I vizi del consenso

Studio Legale Chiara Berretta

I vizi del consenso, definiti anche ex parte consensus,
sono i seguenti:

1) L’ Errore – error facti –  disciplinato dai can. 1097 il quale recita: “L’errore di persona rende invalido il matrimonio.
L’errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente.
Approfondimenti:
Esistono due tipi di errori: error iuris, disciplinato dai cann. 1096 e 1099, che concerne l’essenza del matrimonio o le sue proprietà essenziali, el’error facti, sulla persona e sulle qualità  della persona, disciplinato dal canone 1097.
Adesso prenderemo in considerazione l’errore sul fatto, can. 1097.
Il principio generale afferma che soltanto quando esiste un errore sostanziale il matrimonio è invalido, al contrario, l’errore accidentale non provoca l’invalidità, tranne il caso in cui  quest’ultimo non determini la volontà, il che lo fa diventare errore sostanziale.
Il canone 1097, §1 sancisce che l’error in persona rende invalido il matrimonio, e questo perché si tratta di un errore sostanziale. Esempio: io sposo Caia, al posto di Tizia.
Nel §2 paragrafo il predetto canone prende in considerazione un ulteriore aspetto, sancendo che: l’errore su una qualità della persona non rende invalido il matrimonio (principio generale) tranne che la qualità in questione sia intesa direttamente e principaliter (eccezione)
Tutto ciò tiene conto del fatto che non si arriva mai ad una conoscenza piena dell’altro contraente.
Con riferimento alla qualità direttamente e principalmente ricercata è necessario che:

  1. sia una qualità permanente, attinente alla persona;
  2.  non debba  trattarsi di una qualità frivola o banale, ma grave; né il codice, né la giurisprudenza hanno mai proceduto,però, a fare un elenco di queste qualità;
  3. la gravità,  sia più che altro soggettiva (anche se deve, comunque avere un qualche elemento di oggettività). La qualità deve essere voluta prae persona, al posto della persona del coniuge.

La qualità dev’essere il punto centrale del matrimonio che si vuole contrarre. L’altro coniuge sarà individuato o identificato in conformità a quella qualità. La qualità incide nel proprio processo decisionale mirato al matrimonio.
Ci sono pochi casi che invocano questo canone, alle volte viene accompagnato dall’errore per dolo (can. 1098)

2) L’ Errore circa l’unità, l’indissolubilità o la sacramentale dignità

error iuris – disciplinato dal  can 1099, il quale recita: “L’errore circa l’unità o l’indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà”
Approfondimento:
Regola il c.d. errore di diritto, circa le proprietà essenziali del matrimonio. L’errore circa le proprietà essenziali o circa la dignità sacramentale non intaccano la validità del consenso matrimoniale
L’eccezione è data dall’errore che determina la volontà.
Perché questo? Perché quello determinante è l’oggetto della volontà nel quale consiste il consenso matrimoniale. Nel caso di errore semplice circa questi elementi, la volontà può, comunque, aderire ad una nozione vera di matrimonio, perché l’errore resta nell’ambito dell’intelletto teorico: la persona non è le sue idee ma i suoi atti.
Nella misura in cui l’errore determini la volontà potrebbe, allora, rendere nullo il consenso. E’ questa l’ipotesi definita come error determinas voluntatem.
L’errore modifica l’oggetto della volontà, in quanto si vorrebbe una qualche realtà diversa dal matrimonio.
Con un intervento di Stankieewicz, decano della Rota Romana, viene stabilita l’autonomia dell’error determinas: si è operato un passaggio da un’autonomia di mera qualificazione giuridica     (can. 1084 CIC17) all’autonoma efficacia giuridica dell’errore che determina la volontà (can. 1099 CIC 83)
L’opinione oggi più diffusa sarebbe quella dell’autonomia della fattispecie, che non si dovrebbe ricondurre allacondicio sine qua non del canone 126, né alla simulazione di cui al canone 1101§2
Con riferimento all’errore circa la dignità sacramentale, prima del 1983 si affermava la possibilità dell’esclusione della dignità sacramentale come capo di nullità.
La mancanza di fede non dovrebbe essere allegato come una causa di nullità del consenso matrimoniale tra battezzati, la Chiesa  cattolica, da sempre riconosce i matrimoni tra i non battezzati, che diventano sacramento cristiano mediante il battesimo dei coniugi e non ha dubbi sulla validità del matrimonio di un cattolico con una persona non battezzata se si celebra con la dovuta dispensa. Questa affermazione viene confermata anche da Giovanni Paolo II nel suo Discorso alla Rota Romana del 2003: “è necessario delimitare l’esclusione della sacramentalità e l’errore determinante circa la dignità sacramentale come eventuali capi di nullità”.

