La dichiarazione di nullità matrimoniale

Matrimonio Canonico - Studio Legale Chiara Berretta

L’8 dicembre 2016 con le Lettere Apostoliche Motu Proprio “Mitis Iudex Dominud Iesus” e “Mitis et Misericors Iesus” è entrata in vigore la riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio.

La nuova riforma prevede una centralità del Vescovo e procedure più semplici e snelle.

La semplificazione voluta da Papa Francesco ha portato non solo a semplificare il processo ordinario, ma ha visto l’introduzione di un processo più semplice e breve il c.d. processo breviore.

IL PROCESSO ORDINARIO

L’azione di nullità del matrimonio, che viene definita dalla dottrina come lo ius accusandi matrimoniium, spetta in linea di principio ai coniugi, e in casi particolari al promotore di giustizia.

Per quanto concerne i coniugi, diversamente da quanto stabilito nel codice del 1917, il Codice del 1983 ha stabilito con ampiezza e senza limitazioni ai coniugi il diritto di chiedere all’autorità competente la conoscenza della possibile nullità del loro matrimonio, senza nessun limite per quanto riguarda la colpa o il dolo nella causa della nullità.

Prima del 1983 il coniuge a cui si imputava la nullità non aveva la legittimazione ad impugnare il proprio matrimonio.

Tale processo è caratterizzato anche da un’altra figura quella del difensore del vincolo, assenza del difensore comporta la nullità del procedimento.

Il difensore del vincolo ha il compito di difendere il vincolo del matrimonio.

I legali che assistono le parti prendono il nome di procuratori o patroni a seconda delle loro funzioni.

Questo procedimento è composto dalle seguenti fasi: introduzione della causa, fase istruttoria, fase decisoria

1) Introduzione della causa, consta di un libellum introduttivo, di una citazione, e di una contestazione della lite,

il libellum introduttivo, deve indicare le ragioni della domanda di nullità, c.d. causa petendi, può essere proposta da entrambi i coniugi, da uno soltanto o dal promotore di giustizia, in particolari casi;

Dopo la presentazione del libellum il Vicario Giudiziale (Presidente del Tribunale), deciderà se ammettere o meno il libello proposto dalle parti, solo in quel caso avrà inizio il processo vero e proprio;

– la citazione al convenuto, viene effettuata con lo stesso decreto col quale viene ammesso il libellum.

contestazione della lite c.d. concordanza del dubbio, cioè la fissazione dei termini della controversia, delle basi di fatto e di diritto, avviene con decreto del giudice. Stabiliti questi termini, essi non possono essere mutati, se non con un nuovo decreto, per causa grave, a istanza di parte e sentite tutte le parti.

2) Fase istruttoria, costituitosi il rapporto processuale, dopo la contestazione della lite, inizia la fase istruttoria, destinata alla acquisizione delle prove, al fine di provare i fatti inerenti la causa di nullità.

Il giudice istruttore raccoglie le prove, questo può essere il Presidente o il Ponente della causa.

Le prove in linea di massima sono le seguenti:

– dichiarazione delle parti;

– documenti;

– testimoni;

– periti;

– presunzioni.

In ordine alla dichiarazione delle parti la riforma voluta da Papa Francesco ha introdotto un’importante novità, poiché è stato riconosciuto valore di prova piena delle dichiarazioni delle parti con eventuale attestazione di credibilità, e dei testi qualificati ( can. 1678§§ 1-2).

Il processo canonico è un processo caratterizzato dal principio inquisitorio, il giudice può ex officio ricercare altre prove, qualora vi sia una inerzia delle parti.

Il giudice dopo aver acquisito le prove, prima della discussione della causa, procede alla pubblicazione degli atti (si tratta dell’ultimo momento in cui il giudice consente alle parti di prenderne visione, per garantire il diritto di difesa, ciò non toglie che anche prima di tale momento il giudice possa procedere alla pubblicazione degli atti)

La pubblicazione degli atti avviene con decreto da parte del giudice, per mezzo del quale alle parti e ai loro avvocati è data la facoltà di prenderne visione.

Per evitare pericoli gravissimi, il giudice può stabilire che qualche atto non sia reso noto alle parti, garantendo comunque che rimanga impregiudicato il diritto di difesa.

La discussione della causa, ha luogo quando: le parti dichiarano di non aver più nulla da addurre, il tempo utile stabilito dal giudice per produrre prove è trascorso, o il giudice dichiara di ritenere la causa sufficientemente istruita, anche tale conclusione avviene attraverso un decreto da parte del giudice.

