L’incapacità psichica – ex parte personae (can. 1095)

incapacita psichica - Studio Legale Chiara Berretta

Approccio storico del canone 1095
Sino al CIC ’83 non esisteva un canone specifico sull’incapacità psichica. Il diritto romano parlava dei c.d. furiosi. Nel diritto classico, sia nel Decreto Graziano che nelle Decretali, viene considerata la fattispecie del matrimonio dei furiosi, dove si affermava che in linea di massima,  gli stessi  non sarebbero  capaci di celebrare matrimonio.  Le Decretali di Gregorio IX riprendono l’affermazione già raccolta del Decreto riguardo all’impossibilità del matrimonio dei furiosi, che a sua volta proveniva dal Diritto Romano, nel quale i furiosi, che erano chiamati con diversi termini, non potevano contrarre né perciò celebrare il matrimonio.
Nella glossa di Rufino si stabiliscono tre impossibilità per il consenso:

  1. i furiosi, incapaci di darsi spiritualmente;
  2. gli impotenti, per incapacità di donare il proprio corpo;
  3. i bambini per incapacità di darsi sia spiritualmente che corporalmente.

Il criterio della pubertà, come momento adottato di sviluppo dell’animo, è stato perso lungo la storia; alcuni autori parlavano della capacità d’animo raggiunta con i sette anni di età e la capacità corporale raggiunta con la pubertà.
Nel codice del 1917 non si parlava specificatamente dell’incapacità, ma della demenza; in tutta la giurisprudenza successiva, i criteri utilizzati sono quelli del demens e dell’amens.  Altri concetti utili sono quelli dell’uso di ragione e la discrezione di giudizio, alcuni identificano il primo automaticamente con i sette anni e il secondo con i quattordici anni.
Le cause presso i tribunali venivano solitamente impostate dunque per dementia e per amentia. La sistematica codiciale si mostrava, però, palesemente insufficiente  di fronte ad alcune situazione dove, da una parte, risultava estremamente palese che la persona fosse incapace a contrarre matrimonio, dall’altra però non sussisteva alcun dubbio in ordine ad un perfetto uso di ragione, né alla discrezione di giudizio.
Questo diede luogo, soprattutto a partire dagli anni sessanta, alla considerazione di un nuovo capo di nullità, in linea di massima fondato sulla stessa realtà del matrimonio, chiamato incapacitas adsumendi onera coniugali.
Le fattispecie che diedero luogo a questo capo di nullità riguardavano soprattutto le anomalie psicosessuali. La prima redazione del can. 1095 utilizzava l’espressione “anomalia psicosessuale”, modificata poi con l’espressione “anomalie psichica”, perché potevano esserci anomalie non propriamente psicosessuali che potevano rendere, comunque, incapace una persona a contrarre matrimonio.

INCAPACITA’ PSICHICA

Questo tema viene trattato nel canone 1095, il quale recita: “ Sono incapaci a contrarre matrimonio :
1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;
2) discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;
3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio
Tre punti sono trattati in questo canone:
Uso di ragione, ipotesi che si inquadra in coloro che al momento del matrimonio non hanno il sufficiente uso di ragione. Il difetto deve essere attuale, sarà necessario valutare se il soggetto “qui ed ora” in cui accadeva l’atto concreto del contrarre, possedeva o meno il sufficiente uso di ragione per realizzarlo come atto umano.
Discrezione di giudizio, i coniugi pur essendo capaci di intendere e volere il segno nuziale, non hanno capacità critica.  In questo caso ciò che rende incapace, non è l’eventuale presenza di una anomalia psichica, o la gravità di essa, ma il fatto che il soggetto manchi gravemente del discernimento.
Capacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, si tratta di soggetti la cui struttura psichica  li rende impossibilitati nell’impegnarsi seriamente circa i doveri essenziali del matrimonio, indipendentemente dalla capacità che hanno di discernere tali doveri.
La malattia deve essere: GRAVE, PSICHICA E CAUSA DELL’INCAPACITA’.
Si ringraziano i Proff.ri M.A. Ortiz e H. Franceschi, Proff.ri di Diritto Matrimoniale – Università Pontificia Santa Croce.
Ortiz M.A. H. Franceschi, Diritto Canonico del matrimonio e della famiglia II, Università Pontificia Santa Croce, Roma, 2007

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