3. L’ignoranza
error iuris – disciplinata dal can 1096, il quale recita: “ Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l’uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale.
Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.
Approfondimenti:
Anche se siamo nell’ambito dell’error iuris, il canone 1096 parla piuttosto di ignoranza: conoscenza minima affinché il matrimonio sia valido. Il consenso è un atto della volontà, e la volontà non può agire sul vuoto: nihil volitum nisi praecognitum. Soltanto una realtà percepita come un bene può essere voluta. In ogni scelta ci deve essere sempre un rapporto minimo tra intelligenza e volontà.
La conoscenza minima riguarda quattro elementi:
– comunità permanente;
tra uomo e donna;
– ordinata alla procreazione della prole;
–  mediante una qualche cooperazione sessuale.
E’ la natura stessa dell’uomo che dà questa conoscenza minima, per questo è presunta. Il can. 1096 definisce, dunque, l’apporto minimo dell’intelletto perché la volontà aderisca al matrimonio e non all’essenza, che viene definita, al contrario, dal can. 1055. Se una persona non conosce gli elementi minimi, non potrà mai  dare un vero consenso matrimoniale. Chi erra circa gli elementi minimi non contrae validamente.
Ci sono pochi casi di nullità invocando questo canone, questa ignoranza dev’essere provata.

4. Il Dolo

disciplinato dal can1098, il quale recita: “Chi celebra il matrimonio raggirato con dolo, ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell’altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente
Approfondimenti
Nel codice del 1917, adesso sostituito con il codice del 1983, non esisteva un canone parallelo a questo, il che pone problemi sulla retroattività nel caso di matrimoni celebrati prima dell’anno 1983. Si discute, inoltre, in dottrina se si tratti di un capo indipendente o piuttosto di un altro tipo di errore.
Al di là delle considerazioni sopra esposte, il dolo si può configurare come una macchinazione ordita con lo scopo di ingannare e ottenere il consenso.
Le condizioni perché il dolo renda invalido il matrimonio sono le seguenti:
il deceptus, colui che subisce l’inganno, deve essere stato veramente ingannato;
l’oggetto dell’inganno deve essere una qualità dell’altro coniuge, una sua caratteristica stabile.
la qualità non può essere banale, perché la mancanza di questa qualità deve essere in grado, oggettivamente, di perturbare gravemente il consorzio di vita coniugale (un indizio si può trovare nel c. 1084 § 3: la sterilità può essere oggetto di dolo). E’ in fase probatoria, si tratta  di una fase del processo per la dichiarazione di nullità in cui si devono espletare le prove raccolte, che viene stabilito quando una qualità ha di fatto perturbato la convivenza;
–  il soggetto attivo, decipiens, può provocare l’inganno attivamente o passivamente (machinatio). Il decipiens può essere l’altro coniuge o anche un terzo, ad esempio il genitore di uno dei due coniugi;
– deve esistere intenzionalità per ottenere il consenso: la circostanza che esista una machinatio, nel caso in cui la qualità sia essenziale al matrimonio, fa sì che si supponga l’esistenza della intenzionalità.

5. La Violenza o timore

La Violenza o timore, sono disciplinati dal canone 1103, che stabilisce: “E’ invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall’esterno, anche non  intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio.
Approfondimenti
Il canone mette in evidenza due  fattispecie, anche se tra loro connesse, che possono rendere invalido il matrimonio.  La vis (forza) e il metus (timore).
Il criterio più comune per differenziarle è la distinzione tra la vis assoluta – corpori illata, dove si  riscontra un’azione fisica sul soggetto passivo, che non può opporre resistenza e necessariamente asseconda la volontà del soggetto attivo, e  il timore (metus)  in cui l’incutiens  (soggettoattivo)esercita una coazione morale o psicologica sul patiens(soggetto passivo)
Lasciando da parte il poco frequente caso della vis, che risulta poco frequente per non dire quasi inesistente almeno al giorno d’oggi,  nelle cause di nullità, soffermiamoci sul timore.
Il metus, timore, è lo stato di costernazione in cui si trova l’animo di una persona (la mentis trepidatio), a causa dei danni inferti da un’altra persona, oppure dalla minaccia di soffrire tali danni.
Questo porta il soggetto che la soffre a concludere che soltanto acconsentendo a contrarre matrimonio potrà liberarsi da essa (evitando così i mali minacciati).
Gli elementi determinanti di questo tipo di figura sono:

  1. l’esistenza di una azione esterna oggettiva dell’altro coniuge o di un terzo (es. un genitore);
  2. una reazione soggettiva, di uno dei due contraenti (marito o moglie), uno stato di agitazione,  di inquietudine, di timore;
  3. l’indeclinabilità, il patiens, soggetto passivo,  sceglie in maniera forzata e non spontanea il matrimonio, perché lo percepisce come l’unico mezzo per liberarsi dal danno o dalla minaccia di esso.

