammissione gratuito patrocinio a spese dello Stato
L’art. 15 quater prevede l’ammissione al gratuito patrocinio per l’intero procedimento di mediazione.
Altre novità introdotte:
In materia di condominio: l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procediemnto di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, senza preventivamente munirsi di delega/autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini; solo l’eventuale accordo o la proposta di conciliazione eventualmente formulata dal mediatore saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale (art. 5 quater).
Clusola di mediazione contrattuale o statuaria: quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità.
Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: il nuovo art. 5 bis prevede che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione. Il giudice alla prima udienza, oltre a decidere sulle istanze di concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria, se accerta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa udienza entro la quale dev’essere esperita la mediazione. A tale udienza se la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta per l’ottenimento del decreto, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese del giudizio.
Mediazione demandata dal giudice: il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata l’esperimento del procediemnto di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa l’udienza successiva. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità. Se alla suddetta udienza il giudice verifica che la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda.
Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione: il magistrato cura la propria formazione ed il proprio aggiornamento in materia di mediazione attraverso la frequentazione di seminari e corsi organizzati dalla scuola superiore della magistratura. Il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.