Fatta la conclusio in causa, il giudice stabilisce un congruo spazio di tempo perché sia predisposto, se del caso, il sommario degli atti, e siano presentate per iscritto le difese e osservazioni.

Le difese delle parti prendono il nome di restrictus, quelle del difensore del vincolo, animadversiones. (Tali difese scritte risultano fondamentali per un eventuale processo di delibazione della sentenza pro nullitate eventualmente pronunciata).

3) Fase decisoria, si concretizza dopo la discussione della causa.

La decisione viene adottata in una riunione del collegio giudicante, per pronunciare una sentenza pro nullitate, si dovrà aver acquisito la c.d. certezza morale (si tratta del grado richiesto per poter dare una sentenza che modifica la posizione giuridica precedente, concetto introdotto da Pio XII nel 1942).

Impugnazione ed esecuzione della sentenza

Un’altra novità significativa per rendere il processo canonico più snello è stata l’abolizione della doppia sentenza conforme. Oggi non è più necessario avere due sentenze che dichiarino la nullità del matrimonio, decorsi i termini per proporre l’appello la prima sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio diventa esecutiva e quindi eseguibile, tale eseguibilità è definita Giudicato formale.

Nel caso in cui la sentenza di I istanza sia appellata nei termini previsti, il tribunale d’istanza superiore, deve costituire il collegio dei giudici, designare il difensore del vincolo. Se il collegio ritiene l’appello manifestatamente dilatorio, deve confermare con decreto la sentenza di prima istanza. In caso contrario, darà corso al procedimento.

Un’importante considerazione: l’azione per chiedere la nullità del matrimonio è imprescrittibile, può essere chiesta in qualsiasi momento anche dopo 10 anni dalla celebrazione del matrimonio, questo differenzia notevolmente l’azione per la dichiarazione di nullità in sede civile che, al contrario, ha termini come vedremo molto stretti.

 

IL PROCESSO BREVE

Il processo breve o breviore, si applica nei casi in cui la nullità è manifesta, ed è necessario l’intervento del Vescovo al momento della decisione.

Questa forma di processo prevede che l’accusata nullità sia sostenuta dalla domanda congiunta di entrambi i coniugio o da una di essi, col consenso dell’altro; che ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedono una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità (can. 1683).

Più in particolare queste circostanze possono essere:

1) una mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà;

2) la brevità della convivenza;

3) l’aborto procurato per impedire la procreazione;

4) l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo;

5) l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione;

6) la causa del matrimonio estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna;

7) la violenza fisica inferta per estorcere il consenso;

8) la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.

Questo procedimento come quello ordinario è composto dalle seguenti fasi:

Introduzione della causa, nel processo breviore la domanda si presenta al Vescovo diocesano/o al Vicario giudiziale diocesano.

Il libello presentato al Vicario giudiziale diocesano, deve esporre i fatti, indicare le prove ed esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda.

Al processo breve prendono parte ex can. 1685: il Vescovo diocesano, un istruttore, un assessore, nonché il difensore del vincolo.

 

Istruzione e di discussione della causa,

Il Vicario giudiziale determina la formula del dubbio, nomina l‘istruttore e l’assessore. L’istruttore per quanto possibile, deve raccogliere le prove in una sola sessione. Tale processo è, quindi, molto snello prevedendo di regola una sola udienza per la raccolta delle prove.

Decisione ed impugnazione, il can. 1687§1 stabilisce che il Vescovo diocesano raggiunta la certezza morale sulla nullità del matrimonio, deve pronunciare la sentenza pro nullitate; in caso contrario, rimetterà la causa alla trattazione nel processo ordinario, per l’acquisizione di ulteriori prove. Contro la sentenza del Vescovo è ammesso appello al Metropolitano o alla Rota Romana; se è evidente che l’appello è meramente dilatorio, questo viene rigettato per decreto. Se viene ammesso, la causa viene rimessa all’esame ordinario in secondo grado.

La riforma voluta da Papa Francesco non ha comunque snaturato il processo canonico per la dichiarazione di nullità, il quale comunque, rimane di natura prettamente giudiziale, il che significa che la nullità del matrimonio potrà essere dichiarata solo qualora il giudice consegua la certezza morale sulla base degli atti e delle prove raccolte.