Ovviamente tra questi tre elementi vi dovrà essere un nesso causale.
Esiste anche un altro tipo di timore definito  metus reverentialis  o timore reverenziale. Si tratta di una peculiare fattispecie o modalità del timore comune. Proprio perché non è una causa autonoma di nullità rispetto alla vis ed dalmetus, il legislatore non la include in una forma espressa nel testo del can. 1103 e richiede gli stessi requisiti del timore.
Ciò, nonostante, per la sua frequenza nella pratica, gode di una generale accettazione e di una dettagliata configurazione nella dottrina e nella giurisprudenza.
Questa fattispecie si pone in essere, quando il soggetto attivo, cioè colui che perpetra il timore, gode di una effettiva posizione di superiorità, caso più frequente, il figlio costretto a sposarsi per un timore reverenziale nei confronti dei suoi genitori o anche soltanto nei confronti  di uno di essi.
Anche nell’esempio ut supra riportato, si potranno avere sfumature proprie che potranno essere molto rilevanti: così ad, esempio, ci sono famiglie dove l’autorità intimidatoria del padre si esercita senza grande violenza verbale, con un semplice gesto imperativo, mentre in altre situazioni la stessa intenzione intimidatoria ha bisogno di messaggi più espliciti e violenti dalla semplice richiesta.
I gesti, i segnali e le parole di tono lieve che, in sede di timore comune, non potrebbero essere qualificati, nemmeno relativamente come grave minaccia, in un contesto di superiorità ed subordinarietà possono avere una indubbia e sufficiente gravità intimidatoria.
Perché si possa configurare, però, questa fattispecie è imprescindibile che il soggetto passivo, patiens si senta afflitto, intimorito dal fatto di poter causare la grave indignazione del suo superiore Solo in questo caso il male temuto è causale del timore reverenziale.

6. La Condizione opposta al consenso

La Condizione opposta al consenso disciplinata dal  can 1102, il quale recita: Non si può contrarre validamente matrimonio sotto condizione futura.
Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no,  ciò su cui si fonda la condizione.
Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di cui nel § II, se non con la licenza scritta dell’Ordinario del luogo.
Approfondimenti
E’ ovvio che per comprendere appieno questo canone è necessario chiarire che: la condizione è quell’evento dal quale si fa dipendere la validità del proprio consenso: Esiste una correlazione tra la decisione di sposarsi ed un fatto così importante che soltanto nel caso che quest’ultimo si realizzi,  il soggetto si riterrà veramente sposato.
Riguardo agli effetti la  condizione può essere :
condizione sospensiva, mi riterrò sposato da quando;
condizione risolutiva, non mi riterrò più sposato da quando.
Riguardo al tempo la condizione può essere:

  1. relativa al  futuro, da un evento incerto futuro dipenderà la validità del matrimonio
  2. relativa al  passato, da un evento incerto del passato dipenderà la validità del matrimonio
  3. relativa al  presente, da un evento incerto del presente dipenderà la validità del matrimonio

Riprendendo in esame il canone, se uno dei nubendi ha opposto una condizione futura, basterà provare che la condizione è stato apposta, visto che il matrimonio in ogni caso sarà sempre nullo. Nel caso  di condizione passata o presente, sarà necessario provare che la condizione è stata apposta e che nel momento dell’emissione del consenso è venuto a mancare oppure no,  il fatto posto come condizione

7. La Simulazione

La Simulazione disciplinata dalcan. 1101, il quale recita: Il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole e ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.
Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.
Mentre l’incapacità riassume la situazione di chi non può dare il consenso matrimoniale; il simulatore, invece, benché capace, non vuol dare il proprio consenso al matrimonio. Il I § di questo canone è una concretizzazione del favor matrimoni, ciò significa che nel diritto canonico il matrimonio gode del favore della legge, il matrimonio si presume valido sino a prova contraria.
L’oggetto dell’atto di volontà deve poi riguardare l’esclusione del:

    •  matrimonio stesso in questo caso si parla di simulazione totale;
    • un suo elemento essenziale:bonum coniugum  e bonum prolis, simulazione parziale
    • una sua proprietà essenziale:unità e indissolubilità, simulazione parziale.

Si ringraziano i Proff.ri M.A. Ortiz e H. Franceschi, Proff.ri di Diritto Matrimoniale – Università Pontificia Santa Croce..
Ortiz M.A. H. Franceschi, Diritto Canonico del matrimonio e della famiglia II, Università Pontificia Santa Croce, Roma, 2007

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